La legge di conversione del D.L. 19/05/2020 n.34 (cd. D.L. Rilancio), approvata definitivamente il 16 luglio 2020, ha introdotto importanti novità in tema di detrazioni IRPEF spettanti alle persone fisiche che investono in Start-Up innovative (articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012).
Per essere definita tale, una start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti:
Oltre ai suddetti requisiti, una start-up innovativa deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:
L’articolo 38, comma 7 del DL Rilancio ha previsto una detrazione IRPEF del 50% della somma investita nel capitale sociale di Start-Up innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in Start-Up innovative. L’investimento massimo detraibile è pari a euro 100mila per ciascun periodo d’imposta e deve intendersi complessivo e non per singola Start-Up innovativa. Si ricorda che analoga detrazione è stata prevista anche per le PMI innovative fino ad un investimento massimo detraibile è tuttavia pari a euro 300mila. Tale detrazione del 50% è cumulabile, sebbene spettante in via prioritaria, rispetto a quella base del 30%. In tal caso si potrà quindi beneficiare della detrazione del 50% fino a euro 300mila euro di investimento e del 30% per l’investimento eccedente. Il D.L. Rilancio non ha invece apportato alcuna modifica alla deduzione IRES per gli investimenti in Start-Up e PMI innovative da parte di società di capitali, per le quali è quindi confermata la deduzione del 30% dell’investimento fino ad massimo annuale di euro 1,8 milioni.
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