Chi sono gli eredi “legittimari” del de cuius (il defunto)?
Sono legittimari quei membri più stretti (coniuge, figli e ascendenti) della famiglia di colui che lascia una eredità cui la legge riserva una quota del testamento, detta appunto quota di legittima o di riserva, che il soggetto defunto non può rifiutarsi di disporre.
Questi non devono essere confusi con gli eredi "legittimi", designati direttamente dalla legge in base ad un principio di gradualità, per i quali non è disposta una riserva specifica di quote testamentarie, salvo che il defunto stesso non lasci alcun testamento o non abbia nessun legittimario o nel caso in cui il testamento non abbia disposto interamente del patrimonio del testatore.
La questione in esame riguarda le conseguenze della rinuncia all’eredità di un legittimario sulle quote di legittima degli accettanti.
Sulla scorta dell’affermazione recente della Cassazione a SS.UU. nelle due pronunce 13429 e 13524 del 2006, secondo cui il mancato esperimento dell’azione di riduzione da parte di un legittimario per rinuncia o prescrizione non beneficia gli altri legittimari, i cui diritti sono “cristallizzati” sulla base della situazione soggettiva esistente all’apertura della successione, ma beneficia indirettamente gli eredi chiamati sulla disponibile, ovvero i legatari o donatari non legittimari coeredi, parte degli autori ha affermato che la medesima considerazione deve trarsi nel caso in cui il legittimario abbia rinunciato all’eredità.
Non potrebbe infatti negarsi che colui che rinuncia all’eredità perde la possibilità di far valere i suoi diritti di legittima. Secondo questa parte della dottrina si sarebbe dunque verificata ad opera dei giudici, sempre più investiti di fatto di una funzione normativa, un’abrogazione implicita dell’art. 552 c.c.
Altra parte della dottrina, viceversa, ritiene che la rinuncia all’eredità e la rinuncia all’azione di riduzione operino su piani completamente diversi (la rinuncia all’eredità è revocabile ex art. 525 c.c., mentre la rinuncia all’azione di riduzione no; la rinunzia all’eredità è un atto formale mentre non lo è la rinuncia all’azione di riduzione; è diverso l’oggetto).
Di recente la Cassazione affronta per la prima volta il tema nello specifico, finendo per affermare che nella successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante (all'eredità) non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione.
Le critiche mosse a tale posizione sono diverse, ritenendola una sentenza errore.
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