Con atto notarile è possibile istituire un Trust per la famiglia per far fronte alle necessità familiari, nonché di studio ed educazione dei figli. Si tratta di un complesso di rapporti giuridici con il quale si attribuisce una particolare destinazione al patrimonio oggetto di trust.
La finalità è quella di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari attraverso il loro affidamento al “trustee”.
Il trustee è il soggetto che amministra, gestisce e rappresenta il patrimonio, mentre il soggetto disponente è il proprietario, che decide di istituire il trust, conferendo i beni mobili e/o immobili e perdendo ogni diritto su di esso.
Il trust per la famiglia è un complesso di rapporti giuridici che consente di tutelare il patrimonio dai rischi del futuro, sottraendolo così ad eventuali ipoteche e pignoramenti. Sono salvi i pignoramenti e le ipoteche già trascritte nei pubblici registri alla data di costituzione del trust, come anche la fidejussione lasciata dal disponente prima dell’istituzione di un trust. La finalità del trust per la famiglia è quella di destinare ai bisogni familiari i beni separati dal patrimonio proteggendo tali beni da aggressioni esterne.
In Italia sono validi i trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto. Per questo può essere richiesta la forma dell’atto pubblico. Si tratta di un’operazione che comporta il sostenimento di costi subordinati alla parcella dei professionisti specializzati a cui ci si deve rivolgere per ottenere una consulenza specifica e personalizzata.
Le tipologie di trust che si possono stipulare sono diverse e tra le più conosciute troviamo:
Il trust familiare consente di riservare il patrimonio familiare a un determinato scopo o in favore di determinati soggetti scongiurando un eventuale rischio di pignoramento. I beni costituiscono un fondo autonomo e separato rispetto al patrimonio del trustee.
Istituire un trust è un’operazione costosa e richiede la consulenza di determinate figure specialistiche. Inoltre il trustee diviene il legittimo proprietario dei beni conferiti nel patrimonio dal soggetto disponente. Il trustee è colui che dispone dei beni ricevuti nell’interesse dei beneficiari del trust. In ogni caso, il trustee non può disfarsi dei beni del trust per fini personali.
Alla scadenza del termine indicato nell’atto costitutivo il trust si scioglie. Il trust si scioglie, inoltre, nel momento in cui si realizzi lo scopo per il quale è stato costituito. I beni oggetto del trust sono assegnati ai soggetti beneficiari, ma possono tornare nelle mani del soggetto disponente oppure essere ceduti a terzi.
Attualmente l’imposta ritenuta applicabile è quella di registro prevista per gli atti a titolo gratuito. Il trasferimento dei beni al trust può dar luogo a componenti positive o negative di reddito.
Come detto, il disponente è mosso dall’intento di arricchimento del soggetto fiduciario. Tuttavia molti studiosi di diritto tributario e l’Agenzia delle Entrate vedono l’istituto giuridico del trust come uno strumento di evasione e/o di elusione fiscale poiché, con l’istituzione del trust, i beni escono dal patrimonio del soggetto disponente ed entrano nel patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato.
Il tema è molto dibattuto ed attendiamo una circolare dell’Agenzia delle Entrate che faccia chiarezza sulla tassazione all’atto dispositivo dei beni in trust oppure, come da più parti sostenuto, la tassazione avvenga all’atto di trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari.
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