Dopo la morte, il patrimonio del defunto viene trasmesso ai figli, al coniuge ed ai parenti. La disciplina codicistica prevede la possibilità, mediante il testamento, di disporre liberamente dei propri beni. Il testamento è l’unico strumento che consente di disporre del proprio patrimonio dopo la morte. In assenza di testamento tutti i beni del de cuius vengono distribuiti ai parenti o allo Stato. Il testamento è un atto personalissimo che deve provenire direttamente dal testatore.
Ai sensi dell’articolo 587 Codice Civile il testamento è l’atto personalissimo con cui un soggetto testatore “dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse”.
Il testamento non deve provenire da soggetti terzi incaricati dal testatore, il quale può sempre revisionare e modificare in qualsiasi momento le ultime volontà. Per questo il testamento è sempre revocabile.
Il testamento ha un contenuto patrimoniale: ha ad oggetto la destinazione dei beni dopo il decesso del testatore. L’atto personalissimo può avere come oggetto un contenuto di carattere personale come l’esclusione di alcuni soggetti dall’asse ereditario.
È necessario avere la piena capacità di agire e la piena capacità di intendere e di volere per stipulare un valido testamento. Ai sensi dell’articolo 591 del Codice Civile sono soggetti incapaci di fare testamento:
In assenza di testamento, la successione è disciplinata dalla normativa che prevede la distribuzione dell’eredità secondo i gradi di parentela.
Fare testamento è davvero importante in quanto il testatore ha la possibilità di prevenire contrasti tra gli eredi e consentire anche un risparmio fiscale. Per questo è importante redigere il testamento sia per chi ha figli, sia per chi non ha figli e non è sposato. Il testamento consente di evitare successive liti o incomprensioni tra gli eredi e di stabilire a priori come dovranno essere divisi i beni. Nel caso in cui uno dei figli abbia beneficiato di una donazione da parte dei genitori, il testamento consente di tenerne conto al momento della stesura pareggiando immediatamente “i conti” tra i figli.
Per chi è sposato e per chi ha figli i beni passano automaticamente al proprio coniuge anche senza fare testamento.
Per chi è coniugato e senza figli e non fa testamento l’eredità non passa automaticamente al coniuge, salvo che non siano presenti fratelli e sorelle ed i genitori del de cuius.
Chi non è sposato e non ha figli sarà lo Stato ad avere il compito di individuare gli eredi, nel caso in cui non si dovessero trovare eredi il patrimonio del de cuius andrà nelle casse dello Stato.
Le due principali forme di testamento sono le seguenti: olografo e pubblico. Il primo è definito dall’articolo 602 del codice civile: si tratta del testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. In altre parole, il testatore scrive di proprio pugno le sue ultime volontà,
L’altra forma di testamento è quello pubblico, che viene redatto da un notaio in presenza di due testimoni a cui il testatore dichiara le sue volontà.