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Gli eredi legittimi della polizza vita non sono i testamentari

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Gli eredi legittimi della polizza vita non sono i testamentari

Il quesito

Chi viene nominato erede in un testamento ha diritto al riscatto della polizza vita del de cuius?

La risposta

No, non ne ha diritto.
Chiariamo di seguito le motivazioni attraverso un caso esemplificativo.

Il caso

Nel testamento è stato nominato un erede universale, senza fare alcun riferimento all’assicurazione sulla vita.
Sia il Tribunale italiano che la Corte d’Appello hanno dato ragione all’erede testamentario che, all’apertura della successione, si è ritenuto beneficiario anche della polizza sulla vita del de cuius.

Le ragioni della Corte d’Appello si sono fondate su due motivi:

  • ciò che conta è il riferimento alla categoria degli eredi, mentre la specificazione legittimati contenuta nella polizza non è decisiva, venendo sostituita dagli eredi testamentari una volta che il contraente decida di fare testamento;
  • la redazione di un testamento, successivo alla stipula del contratto di assicurazione con istituzione di un erede, assume la valenza di revoca dell’originario beneficiario.

La Cassazione ha ribaltato le precedenti decisioni

Di diverso avviso è stata la Corte di Cassazione, che è intervenuta con l'ordinanza n. 25635/2018. L’Alta Corte afferma che, nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto stesso, ossia della polizza contratta a suo tempo dell’assicurato. Tale diritto non entra così a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere reclamato dagli eredi, secondo le regole della successione legittima.

Pertanto, nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, questo acquista il diritto che non può più essere messo in discussione se non dall’assicurato stesso che, finché in vita, ha solo il potere di revocare la precedente designazione e nominare un differente beneficiario.

Più dettagliatamente, si può affermare che:

  • l’erede testamentario non incassa la polizza vita del defunto che indica un differente beneficiario;
  • il risarcimento derivante dal riscatto della polizza vita non deve essere suddiviso tra tutti i familiari anche se il testamento è stato redatto in un momento successivo alla stipula della polizza;
  • la designazione dell’avente diritto al riscatto della polizza è soggetta alla disciplina delle assicurazioni e non alle regole della successione.

L’eccezione

Se con il testamento viene revocato il beneficiario indicato nella polizza vita e viene segnalato un nuovo beneficiario, è quest'ultimo l'avente diritto a percepire il risarcimento proveniente dal contratto di assicurazione.

La polizza vita

La polizza vita, meglio conosciuta come assicurazione sulla vita, viene definita dal diritto come contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.). Significa che un soggetto corrisponde il premio alla compagnia e quest’ultima si impegna a versare il risarcimento in favore di un terzo rispetto allo stipulante. Il terzo è il beneficiario che viene identificato sin dal momento della redazione e conclusione del contratto di assicurazione.

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