Il contratto fiduciario si costituisce quando un soggetto, fiduciante, trasferisce a qualcun altro, fiduciario, un bene immobile, imponendogli però il vincolo obbligatorio di restituirglielo in futuro, ovvero di trasferirlo ad altri, ovvero ancora di farne un uso determinato secondo uno scopo ulteriore.
La caratteristica essenziale del negozio è che il contratto fiduciario produce immediatamente il trasferimento degli effetti reali opponibili ai terzi, e il fiduciario diventa perciò vero e proprio proprietario dell’immobile, ma nei rapporti interni tra le parti, fiduciante e fiduciario, il patto continua ad avere soltanto valore obbligatorio.
Il fiduciario, poi, adempirà al negozio fiduciario e, se l’impegno è di trasferire al fiduciante l’immobile, dovrà stipulare un ulteriore apposito negozio di trasferimento che costituisce l’adempimento del negozio fiduciario.
Quali sono i rischi?
La delicatezza e il rischio del contratto fiduciario sono evidenti, poiché se il fiduciario fosse inadempiente, cioè se si rifiutasse di adempiere al compito che aveva accettato con il negozio fiduciario, e magari trasferisse il bene a terzi contro la volontà del fiduciante, o comunque si rifiutasse di ritrasferire il bene al fiduciante, quest’ultimo avrebbe diritto a chiedere in giudizio al fiduciario il solo risarcimento del danno (ovviamente se il fiduciario fosse capiente), mentre nella sola ipotesi in cui l’inadempimento consistesse nel rifiuto di trasferire il bene al fiduciante, quest’ultimo potrebbe avvalersi del rimedio di cui all’art. 2932 del codice civile, ove vi fossero le condizioni, e chiedere all'autorità giudiziaria una sentenza costitutiva che sostituisca l’adempimento spontaneo del fiduciario.
Come limitare i rischi?
Stante la natura pragmatica del negozio fiduciario, anche se non è prevista la forma scritta quale requisito essenziale, essendo ammessa anche la forma orale per l’accordo fiduciario, si ritiene necessaria la forma scritta per i negozi fiduciari aventi ad oggetto beni immobili, per dare certezza della circolazione dei beni.
Per scendere ancora sul pragmatico del negozio fiduciario, esso è un accordo con un soggetto "prestanome", proprio per la mancanza di forma scritta.
Ci sono state sentenze per cui, essendovi soltanto un contratto verbale fiduciario, il giudice ha ordinato la restituzione al fiduciante delle quote sociali.
Oggi il contratto fiduciario inizia a scontrarsi con la IV Direttiva Cee sull'antiriciclaggio che ha riscritto il D. Lgs 231/2007 obbligando il Registro delle Imprese ad istituire un registro speciale dei titolari effettivi, imponendo ai fiduciari di denunciare i titolari effettivi dei propri contratti fiduciari.
La domanda è spontanea: come dovranno comportarsi i fiduciari dei contratti verbali?
Ad oggi non è chiaro, ma continueremo ad approfondire l'argomento nei prossimi articoli.
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