Capita spesso che, per motivi commerciali o personali, l’imprenditore si rivolga a persone o società di fiducia cui intestare le proprie quote sociali al fine di non apparire nella compagine sociale.
È bene precisare che questa è una interposizione reale e non fittizia, in quanto ormai la giurisprudenza individua nel fiduciante il titolare sostanziale. Infatti, nella partecipazione, si realizza una temporanea discrasia tra l’apparenza e la realtà, ovvero tra chi detiene le quote e l’effettivo proprietario delle stesse.
L’obbligazione che viene assunta dal fiduciario (colui che si intesta le quote e le amministra) ha un ulteriore impegno, cioè quello di ritrasferire al fiduciante la quota non appena si verifichi un determinato evento.
Gli interessi di questo negozio fiduciario detto “statico” sono diversi:
Hai fini civilistici il contratto fiduciario, dove il fiduciario è una persona fisica, è qualificato come una interposizione reale, quindi il reale proprietario è il fiduciario, così come evidenziato dalla pronuncia della Cassazione del 21/03/2016 n. 5507, ed anche quanto espresso dal Tribunale di Roma il 25/08/2016, o ancora la pronuncia di Cassazione del 02/05/2007 n. 10121.
Anche la sentenza di Cassazione del 27/11/1999 n. 13261 ha confermato l’interposizione reale della quota, con l’obbligo per il fiduciante di manlevare il fiduciario, anche fiscalmente, in quanto, nella scrittura privata sottoscritta tra il fiduciante ed il fiduciario, ciò era previsto.
L’intestazione fiduciaria gode di un’abbondante ed esauriente giurisprudenza che permette un ampio ed esaustivo utilizzo, quindi si rende opportuno approfondirne le potenzialità ed affidarsi a professionisti competenti per sfruttare questo strumento nel modo più adeguato ad ogni specifico caso.