Definizione agevolata degli avvisi bonari
Le somme dovute per i controlli automatizzati delle dichiarazioni per i periodi d'imposta fino al 2021 e non ancora scadute al 1° gennaio 2023 possono essere pagate con le imposte, i contributi previdenziali e gli interessi. In caso di pagamento, le sanzioni saranno del 3% invece del 30% ordinario. In caso di mancato pagamento, la definizione non avrà effetto e si applicheranno le sanzioni e le norme di riscossione ordinarie.
Ravvedimento operoso speciale
La sanatoria prevede la riduzione delle sanzioni al 1/18 del minimo e la possibilità di pagamento rateale. Il pagamento dell'intero importo o della prima rata, nonché la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa), devono avvenire entro il 31 marzo 2023. Rientrano nella sanatoria le dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta fino al 31 dicembre 2021 e periodi precedenti. La sanatoria non è possibile dopo la notifica di atti di accertamento, contestazione sanzioni, recupero crediti d'imposta, cartelle di pagamento e comunicazioni bonarie derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni. Per completare la sanatoria, è necessario che il pagamento avvenga entro il 31 marzo 2023, altrimenti non sarà possibile.
Sanatoria irregolarità formali
E' possibile regolarizzare irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, non influenti sulla determinazione della base imponibile per le imposte sui redditi, IVA e IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022 pagando una somma di 200 euro per ogni periodo d'imposta in due rate, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Tuttavia questa procedura non può essere utilizzata per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Definizione agevolata degli accertamenti con adesione
In caso di accordo con l’Agenzia delle Entrate, la riduzione delle sanzioni è prevista al 1/18 del minimo per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla definizione dell’accordo. La dilazione può essere effettuata in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con interessi legali del 5% ex DM 23.12.2022. Non è possibile compensare le somme dovute.
Definizione agevolata degli accertamenti
Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, possono essere definiti pagando l'intero importo delle imposte e delle sanzioni ridotte al 1/18. La riduzione delle sanzioni vale anche per gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine per il ricorso e può essere dilazionato in un massimo di venti rate trimestrali con interessi legali al 5% ex DM 23.12.2022. Non è possibile effettuare compensazioni.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione delle liti pendenti riguarda solo le entrate sotto la giurisdizione tributaria dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane o dei Monopoli. La manovra prevede la possibilità di definire tali controversie pagando un importo pari al valore della controversia, solitamente l'importo del tributo, esclusi interessi e sanzioni. Tuttavia, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in primo grado, si può definire pagando il 40% delle imposte, con stralcio completo di sanzioni e interessi. In caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in secondo grado si può definire pagando il 15% delle imposte, con stralcio completo di sanzioni e interessi. In caso di soccombenza totale dell'Agenzia delle Entrate in tutti i gradi di giudizio, si può definire pagando il 5% delle imposte. In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima sentenza si può definire pagando tutte le imposte, con stralcio solo di sanzioni e interessi. La possibilità di definire le liti pendenti in primo grado o in attesa di rinvio è consentita pagando il 90% delle imposte dovute. Per definire la lite, è necessario presentare una domanda entro il 30 giugno 2023 utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e versare le somme dovute o la prima rata entro la stessa data. Il pagamento tramite compensazione non è ammesso. Il contribuente può richiedere la sospensione del processo dichiarando di volersi avvalere della definizione: in questo caso, il processo rimarrà sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro questa data il contribuente deposita la domanda di definizione e l'attestato di pagamento, il processo sarà dichiarato estinto. Il diniego di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate può essere notificato entro il 31 luglio 2024.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie
La conciliazione agevolata è un'opzione per risolvere le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023. Con un accordo con l'ufficio, si pagheranno le imposte, le sanzioni ridotte del 1/18, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo, entro il 30 giugno 2023. La dilazione può essere effettuata in un massimo di 20 rate trimestrali, maggiorate degli interessi legali dalla data successiva al pagamento della prima rata. Non è consentita la compensazione. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, il contribuente perde il beneficio.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione
Per i giudizi pendenti in Cassazione, è possibile rinunciare al ricorso entro il 30 giugno 2023 attraverso un'accordo transattivo con la controparte. Questo comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, sanzioni ridotte al 1/18 del minimo previsto dalla legge, interessi e eventuali accessori. L'accordo deve essere sottoscritto e pagato entro 20 giorni dalla sua stipula. La rinuncia agevolata non dà diritto alla restituzione di somme già pagate in eccesso.
Regolarizzazione omessi versamenti di rate dovute da istituti deflattivi del contenzioso
La regolarizzazione delle rate successive alla prima per somme dovute in seguito ad accertamenti con adesione, avvisi di rettifica e liquidazione, reclami o mediazioni e conciliazioni giudiziali è possibile. Per perfezionare la regolarizzazione è necessario effettuare il versamento integrale delle somme dovute entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate di pari importo. In questo caso non saranno dovute sanzioni e interessi.
Stralcio dei carichi sino a 1000 euro
Si prevede l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione emessi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali pubblici, per importi residui fino a 1.000,00 euro, emessi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Non è richiesta alcuna azione da parte del beneficiario per ottenere l'annullamento. L'Agenzia della Riscossione avrà fino al 31 marzo 2023 per procedere all'annullamento, ma gli effetti di quest'ultimo si produrranno dal 1° gennaio 2023.
Rottamazione "quater", carichi affidati dal 2000 al 30.06.2022
La possibilità di "rottamare" i carichi iscritti a ruolo consiste nella possibilità di pagare solo la quota capitale, senza alcun aggravio di sanzioni, interessi e altri importi accessori. La domanda per usufruire di questa opportunità dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023 e nel presentare la dichiarazione, il debitore dovrà impegnarsi a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende regolarizzare. L'agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2023 per comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute e, in caso di pagamento dilazionato, la scadenza di ciascuna rata. Il pagamento della prima o unica rata dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023, mentre in caso di pagamento rateale, entro la stessa data dovrà essere saldato il 10% del totale delle somme dovute. La stessa somma sarà dovuta per il pagamento della seconda rata al 30.11.2023.
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