La legge di conversione del D.L. 19/05/2020 n.34 (cd. D.L. Rilancio), approvata definitivamente il 16 luglio 2020, ha introdotto importanti novità in tema di detrazioni IRPEF spettanti alle persone fisiche che investono in Start-Up innovative (articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012).
Cos’è una Start-Up innovativa?
Per essere definita tale, una start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:
essere costituita da non più di 60 mesi;
avere, a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Oltre ai suddetti requisiti, una start-up innovativa deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
sostenimento di spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
impiego di “personale qualificato” pari o superiore a 1/3 della forza lavoro e di laureati magistrali pari o superiori a 2/3 della forza lavoro complessiva;
titolarità, deposito o licenza di almeno una privativa industriale.
Cosa prevedono le detrazioni?
L’articolo 38, comma 7 del DL Rilancio ha previsto una detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale sociale di Start-Up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in Start-Up innovative.
L’investimento massimo detraibile è pari a euro 100mila per ciascun periodo d’imposta e deve intendersi complessivo e non per singola Start-Up innovativa.
Si ricorda che analoga detrazione è stata prevista anche per le PMI innovative fino ad un investimento massimo detraibile è tuttavia pari a euro 300mila. Tale detrazione del 50% è cumulabile, sebbene spettante in via prioritaria, rispetto a quella base del 30%.
In tal caso si potrà quindi beneficiare della detrazione del 50% fino a euro 300mila euro di investimento e del 30% per l’investimento eccedente.
Il D.L. Rilancio non ha invece apportato alcuna modifica alla deduzione IRES per gli investimenti in Start-Up e PMI innovative da parte di società di capitali, per le quali è quindi confermata la deduzione del 30% dell’investimento fino ad massimo annuale di euro 1,8 milioni.
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