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Successione con testamento: quota disponibile e legittima

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Successione con testamento: quota disponibile e legittima

In caso di successione con testamento, la legge (articolo 536 del Codice Civile) riserva delle quote agli eredi legittimari, a prescindere dalle volontà del de cuius, lasciando a quest’ultimo una porzione di quota chiamata "disponibile" che egli può destinare a chiunque.

Chi sono gli eredi legittimari?

Gli eredi legittimari sono (art. 536 c.c.) il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi, i figli adottivi.
Si ricorda che con la sussistenza dei figli legittimi o adottivi viene meno la legittima in capo agli ascendenti. Assegnata la quota della legittima, la parte residua chiamata “quota disponibile” è quella che il testatore può riservarsi di donare o inserire nel testamento a favore di chiunque, anche di un amico.

Di seguito è riportara la cosiddetta successione necessaria che individua le quote riservate dalla legge agli eredi legittimari.

Le seguenti ripartizioni si manifestano all’assenza di un ascendente del de cuius

Coniuge in vita:

  • senza figli (1/2 al coniuge, 1/2 la disponibile)
  • con 1 figlio (1/3 al coniuge, 1/3 al figlio, 1/3 la disponibile)
  • con più figli (1/4 al coniuge, 1/2 ai figli, 1/4 la disponibile)

Coniuge defunto:

  • con 1 figlio (1/2 al figlio, 1/2 la disponibile)
  • con più figli (2/3 ai figli, 1/3 la disponibile)
Le seguenti ripartizioni si manifestano con la presenza di un ascendente del de cuius

Coniuge in vita:

  • senza figli (1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti, 1/4 la disponibile)

Coniuge defunto:

  • senza figli (1/3 agli ascendenti, 2/3 la disponibile)

 

Come si evince, quindi, anche in presenza di un testamento, la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius riservando parte della quota del patrimonio di quest’ultimo anche contro la sua volontà. Si tratta della cosiddetta “successione necessaria”. Tali quote di riserva o “legittima” corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. “quota indisponibile”) giacché riservate, appunto, ai legittimari così come individuati dall'art. 536 c.c. nel coniuge, nei figli (legittimi, naturali, adottivi) e negli ascendenti legittimi.

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