• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Sei un amatore o un mercante d'arte? Il Fisco ne tiene conto

2 minuti di lettura
Sei un amatore o un mercante d'arte? Il Fisco ne tiene conto
Per il fisco un mercante d'arte è un soggetto che genera reddito d'impresa essendo un professionista che svolge un'attività abituale nel commercio di opere d'arte con o senza una organizzazione imprenditoriale, vedasi l'articolo 2195 del codice civile. Al contrario l'amatore è un soggetto che non genera reddito d'impresa, non essendo un professionista che svolge un'attività abituale nel commercio di opere d'arte. Bisogna, quindi, fare attenzione a non confondere la figura dell'amatore con quella dello speculatore. Lo speculatore è la persona fisica che effettua saltuariamente acquisti di opere d'arte finalizzate a successive cessioni a scopo di lucro. Questa attività genera redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir. È importante verificare che la speculazione sull'acquisto e vendita di oggetti d'arte sia connessa ad una pluralità di atti preordinati al conseguimento di un reddito. Infatti la frequenza delle operazioni è indice di speculazione, come anche la compravendita di un oggetto d'arte che genera un importo rilevante, vedasi la sentenza di Cassazione n.2711/2006 e n.8196/2008. Infatti la vendita di beni ricevuti in donazione o di successione rientra tra le attività amatoriali, come la vendita di un bene d'arte comprato tanti tanti anni prima e venduto per acquistarne un altro al fine di avere una collezione d'arte più coerente, non generando alcun reddito. Si ricorda che il Testo Unico delle Imposte dei Redditi ha una elencazione delle fattispecie fiscalmente rilevanti che generano redditi imponibili e tra questi non figurano le cessioni di opere d'arte. Tralasciando la precedente normativa che, ai sensi dell'articolo 67 DPR n.597/73 assoggettava ad IRPEF le plusvalenze conseguite ai fini speculativi e non rientranti tra i redditi d'impresa equiparando amatori e speculatori per il sol fatto che la vendita era avvenuta entro due anni dall'acquisto, oggi la normativa distingue le attività amatoriali da quelle speculative in modo non del tutto soddisfacente, vista anche la giurisprudenza e la prassi prodotta che hanno ad oggetto la riqualificazione del venditore di un'opera d'arte. Il consiglio che posso dare è sempre quello di rivolgersi da un consulente patrimoniale che sia specializzato nel campo dell'arte.
Foto del profilo di Piero di Bello
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato sul mio sito?
Unisciti ai miei Canali Telegram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.
Sono presente anche su altri social, scegli quello che preferisci per seguirmi e metterti in contatto diretto con me.
Impresa per i bambini