
Per il fisco un mercante d'arte è un soggetto che genera reddito d'impresa essendo un professionista che svolge un'attività abituale nel commercio di opere d'arte, con o senza un'organizzazione imprenditoriale: lo stabilisce l'articolo 55 del TUIR, che richiama le attività elencate nell'articolo 2195 del Codice Civile. Al contrario l'amatore è un soggetto che non genera reddito d'impresa, non essendo un professionista che svolge un'attività abituale nel commercio di opere d'arte. Bisogna, quindi, fare attenzione a non confondere la figura dell'amatore con quella dello speculatore. Lo speculatore è la persona fisica che effettua saltuariamente acquisti di opere d'arte finalizzate a successive cessioni a scopo di lucro. Questa attività genera redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir. È importante verificare che la speculazione sull'acquisto e vendita di oggetti d'arte sia connessa ad una pluralità di atti preordinati al conseguimento di un reddito. Infatti la frequenza delle operazioni è indice di speculazione, come anche la compravendita di un oggetto d'arte che genera un importo rilevante, vedasi le sentenze di Cassazione n. 2711/2006, in materia di cessione di oggetti d'antiquariato, e n. 8196/2008, relativa alla compravendita di lotti d'oro e di altri oggetti preziosi destinati alle case d'asta. Infatti la vendita di beni ricevuti in donazione o per successione rientra tra le attività amatoriali, come la vendita di un bene d'arte comprato molti anni prima e venduto per acquistarne un altro al fine di avere una collezione d'arte più coerente, non generando alcun reddito. Si ricorda che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi ha una elencazione delle fattispecie fiscalmente rilevanti che generano redditi imponibili e tra questi non figurano le cessioni di opere d'arte. Tralasciando la precedente normativa che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 597/1973, assoggettava a imposizione le plusvalenze conseguite a fini speculativi e non rientranti tra i redditi d'impresa, equiparando amatori e speculatori per il solo fatto che la vendita era avvenuta entro due anni dall'acquisto (presunzione assoluta prevista dal comma 3 di quella norma, non riprodotta nel TUIR del 1986), oggi la normativa distingue le attività amatoriali da quelle speculative in modo non del tutto soddisfacente, vista anche la giurisprudenza e la prassi prodotta che hanno ad oggetto la riqualificazione del venditore di un'opera d'arte. Il consiglio che posso dare è sempre quello di rivolgersi a un consulente patrimoniale specializzato nel campo dell'arte.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Prenota il tuo appuntamento per una consulenza gratuita!
Aggiornamento del 27 agosto 2026: dal 2019 a oggi il quadro si è chiarito per via giurisprudenziale, non normativa. La Cassazione, con l'ordinanza n. 6874 dell'8 marzo 2023 e poi con la sentenza n. 19363 del 15 luglio 2024, ha consolidato la tripartizione tra mercante d'arte, speculatore occasionale e collezionista, precisando gli indici che il Fisco valuta: scopo dell'acquisto, frequenza delle operazioni, durata del possesso, attività svolte per facilitare la vendita. La legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) prevede una disciplina espressa delle plusvalenze dei collezionisti, con esclusione dei beni acquisiti per successione o donazione, ma non è ancora stata attuata: il termine per i decreti delegati è stato prorogato al 29 agosto 2026. Sul fronte dell'imposizione indiretta, invece, l'articolo 9 del D.L. 95/2025 ha portato l'IVA sulle cessioni e importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione al 5% a partire dal 1° luglio 2025. Sulla protezione e sul passaggio generazionale di una collezione, si veda l'approfondimento dedicato al trust per le opere d'arte.
