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Donazioni indirette 2025

13 minuti di lettura
Donazioni indirette 2025

Le donazioni indirette rappresentano una realtà sempre più rilevante nel panorama della pianificazione patrimoniale e delle relazioni familiari ed economiche.

Nel 2025 il quadro normativo è stato aggiornato grazie alla Circolare 3/E del 16 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti attesi da anni sulla tassazione di queste liberalità.

La nuova disciplina, in linea con le modifiche introdotte al Testo Unico delle Successioni e Donazioni (TUS, D.lgs. 346/1990) dai decreti attuativi della riforma fiscale (D.lgs. 87/2024 e D.lgs. 139/2024), ha ridisegnato il perimetro delle operazioni imponibili e delle possibilità di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Comprendere oggi le donazioni indirette significa non solo conoscere le regole tecniche che ne disciplinano la tassazione, ma anche saperle integrare in un’efficace strategia di tutela e ottimizzazione del patrimonio.

 

Cosa sono le donazioni indirette?

Le donazioni indirette si distinguono nel Diritto Civile e Tributario come tutte quelle operazioni che, pur non formalizzate in un atto pubblico notarile, realizzano un trasferimento di ricchezza per spirito di liberalità. Volendo semplificare, si tratta di atti o combinazioni di atti che, pur privi della forma tipica della donazione formale prevista dall’articolo 769 del Codice Civile, producono lo stesso risultato economico: arricchire gratuitamente un terzo.

La caratteristica principale delle donazioni indirette è proprio l’assenza dell’atto notarile, che nelle donazioni diretterappresenta un requisito essenziale di validità e opponibilità ai terzi.

Questo le rende particolarmente diffuse nella prassi familiare e aziendale, sia per ragioni di semplicità, sia per esigenze di riservatezza.

Le forme più comuni di liberalità indiretta includono:

  • Il pagamento del debito o del mutuo altrui, come nel caso di un genitore che estingue un finanziamento del figlio.
  • Il versamento del premio su una polizza assicurativa sulla vita intestata a un soggetto diverso dal pagante.
  • La vendita di un bene a un prezzo inferiore al valore normale di mercato, configurandosi come una donazione mista.
  • I finanziamenti infruttiferi concessi da un socio alla propria società, qualora siano destinati a non essere restituiti.

È fondamentale non confondere le donazioni indirette con altre tipologie di atti gratuiti che hanno una disciplina fiscale differente:

  • Le liberalità d’uso (art. 770, comma 2, Codice Civile), ossia le elargizioni di modico valore effettuate in occasione di festività, ricorrenze o per consuetudine sociale, le quali restano escluse dall’imposta di donazione.
  • Le donazioni dirette, che richiedono la forma solenne dell’atto pubblico con accettazione del donatario dinanzi a un notaio, a pena di nullità.

Le donazioni indirette rappresentano un ambito peculiare della pianificazione patrimoniale, che deve essere gestito con attenzione per evitare implicazioni fiscali indesiderate o contestazioni future.

 

La Circolare 3/E 2025: la nuova tassazione delle donazioni indirette

La disciplina fiscale delle donazioni indirette ha trovato una nuova e più chiara definizione con la Circolare 3/E del 16 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate. Questo documento ha segnato un punto di svolta nella tassazione delle liberalità indirette, recependo le modifiche introdotte al Testo Unico delle Successioni e Donazioni (TUS, D.lgs. 346/1990) dai D.lgs. 87/2024 e 139/2024, attuativi della delega fiscale prevista dalla Legge 111/2023.

La novità principale riguarda il presupposto impositivo. A partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta sulle donazioni può essere accertata dall’Amministrazione finanziaria solo se la liberalità emerge da dichiarazioni rese dal contribuente nell’ambito di un procedimento tributario.

Questo significa che:

  • Non è più prevista una soglia di valore minimo (in passato fissata a circa 180.769 euro).
  • Qualunque importo può teoricamente essere soggetto a tassazione, ma solo se il contribuente lo ha dichiarato o “confessato” in sede di accertamento, verifica, controllo formale o riscossione.

Questa impostazione ha trasformato la tassazione delle donazioni indirette in un istituto in larga parte volontario. L’imposta non scatta automaticamente in presenza di una liberalità, ma solo in caso di dichiarazione esplicita da parte del soggetto interessato.

 

La riforma mira a bilanciare le esigenze di certezza giuridica con quelle di contrasto all’evasione, lasciando al contribuente la possibilità di valutare se e quando rendere note le liberalità effettuate, con evidenti riflessi sulla pianificazione patrimoniale e successoria.

 

È importante evidenziare che gli altri mezzi di prova (estratti conto bancari, fatture, documentazione extracontabile) restano utilizzabili dall’Amministrazione per finalità diverse.

Per maggiore chiarezza, ne indico qualcuna:

  • La ricostruzione della capacità contributiva del contribuente ai fini IRPEF.
  • L’accertamento di altre imposte (IVA, imposta di registro).
  • La verifica di eventuali violazioni in materia di antiriciclaggio.

In assenza di dichiarazione, quindi, la liberalità indiretta non è tassabile ai fini dell’imposta di donazione ex art. 56 bis TUS, ma potrebbe comunque generare contestazioni sotto altri profili fiscali.

 

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Accertamento e prova: cosa può fare l’Agenzia delle Entrate?

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 56 bis del Testo Unico Successioni e Donazioni (TUS), il perimetro entro cui l’Agenzia delle Entrate può accertare l’imposta sulle donazioni indirette è stato ridefinito in modo netto. La regola cardine è che l’imposta può essere liquidata solo quando la liberalità indiretta risulta da una dichiarazione esplicita resa dal contribuente nel corso di un procedimento tributario.

 

L’eliminazione della soglia di valore

Un primo cambiamento rilevante riguarda la scomparsa della storica soglia di valore.

Fino al 2024, l’imposta di donazione sulle liberalità indirette poteva essere accertata solo se l’operazione superava l’equivalente di circa 180.769 euro (350 milioni di lire).

Dal 1° gennaio 2025, invece, qualsiasi liberalità indiretta, indipendentemente dall’importo, può teoricamente essere soggetta a imposta, purché dichiarata dal contribuente nell’ambito di controlli, verifiche o procedure esecutive.

 

I limiti probatori dell’Amministrazione finanziaria

Il nuovo quadro normativo sancisce un principio fondamentale: l’Agenzia delle Entrate non può accertare e liquidare l’imposta di donazione sulle liberalità indirette sulla base di elementi indiziari o documentali (estratti conto, bonifici, fatture, testimonianze). Tali mezzi di prova sono inidonei a fondare la pretesa tributaria in assenza della dichiarazione formale del contribuente.

Si rende necessario chiarire che questo divieto opera solo con riferimento all’imposta di donazione. Gli stessi documenti e indizi possono essere legittimamente utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per:

  • Accertare maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF.
  • Contestare violazioni in materia di IVA o Imposta di Registro.
  • Ricostruire la capacità contributiva del contribuente nell’ambito dell’accertamento sintetico.

 

L’Amministrazione non potrà applicare l’imposta sulle donazioni indirette senza una dichiarazione, ma potrà comunque avviare contestazioni di altro genere, se la liberalità indiretta emerge da elementi oggettivi che lasciano presupporre un incremento patrimoniale o un’operazione imponibile ai fini di altre imposte.

 

Aliquote e franchigie 2025: come cambia la tassazione delle donazioni indirette?

Il nuovo quadro normativo sulle donazioni indirette non ha modificato le aliquote e le franchigie applicabili all’imposta di donazione, ma ha reso più evidente la differenza tra la tassazione in caso di registrazione volontaria e quella prevista in caso di accertamento d’ufficio.

 

Registrazione volontaria: aliquote e franchigie ordinarie

Quando il contribuente sceglie di registrare volontariamente la liberalità indiretta, si applicano le aliquote e le franchigie ordinarie previste dal TUS:

  • 4% se la donazione è a favore di coniuge o parenti in linea retta (figli, nipoti).
  • 6% per fratelli e sorelle.
  • 8% per altri soggetti.

Le relative franchigie sono le seguenti:

  • 1.000.000 euro per coniuge e parenti in linea retta.
  • 100.000 euro per fratelli e sorelle.
  • 1.500.000 euro se il donatario è un soggetto portatore di handicap grave (Legge 104/1992, art. 3, comma 3).

Il contribuente può pianificare in modo ottimale l’operazione, usufruendo delle franchigie e delle aliquote agevolate previste per i rapporti di parentela.

 

Accertamento d’ufficio: tassazione più onerosa

Se la donazione indiretta viene accertata a seguito di dichiarazione del contribuente nel corso di un procedimento tributario, si applica un’aliquota fissa dell’8%, a prescindere dal grado di parentela tra donante e donatario. Restano comunque valide le franchigie spettanti in base al rapporto di parentela, quindi l’8% si applicherà solo sulla parte che eccede la franchigia.

Questa differenza di trattamento fiscale rappresenta un incentivo alla registrazione volontaria, in quanto consente di beneficiare delle aliquote ridotte e di una maggiore certezza giuridica rispetto al rischio di un accertamento successivo.

 

In entrambi i casi, la corretta valutazione delle franchigie residue e delle aliquote applicabili è un elemento determinante per evitare esborsi fiscali superiori al necessario e per integrare la donazione indiretta in un progetto più ampio di pianificazione patrimoniale e successoria.

 

Per comprendere appieno le conseguenze fiscali delle donazioni indirette nel 2025, è utile esaminare alcuni esempi concreti di applicazione delle aliquote e delle franchigie, sia in caso di registrazione volontaria, sia in caso di accertamento d’ufficio.

 

Caso 1: pagamento del mutuo del figlio (importo 1.200.000 euro)

Registrazione volontaria
La franchigia per il figlio è di 1.000.000 euro. La base imponibile è dunque di 200.000 euro. Si applica l’aliquota del 4%, con un’imposta pari a 8.000 euro.

Accertamento con dichiarazione del contribuente
Anche in questo caso la base imponibile è 200.000 euro (importo eccedente la franchigia). Tuttavia, l’aliquota applicata è dell’8%, quindi l’imposta dovuta è 16.000 euro.

Accertamento senza dichiarazione
L’imposta di donazione non può essere applicata, in quanto manca la dichiarazione necessaria ai sensi dell’art. 56 bis TUS. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare al figlio un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, se la provvista non è giustificata.

 

Caso 2: finanziamento infruttifero soci – società (importo 80.000 euro)

Accertamento con dichiarazione
Se in sede di controllo il socio dichiara che il finanziamento era in realtà un conferimento “a fondo perduto”, si applica l’aliquota dell’8% sull’intero importo (in assenza di franchigia tra estranei). L’imposta dovuta sarà di 6.400 euro.

Registrazione volontaria
La tassazione sarebbe la stessa (aliquota 8% senza franchigia), ma il contribuente avrebbe il vantaggio di chiudere la posizione in via certa ed evitare future contestazioni.

 

Qual è il valore aggiunto della registrazione volontaria?

Questi esempi evidenziano come la registrazione volontaria consenta di:

  • Usufruire delle aliquote ridotte quando si tratta di donazioni tra parenti stretti.
  • Ottenere certezza giuridica sull’operazione.
  • Prevenire contestazioni future su altri tributi (IRPEF, IVA, registro) derivanti dalla difficoltà di giustificare le provviste o i trasferimenti.

 

Donazioni indirette e altre norme del TUS: attenzione al coacervo!

Le donazioni indirette, se registrate, interagiscono con altre disposizioni del Testo Unico delle Successioni e Donazioni (TUS), incidendo su aspetti fondamentali della pianificazione patrimoniale e successoria. Comprendere queste connessioni è essenziale per evitare sorprese in sede di future donazioni o successioni.

 

Il coacervo e le liberalità indirette

L’articolo 57 del TUS prevede il principio del coacervo, in base al quale, ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni e successioni future, occorre tenere conto anche delle donazioni precedenti effettuate in favore dello stesso beneficiario. Le liberalità indirette registrate rientrano nel computo del coacervo, concorrendo così a determinare:

  • L’eventuale superamento delle franchigie residue.
  • La base imponibile delle donazioni successive.
  • Il carico fiscale complessivo sugli atti di liberalità intercorsi tra le stesse parti.

Al contrario, le donazioni indirette non registrate non formano oggetto di coacervo, ma potrebbero emergere al momento della successione, con applicazione dell’aliquota dell’8% prevista per gli accertamenti d’ufficio.

 

Liberalità effettuate tra 2001 e 2006: esclusione dall’imposta

Un importante chiarimento della Circolare 3/E 2025 riguarda le donazioni indirette realizzate nel periodo 1° gennaio 2001 – 29 ottobre 2006, quando l’imposta sulle donazioni era stata abrogata. Tali liberalità restano escluse dall’imposizione, anche se registrate o se emergono successivamente.

 

Trust e vincoli di destinazione: regole speciali

Le recenti modifiche introdotte dal D.lgs. 139/2024 hanno ridefinito la tassazione dei Trust e degli altri vincoli di destinazione. Oggi l’imposta di donazione si applica:

  • Al momento dell’attribuzione dei beni al trust (opzione “in entrata”, se esercitata).
  • Al momento della devoluzione ai beneficiari (tassazione “in uscita”).

 

Le liberalità indirette restano disciplinate dalle regole speciali dell’articolo 56 bis TUS. L’imposta è dovuta solo se il contribuente ne dichiara l’esistenza in sede di accertamento o verifica.

 

Qual è il rapporto tra le donazioni indirette e la pianificazione patrimoniale?

La gestione delle donazioni indirette nel 2025 richiede un’attenta riflessione strategica, in quanto le scelte fatte oggi possono incidere significativamente sulla fiscalità futura, sulla riservatezza dei trasferimenti e sulla tutela della successione. Conoscere le opzioni a disposizione consente di integrare le liberalità indirette in un progetto coerente di pianificazione patrimoniale.

La registrazione volontaria della liberalità indiretta è consigliabile quando:

  • L’importo eccede la franchigia disponibile, così da poter usufruire delle aliquote ridotte (4% per coniuge e figli, 6% per fratelli e sorelle) anziché dell’8% prevista in caso di accertamento.
  • Si desidera ottenere certezza giuridica sull’operazione, evitando future contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o di terzi.
  • È necessario far rientrare la donazione indiretta nel coacervo successorio, per prevenire azioni di riduzione da parte di eredi legittimari e garantire la corretta attribuzione delle quote disponibili.

In altri casi, il contribuente potrebbe preferire non registrare la liberalità indiretta, ad esempio quando:

  • L’importo rientra nella franchigia e non si prevedono ulteriori donazioni.
  • Si intende mantenere il massimo livello di riservatezza, evitando la pubblicità che deriva dalla registrazione.
  • Si strutturano i trasferimenti in modo tracciabile e coerente (es. prestiti con bonifici e causali precise, con previsione della restituzione e data certa), così da ridurre il rischio che un accertamento fiscale li riqualifichi come liberalità.

Dichiarare e registrare una donazione indiretta può rappresentare una scelta strategica anche per tutelare la successione, evitando che le liberalità effettuate in vita emergano solo dopo il decesso, quando sarebbero tassate all’8% e potrebbero generare contenziosi tra gli eredi.

Qualunque sia la scelta, è fondamentale che la documentazione e le causali siano coerenti e tracciabili. Una narrazione incoerente, con documenti che contraddicono le dichiarazioni rese al fisco o agli istituti bancari, può innescare accertamenti e sanzioni.

 

Donazioni indirette e sanzioni: cosa prevede la normativa 2025

Il nuovo assetto normativo delle donazioni indirette non esonera il contribuente dal rischio di sanzioni in caso di omissioni, errori o ritardi nella registrazione delle liberalità, laddove l’obbligo fiscale si sia comunque consolidato (ad esempio, in seguito a una dichiarazione resa in sede di accertamento).

Il sistema sanzionatorio, ridisegnato con la riforma fiscale del 2024, prevede le seguenti principali ipotesi:

  • Omissione della registrazione

Sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Si applica quando la liberalità, per sua natura o per dichiarazione, doveva essere registrata e ciò non è avvenuto.

  • Tardiva registrazione

Sanzione ridotta al 45% dell’imposta, con un minimo di 200 euro.

  • Infedele registrazione 

Sanzione pari all’80% dell’imposta, in caso di indicazione incompleta o inesatta dei dati rilevanti ai fini dell’imposizione.

La normativa vigente offre al contribuente la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, prima che l’Amministrazione avvii attività di accertamento. In tal caso, le sanzioni possono essere drasticamente ridotte, fino a 1/6 del minimo edittale previsto.

Questa facoltà rappresenta un’opportunità importante per chi intenda sanare omissioni o ritardi senza attendere un intervento dell’Agenzia delle Entrate, evitando così sanzioni più gravose e potenziali contenziosi.

 

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Un approccio proattivo nella gestione delle donazioni indirette, attraverso una corretta valutazione delle franchigie, la coerenza documentale e la tempestività delle registrazioni, permette di evitare l’applicazione delle sanzioni e di gestire le liberalità in modo trasparente e conforme alla normativa.

La nuova disciplina delle donazioni indirette in vigore dal 2025, frutto della riforma fiscale e dei chiarimenti della Circolare 3/E 2025, ha trasformato l’imposta sulle liberalità indirette in un istituto che si fonda, nella maggior parte dei casi, sulla volontarietà del contribuente.

L’imposta diventa esigibile solo quando la liberalità è dichiarata nell’ambito di un procedimento tributario o quando viene registrata volontariamente.

 

La nuova normativa non abolisce l’imposta sulle donazioni indirette, ma la subordina a un elemento volontario o dichiarativo, responsabilizzando il contribuente nella gestione consapevole delle proprie liberalità.

Una pianificazione patrimoniale proattiva e ben strutturata consente di ottimizzare il carico fiscale e prevenire controversie future.

 

 

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