Come molti di voi sapranno il 30 novembre 2020 è l’ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa al periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi PF 2020).
Per la prima volta (finalmente!), le istruzioni alla compilazione della dichiarazione (ed in particolare del “Quadro RW”) prevedono esplicitamente l’obbligo di dichiarare la detenzione di criptovalute (tra tutte Bitcoin, Litecoin, Ethereum…) indipendentemente dalle modalità di conservazione delle stesse (dispositivo elettronico o wallet software) e del possesso o meno della chiave privata.
In particolare, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi prevedono che le criptovalute debbano essere dichiarate per il loro valore in Euro al 31 dicembre (o alla data di vendita) con il codice 14 «altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali».
Già in passato, prima l’Agenzia delle Entrate in un recente interpello mai pubblicato, e poi il Tar del Lazio con la sentenza n. 1077/2020, si erano espressi sull’obbligo di indicare nel quadro relativo al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero (Quadro RW) le criptovalute essendo queste assimilabili a valute estere.
L’omessa o irregolare compilazione del Quadro RW è sanzionabile fino ad un massimo del 15% dell’ammontare non dichiarato; la sanzione raddoppia in caso di investimento detenuto in un paradiso fiscale.
Da ultimo si ricorda che le criptovalute non sono invece soggette a tassazione ai fini IVAFE.