La società semplice è la prima forma associativa del nostro ordinamento, regolata dagli articoli del codice civile dal 2251 al 2290, e si caratterizza per un regime fiscale e giuridico molto semplice avente le seguenti caratteristiche:
La società semplice è ricordata, storicamente, per il suo utilizzo nel campo dell’agricoltura; soltanto pochi illuminati hanno iniziato ad utilizzarla per la separazione e segregazione patrimoniale nel campo delle successioni ereditarie.
Si pensi alla morte di un socio la cui società sia proprietaria di un immobile: con la società semplice è possibile trasmettere soltanto la quota sociale e non la quota di proprietà dell’immobile, evitando tanti problemi di gestione del bene comune. Per esempio, nella società semplice le imposte comunali sono sempre a carico della società e non in capo agli eredi; la stessa cosa per le spese di manutenzione, ecc. Ciò implica che gli eredi percepirebbero esclusivamente i frutti della gestione immobiliare.
La società semplice come strumento di pianificazione successoria permette di:
La società semplice ha un altro aspetto molto importante che la rende uno strumento formidabile, ovvero la difficoltà per un creditore di richiedere la “revocatoria”.
Ricordiamo che l’azione di revocatoria è uno strumento giudiziale, che il creditore può richiedere ed ottenere, ad esito finale di un lunghissimo giudizio secondo il rito civile ordinario. Attraverso questo strumento il creditore può chiedere al giudice la “revoca” di uno o più atti, posti in essere dal debitore socio della società semplice, affinché non siano opponibili al soddisfacimento della propria pretesa creditoria.
La revocabilità degli atti posti dal socio nel conferire i beni nella società semplice è regolamentata dall’articolo 2901 del codice civile, in cui si spiega che la revocabilità è ottenuta soltanto nel caso in cui si manifestino contemporaneamente due condizioni:
Quando il credito particolare del socio e nato successivamente alla costituzione della società semplice, il creditore deve ulteriormente dimostrare:
Il debitore aggredito dovrà semplicemente dimostrare gli scopi che intende perseguire, opponendosi a quanto contestato dal creditore, come ad esempio la trasmissione del patrimonio ai propri eredi. Essendo tali scopi dimostrati anche dal modo in cui vengono scritti nell'atto costitutivo, è assolutamente consigliabile farsi assistere da un professionista specializzato in consulenza patrimoniale piuttosto che limitarsi al solo notaio per la stesura dell'atto.
È evidente che il creditore avrà grande difficoltà a dimostrare la illiceità, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, nel caso il debitore dichiari che il negozio giuridico costituito attraverso la società semplice abbia come scopo la pianificazione successoria, finalità lecita e tutelata dall’ordinamento giuridico: essendo in contrasto tale scopo con il concetto appena richiamato di “consilium fraudis”, il creditore si vedrà rigettata la richiesta di revocatoria, sempre che l'atto costitutivo sia formulato in modo corretto, come anzidetto.
Ricordiamo al lettore che l’azione revocatoria dei beni conferiti è pari a 5 anni, periodo oltre il quale i beni non sono più oggetto di revocatoria.
L’impignorabilità e l’insequestrabilità delle quote sociali di una società semplice è la caratteristica che più la rende uno strumento formidabile.
Ricordiamo che il pignoramento è una procedura esecutiva per cui il bene viene sottratto da una parte, venduto all’asta, ed il suo ricavato utilizzato per il soddisfacimento del creditore, mentre il sequestro è una procedura cautelare che impedisce al proprietario di disporne al fine di garantire il futuro creditore.
L’articolo 2740 del codice civile, al comma 1, afferma che “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Quindi il legislatore ha chiarito che i beni presenti e futuri con cui il debitore risponde sono beni personali.
Pertanto i beni conferiti nella società non sono aggredibili, mentre per le quote societarie il legislatore ha introdotto, per le società di persone, il regime secondo il quale la “quota” è intimamente connessa alla persona e costituisce un bene personale non liberamente scambiabile. L’eventuale trasferimento della quota, modificando la compagine soggettiva assoggettata al consenso unanime dei soci (così come previsto dall’articolo 2252 del codice civile) rende di fatto l’esecuzione forzata impossibile.
Tuttavia molte società semplici sono state aggredite dai creditori particolari del socio, i quali hanno ottenuto vittoria d'avanti al giudice soltanto per il fatto che l'atto costitutivo era stato scritto male.
A supporto di quanto sopra dichiarato, l’articolo 2270 del codice civile prevede per le società semplici che: “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi spettanti a quest’ultimo nella liquidazione”.
Inoltre, i diritti ed i doveri del socio rimangono immutati.
Il creditore particolare ha soltanto il potere di richiedere la liquidazione della quota del debitore, ai sensi dell’articolo 2270, comma 2, salvo che lo statuto societario ne preveda l’esclusione del socio dalla liquidazione di quote.
Saper scrivere le regole nella costituzione di una società semplice risulta di fondamentale importanza.
Si ricorda che l’eventuale liquidazione della quota non avviene in capo al creditore particolare, ma sempre nei confronti del socio. In caso di richiesta di liquidazione della quota del socio, la società deve ottemperare entro 3 mesi, salvo che si apra la liquidazione della società; in tal caso i tempi possono diventare biblici, aprendo a vie transattive.
Ai sensi dell’articolo 2267 del codice civile è possibile limitare la responsabilità patrimoniale del socio alle obbligazioni sociali, mediante un patto inserito nell’atto costitutivo, attraverso il quale viene portata a conoscenza dei terzi ed è opponibile. Tuttavia non è opponibile ai terzi in assenza di un patto scritto "per bene", come previsto da diverse sentenze a Sezioni Unite, quindi occorre fare attenzione.
Pur non essendo richieste formalità particolari sulla costituzione della società semplice, io consiglio in ogni caso la forma scritta dal notaio con la registrazione nella Sezione Speciale in CCIAA affinché tutte clausole riportate nel contratto e nello statuto sociale siano opponibili ai terzi.
Per avere l’iscrizione in CCIAA sarà necessario aprire il numero di Partita IVA e Codice Fiscale e, successivamente all’iscrizione in CCIAA, provvedere a cessare il numero di Partita IVA lasciando attivo il numero di Codice Fiscale, non trattandosi di società commerciale.
La società semplice può risultare un utile strumento atto a tutelare il proprio patrimonio, per una pianificazione successoria, e anche in diversi altri casi per i quali è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista preparato nella protezione e pianificazione patrimoniale.