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Non risponde dei debiti tributari l’erede che rinuncia all’eredità

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Non risponde dei debiti tributari l’erede che rinuncia all’eredità

Il quesito

Il chiamato all’eredità che rinuncia alla stessa risponde dei debiti tributari del de cuius?

La risposta

Il soggetto che rinuncia all’eredità non risponde dei debiti tributari neppure per il periodo che intercorre tra il decesso di quest’ultimo (e la coincidente apertura della successione) ed il giorno della rinuncia.

Si ricorda che:

  • la rinuncia all’eredità, così come previsto dall’articolo 521 del codice civile, ha effetto retroattivo dalla data di apertura della successione;
  • la rinuncia all’eredità non può esser fatta sotto condizione o a termine oppure solo per parte (art. 520 c.c.); va richiesta su tutto il patrimonio;
  • la rinuncia all’eredità pone il beneficiario nella posizione del soggetto mai chiamato all’eredità (art. 521 c.c.);

Attenzione a…

  • Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe nel caso egli venisse a mancare, come sancisce l’articolo 522 c.c. In questo caso a rinunciare dovrebbero essere tutti gli eredi legittimi, in pari grado.
  • Il chiamato all’eredità ha, tuttavia, 10 anni di tempo per revocare la sua rinuncia, accettando l’eredità e succedendo a titolo universale, come previsto dall’art. 459 del c.c.
  • La rinuncia pone, inoltre, il chiamato all’eredità in una posizione di neutralità della soggettività passiva dei debiti tributari del de cuius; infatti, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21006/5 del 22 luglio 2021, ribadisce che la presentazione della dichiarazione di successione non costituisce l’accettazione automatica dell’eredità.

Il Fisco

In opposizione al contribuente, il fisco ha sempre gli strumenti per tutelare la propria posizione, quali:

  • l’impugnazione della rinuncia (art. 528 del c.c.);
  • la richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente (art. 528 del c.c.).

Per concludere, il soggetto che non ha accettato l’eredità e vi rinuncia, non può essere considerato titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario.

Il consiglio dell’esperto

Il consiglio che rivolgo ai titolari d’impresa, in forma individuale e in forma societaria, è di organizzare la propria impresa in modo che ogni eventuale avvenimento “critico” non si ripercuota sugli eredi. Il momento migliore per organizzare la protezione del patrimonio è quando la propria attività è in positivo e non vi sono debiti. In ogni caso, evitare sempre di rimandare.

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