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Decreto Liquidità: Finanziamenti a PMI, Imprenditori Individuali e Professionisti garantiti al 100% dallo Stato

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Decreto Liquidità: Finanziamenti a PMI, Imprenditori Individuali e Professionisti garantiti al 100% dallo Stato
Il Governo ha previsto nella bozza del Decreto Liquidità, tra le misure a favore della liquidità delle imprese, un rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI fino a un importo garantito per singola impresa di Euro 5 milioni. Secondo la bozza del Decreto, la garanzia al 100% è prevista a copertura di nuovi finanziamenti con restituzione fino a 6 anni e inizio del rimborso non prima di 18-24 mesi concessi a:
  • PMI, imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni di importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque fino ad un massimo di Euro 25.000. In questo caso non è prevista la valutazione del merito di credito da parte del Fondo di Garanzia;
  • PMI con ammontare di ricavi non superiore a Euro 800.000 di importo non superiore al 15% dei ricavi (quindi per un massimo di Euro 120.000). In questo caso, la concessione della garanzia richiede la valutazione del merito di credito da parte del Fondo di Garanzia.
  • PMI con ammontare di ricavi non superiore Euro 3,2 milioni per prestiti di importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l'importo di Euro 800.000. In questo caso, non è prevista la valutazione del merito di credito da parte del Fondo di Garanzia.
Il rilascio della garanzia a copertura del 100% dei nuovi finanziamenti è condizionato al danneggiamento dell’attività a causa del Coronavirus che deve essere oggetto di auto-dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 da parte del contribuente. In tutte le altre ipotesi non menzionate, la garanzia copre il 90% del finanziamento con una valutazione del merito creditizio secondo il modello di valutazione previsto dalle disposizioni operative del Fondo. Si ricorda che, secondo la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36, devono essere considerate PMI:
  • le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;
oppure
  • le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
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