Troppo spesso si pensa che il trust sia la soluzione a tutti i problemi per il passaggio generazionale e la gestione ottimale del patrimonio. Quando ci si rivolge a questo strumento senza un giustificato motivo, spesso su suggerimento di “professionisti”, i benefici non sempre soddisfano le aspettative.
Il trust è certamente in grado di risolvere molti problemi e di soddisfare diverse necessità a condizione che sia ben fatto, nei temi e nei modi.
Il trust è un negozio unilaterale(cioè non necessita di due persone per istituirlo), recettizio (recepisce delle volontà) e soggetto a rifiuto (chi riceve un’obbligazione oppure un beneficio può rifiutarsi).
Iltrustnon è un istituto giuridico, anzi è un complesso di rapporti giuridici facenti capo ad una persona, chiamata trustee, nella sua qualità di obbligato a raggiungere delle finalità indicate nel trust stesso a vantaggio dei beneficiari.
In Italia non esiste una legge specifica sui trust, ma quest’ultimo trova la propria legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore dal 1 gennaio 1992. La stessa Convenzione ci ha permesso di attingere, dalle leggi straniere, le regole di gestione di un trust, purché le stesse non fossero contrarie alle leggi imperative del nostro codice civile e, precisamente, le norme di ordine pubblico e quelle di buon costume.
I soggetti del trust sono:
Il principale effetto dell’istituzione del trust è la segregazione del patrimonio, dove i beni trasferiti dal disponente al trust abbandonano la sfera patrimoniale del disponente ed entrano a far parte del Fondo in Trust; tali beni non fanno parte della sfera patrimoniale del trustee, anche se a quest’ultimo intestati, essendo gli stessi nel trust fino alla futura assegnazione a vantaggio dei beneficiari.
L’istituzione di un trust può avvenire per diverse ragioni tra cui:
La forma più sicura è attraverso una scrittura privata autenticata dal notaio, sottoscrivendo due documenti che alle volte possono essere unificati:
Quando ci si è mentalmente preparati a spossessarsi di tutti i beni oggetto del trust. Dal giorno in cui i beni vengono trasferiti dal disponente al trustee, quest’ultimo li amministra.
Nel caso in cui il disponente voglia servirsi della propria abitazione principale, disporrà a vantaggio del trust soltanto la sua nuda proprietà, potendo così continuare ad abitarci. In taluni casi è possibile che gli effetti del trust divengano operativi alla morte del disponente.
Si ricorda che i beni trasferiti nel trust entrano a far parte del fondo in trust.
È più facile descrivere quello che un trust non può contenere:
Durate la vita del trust i beni possono essere venduti o affittati, o anche diversamente gestiti, se l’atto istitutivo del trust lo prevede, quindi risulta di fondamentale importanza la sua corretta e dettagliata redazione. Allo stesso modo è possibile incrementare di altri beni il fondo in trust.
Il trustee è obbligato ad amministrare, gestire e disporre dei beni in trust secondo quanto scritto nell’atto istitutivo di trust.
Il trustee ha un’obbligazione nei confronti dei beneficiari e ne risponde in caso di malagestio.
Quando un trustee compie un atto non previsto nell’atto istitutivo di trust, commette due tipi di inadempimenti:
Si ricorda che il trustee può essere sostituito.
Alla luce dei miei 20 anni di esperienza, posso affermare con certezza che è importante rivolgersi a professionisti che lavorano in team, nei quali sono spesso presenti la figura legale, quella fiscale e quella finanziaria, preparate e competenti nel mondo della pianificazione e protezione patrimoniale.
Se ci si rivolge direttamente a professionisti che si occupano esclusivamente di trust, è ovviamente plausibile che venga proposto di istituire un trust anche laddove non rappresenti lo stumento più efficace; al contrario, rivolgendosi ad un team multidisciplinare, è molto probabile che siano valutati, per il caso specifico, altri strumenti altrettanto validi e più economici, evitando di investire tanti soldi per un trust quando non sia necessario.
Consiglio, inoltre, di verificare che il professionista di riferimento sia iscritto ad importanti associazioni nazionali del mondo del trust, come l’Associazione Trust in Italia o STEP Italia, che costituiscono sicuramente un’ulteriore scrematura e garanzia di rivolgersi a professionisti che si occupano con competenza di trust e di protezione e pianificazione del patrimonio per imprese e famiglie.
La motivazione che porta ad istituire un trust non deve avere finalità illecite e/o contrarie ai principi generali e fondamentali dell’ordinamento italiano, tra cui:
Per dar vita ad un trust è necessario mettere a budget i seguenti costi:
I costi sono molto variabili sulla base dei bisogni del disponente. Per la prima voce possiamo orientarci su una cifra a partire da 5.000 euro, per la seconda voce tra i 1.500 e i 2.000 euro, per la terza voce da 3.500 euro l’anno in su.
Visti i suddetti costi, è necessario scegliere con prudenza il professionista cui affidarsi e vagliare tutti gli strumenti di protezione e di pianificazione del patrimonio disponibili, prima di scegliere il trust.
Per ogni approfondimento potete richiedere una prima consulenza gratuita attraverso questo link;
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