Il testamento pubblico è un documento redatto da un Notaio e risponde all’esigenza di garantire la provenienza e l’autenticità delle ultime volontà del testatore.
Il Notaio riporta le volontà testamentarie espresse davanti a due testimoni, e si occupa della custodia del testamento in modo che sia protetto da qualsiasi evento che lo possa mettere a rischio di distruzione.
Il testamento pubblico è un atto che dà piena prova delle dichiarazioni del testatore. Ciò implica che, per dimostrare che il contenuto del testamento pubblico non corrisponda realmente a quanto dichiarato, sia necessario che un Giudice accerti la falsità del testamento a seguito di procedimento per querela di falso.
Prima di procedere alla redazione del testamento pubblico, il Notaio accerta l’identità del soggetto testatore e dei testimoni; inoltre verifica che il testatore abbia la capacità di disporre dei beni oggetto del testamento.
Il professionista non può ricevere il testamento di un soggetto minore di età, di un incapace e di un interdetto. Tuttavia, il fatto che il testamento sia stato redatto in forma pubblica da parte di un Notaio non limita la possibilità che i soggetti interessati possano fornire in giudizio la prova che il testatore fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha dettato le proprie volontà dinanzi al professionista.
Grazie a questo documento viene accertata la volontà della persona che sta facendo testamento, conferendo alle sue disposizioni la valenza legale dell’atto pubblico. In qualità di pubblico ufficiale, il Notaio traduce in linguaggio giuridico le volontà espresse dal testatore, utilizzando un linguaggio tecnico tale da evitare possibili dubbi interpretativi.
Al termine della redazione dell’atto, il Notaio legge ciò che ha scritto e il testatore può accettare il contenuto del testamento apponendovi la propria firma. Il professionista procede con la spedizione di una copia dell’atto all’Archivio Notarile distrettuale di competenza.
Per far redigere un testamento pubblico è necessario recarsi dal Notaio con i seguenti documenti:
Con la presenza di due testimoni, il testatore può elencare le proprie volontà e il Notaio si occupa di metterle per iscritto. I due testimoni possono essere persone di fiducia dell’interessato o anche impiegati dello studio notarile, purché non siano tra gli eredi del testatore in acun caso.
Prima di procedere alla redazione dell’atto vero e proprio, il Notaio solitamente incontra il testatore per appurare la sua capacità di intendere e di volere e la limpidezza delle ragioni che sottintendono alle sue volontà.
Una copia del testamento pubblico viene consegnato, a cura del Notaio, all’Archivio Notarile di competenza della residenza del testatore. Eventuale richiesta di copia d’atto pubblico va, quindi, inoltrata direttamente all’Archivio Notarile, anche per corrispondenza, online e tramite fax, presentando formale domanda.
Il testamento pubblico è nullo nei seguenti casi:
Chiunque ne abbia interesse può procedere con l’impugnazione del testamento e può avviare una causa giudiziaria per tutelare gli eventuali interessi lesi. È possibile che le parti tentino una conciliazione. Nel caso in cui non si giunga ad un accordo, si può procedere con la causa.
Rispetto alle altre forme di testamento, il testamento pubblico fa pubblica fede fino a eventuale querela di falso: ciò implica che fa piena prova per tutto quello che il professionista attesta essere avvenuto in sua presenza. Per quanto concerne la conservazione dell’atto, fino al decesso del testatore, il Notaio lo conserva e lo registra nel repertorio per gli atti di ultima volontà.
Il testamento pubblico comporta il sostenimento degli onorari del Notaio. Inoltre, a causa della necessaria presenza dei testimoni, manca la certezza di assoluta segretezza delle volontà testamentarie.