La Legge di Bilancio 2020 ha riproposto la procedura di estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con la quale è possibile fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta. Gli immobili strumentali per natura e per destinazione potranno essere estromessi dal regime di impresa con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore catastale degli immobili, in luogo di quello normale, e il suo costo fiscalmente riconosciuto. L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31/05/2020 ma i relativi effetti hanno valore retroattivo al 01/01/2020. La disciplina dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali non prevede, tuttavia, alcuna agevolazione ai fini IVA. L'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. n. 633/1972 rilevante ai fini dell'Iva. Tuttavia, l'estromissione agevolata degli immobili strumentali configura un'operazione fuori campo IVA nei seguenti casi:
Tuttavia, nel caso di fabbricato strumentale per natura, pur rientrando nel campo di applicazione dell'IVA, l'operazione è in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8 ter, del D.P.R. n. 633/1972. Infine, se l'operazione di estromissione viene realizzata durante il periodo di salvaguardia fiscale di 10 anni, è necessario operare (ex art. 19bis-2 del D.P.R. n. 633/1972) la rettifica della detrazione dell'IVA per cambio di destinazione in quanto il bene non è più impiegato per operazioni imponibili.