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Testamento speciale in tutte le sue sfaccettature

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Testamento speciale in tutte le sue sfaccettature

Dopo aver descritto il testamento olografo, il testamento segreto ed il testamento pubblico completiamo la panoramica delle tipologie dei testamenti approfondendo le caratteristiche di quello speciale.
Nel diritto successorio il testamento speciale è un tipo di atto che contiene le ultime volontà del soggetto interessato, ma viene redatto in circostanze particolari o durante un’emergenza.
Il testamento speciale viene redatto in forma scritta, anche se viene richiesto un formalismo meno rigido, e perde la sua efficacia una volta decorsi tre mesi dalla fine dell’evento eccezionale.

Testamento speciale: perché testamento provvisorio?

Si dice che il testamento speciale sia un testamento provvisorio in quanto viene redatto in circostanze eccezionali o di emergenza, in cui non si sarebbe potuto redigere un testamento nelle forme ordinarie.

Il testamento speciale è un testamento provvisorio: una volta decorsi tre mesi dalla cessazione dell’emergenza per cui è stato redatto, l’atto perde la sua efficacia.

Testamento Speciale: le quattro tipologie previste dalla normativa

La normativa distingue quattro tipi di testamento speciale:

  • il testamento speciale a bordo di nave;
  • il testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni;
  • il testamento speciale dei militari o assimilati;
  • il testamento speciale a bordo di aeromobile.
Testamento speciale a bordo di nave

Il testamento speciale a bordo di una nave è disciplinato dal Codice Civile e può essere redatto quando la persona interessata si trova a bordo di un natante. In caso di testamento a bordo di nave, le ultime volontà devono essere espresse innanzi al Comandante dell’imbarcazione. Il soggetto che detta le sue ultime volontà può essere un passeggero o un membro dell’equipaggio dell’imbarcazione.

Devono essere presenti due testimoni che abbiano compiuto i 18 anni. Chi riceve il testamento lo redige in doppio originale e viene sottoscritto anche da due testimoni e dal testatore. Il testamento speciale ricevuto dal Comandante deve essere conservato tra i documenti di bordo.

Nel caso in cui l’imbarcazione approdi in un porto italiano, il Comandante deve consegnare all’Autorità Marittima locale la copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ed entrambi gli originali del testamento sottoscritto.

Nel caso in cui la nave approdi in un porto straniero in cui vi è un Consolato italiano, il Comandante deve consegnare all’ufficio consolare una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ed uno dei due originali del testamento.

Testamento speciale in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Le ultime volontà, che vengono espresse “in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio” (cfr. art. 609, 1° comma, Codice Civile), devono essere manifestate innanzi a:

  • un Notaio;
  • il Sindaco;
  • il Giudice di Pace;
  • un Ministro di culto.

Devono essere presenti due testimoni, i quali devono aver compiuto entrambi 16 anni. Il soggetto che riceve il testamento lo deve sottoscrivere; se manca la firma, il testamento non produce alcun effetto. Dopo tre mesi, il testamento perde efficacia.

Testamento speciale a bordo di aeromobile

Altro testamento speciale è il testamento speciale fatto a bordo di un aereo, che è identica a quella del testamento fatto a bordo di nave. Anche in questa ipotesi il testamento deve essere annotato sul giornale di bordo.

Testamento speciale dei militari e delle persone al seguito delle Forze Armate

Una forma di testamento speciale è quello previsto per i militari e le persone al seguito delle Forze Armate. Le ultime volontà del militare devono essere espresse innanzi a:

  • un cappellano militare;
  • un ufficiale;
  • un ufficiale della Croce Rossa.

All’atto devono essere presenti due testimoni maggiorenni. Il soggetto che riceve il testamento lo sottoscrive. Inoltre, lo sottoscrivono anche i testimoni ed il testatore. Se manca la firma del testatore, il testamento è nullo.

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