L’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E/2020 pubblicata il 6 maggio 2020 ha fornito due ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto dall'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”).
Il Decreto Cura Italia ha infatti istituito un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente ai soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E/2020 fornisce risposte sul Decreto Legge circa i seguenti due aspetti:
Quanto al primo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde che «qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta».
Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, vi è la possibilità di considerarle nel calcolo del credito d’imposta.
Ne consegue che nel caso in cui l’importo delle spese condominiali sia individuabile e separabile dal canone il bonus dovrebbe essere calcolato soltanto sul canone.
Quanto al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate risponde che «il credito d'imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività».
Secondo l'Agenzia delle Entrate, pertanto, nel caso di pertinenza il credito d'imposta spetta sull'intero canone, in quanto la stessa rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Alle stesse conclusioni pare si possa arrivare anche nel caso in cui il canone sia individuato distintamente per i due immobili, qualora sia dimostrabile l'effettivo utilizzo pertinenziale del secondo sul primo.