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Stop al blocco del libretto postale cointestato in caso di successione

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Stop al blocco del libretto postale cointestato in caso di successione

L’intervento della Corte di Cassazione ha rimosso un ostacolo che, per troppo tempo, ha complicato la gestione dei risparmi depositati sui libretti postali. Per decenni, migliaia di famiglie italiane si sono trovate a vivere una situazione alquanto paradossale in cui la morte di un genitore, di un coniuge o di un fratello comportava l’immediato congelamento del denaro presente su un libretto cointestato. Una semplice opposizione di un erede era sufficiente per bloccare l’intera somma, lasciando il cointestatario senza accesso ai propri risparmi, magari per mesi o per anni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28935 del 2025, ha deciso di porre fine a questa prassi consolidata, ristabilendo un principio di equità. Il diritto è definitivo e stabilisce che il superstite di un libretto postale cointestato possiede la piena facoltà di ottenere il pagamento della propria quota, indipendentemente dalle contestazioni avanzate dai familiari. Poste Italiane è obbligata a liquidare le somme spettanti e nessun erede può più esercitare un potere di veto unilaterale per bloccare le operazioni.

 

La sentenza rivoluziona il sistema e lo allinea a quanto accade, già da tempo, per i conti correnti bancari, garantendo una maggiore fluidità nella gestione del patrimonio familiare, in una fase delicata come quella del lutto.

 

Cosa succedeva al libretto postale in caso di morte di uno dei cointestatari?

Per comprendere appieno la portata di questa riforma è necessario osservare come il sistema ha funzionato fino alla sentenza in oggetto. Un libretto postale cointestato con la clausola di pari facoltà di rimborso avrebbe dovuto, teoricamente, permettere a entrambi i titolari di operare in totale autonomia. Tuttavia, basandosi su normative ormai datate, risalenti ai decreti del 1973 e del 1989, la prassi prevedeva che la morte di uno dei titolari innescasse un blocco automatico quasi totale. Gli eredi del defunto potevano presentare una semplice comunicazione privata di opposizione, per impedire ogni operazione anche al cointestatario superstite che desiderava legittimamente ritirare la sua metà. Poste Italiane ha spesso difeso questa linea operativa, sostenendo di trovarsi in una posizione difficile, poiché non poteva conoscere con certezza l’esatta ripartizione ereditaria prima della chiusura formale della successione. Di conseguenza, l’istituto preferiva congelare i fondi per tutelarsi da eventuali pretese future o rischi di doppi pagamenti, scaricando però il peso di questa cautela interamente sulle spalle dei risparmiatori.

Possiamo insieme immaginare la situazione che ha afflitto innumerevoli famiglie, prendendo come esempio il caso di Roberto e Alessandra (nomi di fantasia), marito e moglie, titolari di un libretto con 50.000 euro. Alla morte di Alessandra, il vedovo si reca all’ufficio postale per ritirare la sua parte di risparmi, magari necessari per affrontare le spese immediate del funerale o della gestione domestica. A complicare questa situazione già emotivamente pesante, arriva la figlia di Alessandra, nata da un precedente matrimonio, la quale invia una semplice lettera di opposizione, rivendicando la sua quota. Risultato? L’ufficio blocca l’intero conto. Roberto si ritrova, così, nell’impossibilità di accedere ai suoi 25.000 euro, costretto ad attendere i tempi lunghi della burocrazia successoria, rischiando di dover contrarre debiti, pur avendo denaro di sua proprietà bloccato allo sportello.

 

Cosa stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 28935 del 2025 sui libretti postali?

La decisione della Corte di Cassazione del 2 novembre 2025 non si limita a risolvere una singola controversia, ma demolisce un’interpretazione normativa che ha resistito per decenni, basandosi su un equivoco di fondo. I giudici hanno condotto un’analisi storica e tecnica ineccepibile, chiarendo che il libretto postale moderno non può più essere considerato uno strumento ibrido regolato dalle vecchie leggi speciali del 1973 o del 1989. Al contrario, esso rientra pienamente nella disciplina introdotta dal Decreto Ministeriale del 6 giugno 2002, un provvedimento che ha segnato lo spartiacque definitivo tra la vecchia concezione del risparmio postale e quella moderna.

Questa normativa è fondamentale perché ha trasformato la natura giuridica di questi libretti, equiparandoli sostanzialmente ai conti correnti bancari e rimuovendo quelle rigidità burocratiche che potevano avere senso 50 anni fa, ma che oggi risultano fuori tempo e fuori contesto. La Corte ha stabilito che l’ente gestore, ovvero Poste Italiane, non deve assumere il ruolo di arbitro nelle vicende successorie né farsi carico delle discussioni e delle controversie familiari. Il suo compito è strettamente contrattuale: deve limitarsi a eseguire quanto pattuito al momento dell’apertura del libretto, senza entrare nel merito di chi, tra gli eredi e i superstiti, abbia moralmente o civilisticamente più diritto al denaro. Quella è una questione che attiene ai rapporti interni tra le parti e che va risolta nelle aule di tribunale, non allo sportello postale. 

La Corte di cassazione ha precisato che la disposizione chiave si trova nell’articolo 8, comma 3, del Decreto Ministeriale 2002, che sancisce: “I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”.

 

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Il libretto postale può essere bloccato da una lettera di opposizione?

Il cuore pulsante di questa nuova interpretazione risiede nella lettura combinata del Codice Civile e dell’articolo 8 del Decreto del 2002. La norma specifica chiaramente che i prelevamenti effettuati da ciascun intestatario con facoltà disgiunta liberano pienamente Poste Italiane da ogni responsabilità nei confronti degli altri aventi diritto. Questo meccanismo, noto come efficacia liberatoria del pagamento, è il cardine della sicurezza dei traffici giuridici. Infatti, se l’ente paga a chi è legittimato a riscuotere, il suo debito è estinto.

L’unica eccezione che la legge ammette per fermare questo automatismo riguarda i casi in cui venga notificato un atto formale da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità dell’intestatario. Ed è proprio su questo concetto di “disponibilità” che la Corte di Cassazione ha spazzato via ogni dubbio. I giudici hanno sancito che una semplice lettera di opposizione, scritta privatamente da un erede litigioso o dal suo avvocato, non ha la forza giuridica per togliere la disponibilità delle somme al cointestatario superstite. Quell’opposizione è un atto privato che non può sovrascrivere un contratto valido.

Per impedire legittimamente il prelievo serve un provvedimento di ben altra caratura, ovvero un ordine giudiziario ufficiale emesso da un tribunale, come un sequestro conservativo o un provvedimento d’urgenza. In assenza di una pronuncia del giudice, Poste Italiane non ha più alcun titolo per nascondersi dietro la prudenza o per temere richieste di risarcimento da parte degli eredi esclusi. Inoltre, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi della solidarietà attiva previsti dal Codice Civile, ribadendo che la morte di uno dei titolari non scioglie il vincolo di solidarietà tra i superstiti e la banca o la posta.

 

Il cointestatario mantiene intatto il suo diritto di operare sul conto esattamente come faceva prima del lutto, poiché quel diritto nasce dal contratto originario e non viene meno con la morte dell’altro titolare.

 

Quali sono le conseguenze pratiche per chi affronta una successione?

Le implicazioni di questa riforma sono molto significative, poiché ridisegnano completamente gli equilibri di potere tra le parti coinvolte in una successione. Per il cointestatario superstite il diritto di accedere alla propria quota diventa finalmente un fatto concreto e inviolabile. Se il libretto prevede la pari facoltà di rimborso, può prelevare il 50% del saldo senza dover attendere l’esito di complesse trattative familiari. Poste Italiane, dal canto suo, vede alleggerita la propria posizione poiché, una volta effettuato il pagamento al richiedente legittimato, è completamente liberata da ogni obbligo e non potrà essere citata in giudizio dagli altri eredi per aver onorato il contratto.

La posizione degli eredi del defunto cambia radicalmente. Essi mantengono intatti tutti i loro diritti successori e le quote di legittima, ma devono farli valere nella sede appropriata. Se ritengono che il prelievo effettuato dal superstite leda i loro diritti, dovranno agire legalmente direttamente contro di lui e non potranno più utilizzare il blocco amministrativo delle Poste come strumento di pressione. Il contenzioso si sposta, quindi, dal piano burocratico allo sportello a quello civile in tribunale, che è la sede naturale per dirimere queste questioni.

Tornando all'esempio di Roberto e Alessandra, con le nuove regole lo scenario muta in favore della libertà di movimento del vedovo. Se la figlia di Alessandra inviasse oggi un’opposizione scritta, l’ufficio postale avrebbe il dovere di ignorarla, in quanto atto privo di forza coercitiva e procederebbe a liquidare a Roberto i suoi 25.000 euro. La figlia, qualora ritenesse lesi i suoi diritti ereditari, potrebbe certamente fare causa a Roberto per la restituzione delle somme, ma nel frattempo il vedovo avrebbe la disponibilità del denaro necessario per vivere. Si tratta di una tutela fondamentale che impedisce a una parte di bloccare l’altra sulla base di semplici pretese non ancora accertate da un giudice.

 

Quali sono gli strumenti di tutela in caso di resistenza allo sportello?

Nonostante la chiarezza cristallina della pronuncia della Corte di Cassazione, è verosimile aspettarsi una fase di assestamento in cui alcuni uffici postali periferici potrebbero continuare a opporre resistenza, magari per inerzia burocratica o per una mancata circolazione delle nuove direttive interne. In tal caso il cointestatario superstite non è disarmato ma possiede ora uno strumento di pressione molto efficace.

Qualora l’operatore allo sportello rifiutasse il prelievo citando la vecchia prassi dell’opposizione eredi, la strada da percorrere è quella della diffida formale. Sarà necessario inviare a Poste Italiane una raccomandata, preferibilmente redatta da un legale, in cui si richiede l’immediato sblocco delle somme richiamando esplicitamente l’ordinanza n. 28935 del 2025 e diffidando l’ente dal proseguire nel comportamento illegittimo. Di fronte a un riferimento giurisprudenziale così preciso e alla minaccia di azioni legali per il risarcimento dei danni da ritardo, la direzione provinciale solitamente sblocca la pratica in tempi brevi. Solo nel caso in cui il rifiuto dovesse persistere ostinatamente sarebbe necessario ricorrere al Giudice di Pace o al Tribunale per ottenere un ordine di pagamento coatto, ma la nuova giurisprudenza rende l’esito di tale azione pressoché scontato a favore del risparmiatore.

 

Il regime transitorio per le pratiche già aperte

È opportuno fare una precisazione tecnica importante per chi si trova già nel mezzo di una disputa ereditaria. La nuova disciplina si applica pienamente a tutte le successioni che si aprono dopo l’entrata in vigore della legge, ma il legislatore ha previsto una cautela per le situazioni pregresse. Per le successioni già aperte al momento dell’entrata in vigore della riforma continua ad applicarsi la normativa precedente, ma a una condizione specifica.

Le vecchie regole, compresa la possibilità di blocco tramite opposizione, rimangono valide solo se entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è stata già notificata o trascritta una domanda giudiziale o un atto stragiudiziale di opposizione. Questa norma transitoria serve a tutelare chi aveva già avviato legittimamente un’azione legale basandosi sulle regole allora vigenti, evitando che la riforma cancelli con un colpo di spugna le tutele su cui aveva fatto affidamento. Per tutti gli altri casi, ovvero per le nuove successioni e per quelle vecchie dove non c’è stata un’opposizione formale tempestiva, la libertà di prelievo del superstite è piena e immediata.

 

Questa sentenza segna un punto di non ritorno e rimette ordine in un sistema che ha penalizzato i cittadini e le cittadine per decenni.

 

La sentenza della Cassazione n. 28935 del 2025 non è una novità destinata a passare inosservata tra gli addetti ai lavori, ma rappresenta una decisione che rimette ordine in un sistema che, per troppo tempo, ha penalizzato i cittadini comuni. Per decenni, il nostro ordinamento ha tollerato un’evidente incongruenza permettendo che i libretti postali venissero gestiti come se fossero ancora regolati dalle norme del 1973, mentre il resto del sistema finanziario italiano si era già modernizzato e adattato alle esigenze di rapidità e certezza dei traffici giuridici. Questa pronuncia corregge quell’anomalia e restituisce dignità allo strumento del risparmio postale.

Tuttavia, è fondamentale non commettere l’errore di pensare che questa riforma risolva ogni problema legato alla successione. Se da un lato viene garantita la liquidità immediata al superstite, dall’altro non viene cancellata la potenziale conflittualità tra gli eredi. La Corte di Cassazione ha stabilito che Poste Italiane deve pagare, ma non ha stabilito che quei soldi siano definitivamente di proprietà del superstite se questi ledono i diritti di legittima degli altri familiari.

 

La disponibilità del denaro e la titolarità del diritto sono due concetti ben distinti: il superstite può prelevare, ma se si appropria di somme che non gli spettano dovrà poi risponderne in sede civile.

 

Una corretta pianificazione patrimoniale, costruita per tempo attraverso strumenti giuridici adeguati e pensati per proteggere il patrimonio e prevenire le liti, rimane la strada più sicura per evitare che i propri cari debbano un giorno trovarsi a discutere davanti a un giudice, che si tratti di sbloccare un libretto o di dividere un’eredità.

 

 

 

 

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