
L’ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025 della Corte di Cassazione ha affermato la validità del Trust e ha sottolineato che i poteri riservati al Disponente non lo annullano.
Hai costituito un Trust per proteggere il patrimonio di famiglia. Hai scelto un Trustee, hai individuato i Beneficiari, hai scelto e affidato il tutto a una legge regolatrice riconosciuta a livello internazionale. Nell’Atto Istitutivo, in qualità di Disponente, ti sei riservato il potere di revocare il Trustee e di fornirgli indicazioni di massima sulla gestione. L’Agenzia delle Entrate bussa alla tua porta e ti dice che il tuo Trust non esiste, è interposto, poiché i beni sono ancora i tuoi e quindi devi pagare le tasse come se non avessi mai istituito il Trust.
La pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta che ogni professionista e ogni famiglia con un Trust devono conoscere.
Prima di entrare nel merito del caso, occorre sgomberare il campo da un equivoco che nel nostro Paese ha radici profonde: le circolari dell’Agenzia delle Entrate non sono fonti del diritto. Non vincolano il contribuente, non vincolano il giudice e, aspetto spesso trascurato, non vincolano neppure la stessa Amministrazione che le ha emanate.
Lo ha stabilito in modo definitivo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007, pronunciando un principio di diritto limpido: la circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreta una norma tributaria esprime esclusivamente un parere dell’Amministrazione, non vincolante per il contribuente. Si tratta di un’opinione di parte, non è un atto generale di imposizione e non è un esercizio di potestà impositiva.
La Cassazione è tornata sul punto con la sentenza n. 6185 del 10 marzo 2017, chiarendo che ammettere la vincolatività delle circolari per giudici o contribuenti significherebbe riconoscere all’Amministrazione un potere normativo in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva di legge sancito dall’art. 23 della Costituzione. Più di recente, con la sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che di fronte alle norme tributarie Amministrazione e contribuente si trovano su un piano di parità e che la prassi amministrativa non costituisce mai fonte di diritto.
Al vertice della piramide c’è la Costituzione, poi le leggi e i decreti legislativi, poi i regolamenti. Le circolari non compaiono, poiché sono strumenti di comunicazione interna (istruzioni che l’Amministrazione impartisce ai propri uffici) ma non possono creare obblighi per chi si trova dall’altra parte del rapporto tributario. Quando una circolare contraddice la legge o la sua interpretazione giurisprudenziale è costretta a dover cedere.
Questo principio assume particolare importanza nel campo del Trust, dove l’Agenzia delle Entrate ha costruito nel tempo un edificio interpretativo imponente, fatto di circolari, risoluzioni e risposte a interpello che, in alcuni casi, si è spinto ben oltre il perimetro delle norme tributarie fino a invadere il terreno del diritto civile.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate sul Trust interposto è stata formalizzata in modo organico nella Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 e successivamente consolidata nella Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022. Se il Trustee non gode di piena autonomia gestionale, se i suoi poteri risultano in qualche modo limitati o condizionati dalla volontà del Disponente, allora il Trust non ha sostanza giuridica, sostiene il Fisco, essendo fittiziamente interposto ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR 600/1973. I redditi prodotti dai beni in Trust vengono pertanto imputati direttamente al Disponente.
Fin qui, si potrebbe discutere se l’interpretazione sia più o meno aderente alla norma. Il problema vero è un altro. Con la Circolare 34/E del 2022 l’Agenzia ha compiuto un passo ulteriore, affermando che nei Trust interposti i beni sono solo “formalmente nella titolarità del Trust” e che, al decesso del Disponente, essi devono essere inclusi nell’attivo ereditario e assoggettati all’imposta sulle successioni. Il Fisco ha dichiarato l’inesistenza civilistica del Trust, non solo la sua irrilevanza fiscale, arrogandosi il potere di dettare regole di diritto civile attraverso una circolare.
Come ha osservato il Prof. Maurizio Lupoi, ordinario emerito dell’Università di Genova e massimo studioso italiano del Trust, questa operazione rappresenta un “estremo azzardo”: un’Amministrazione che pretende di stabilire, attraverso un atto interno, se un negozio giuridico esiste o non esiste sul piano civilistico. Un compito che spetta alla legge e, in sede di controversia, al giudice.
È in questo scenario che si inserisce, con tempismo perfetto, l’ordinanza della prima sezione civile della Cassazione n. 34208, resa il 26 dicembre 2025. Il caso riguardava un Trust istituito il 5 dicembre 2012, regolato dalla legge di Jersey, avente ad oggetto partecipazioni societarie. Il Trustee era il fratello del Disponente, i Beneficiari erano due congiunti.
Nell’Atto Istitutivo il Disponente si era riservato poteri significativi:
Per l’Agenzia delle Entrate, un Trust di questo tipo sarebbe inequivocabilmente interposto: il Disponente mantiene il controllo, il Trustee è un mero esecutore, la segregazione patrimoniale è solo apparente. Un trust “inesistente” secondo i parametri delle circolari.
La vicenda giudiziaria è nata dall’azione dei Beneficiari, che nel 2020 avevano scoperto che il Disponente e il Trustee avevano modificato l’Atto Istitutivo, introdotto un Guardiano compiacente, chiesto lo scioglimento del Trust e retrocesso le quote al Disponente, il quale le aveva poi trasferite a un altro familiare. I Beneficiari sostenevano che l’intera operazione era stata architettata per svuotare il Trust dei suoi beni e neutralizzarne la destinazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Genova, respingendo integralmente il ricorso. Il passaggio chiave riguarda proprio la validità del Trust nonostante i poteri riservati al Disponente.
La Cassazione ha rilevato che l’Atto Istitutivo enunciava chiaramente che il Trustee avrebbe disposto dei beni in Trust senza alcuna limitazione che non risultasse dallo stesso Atto Istitutivo. Quanto alle indicazioni di massima del Disponente, il Trustee vi si sarebbe uniformato solo qualora le avesse ritenute conformi alle finalità del Trust.
Il Trustee conservava un potere discrezionale effettivo: poteva discostarsi dalle indicazioni del Disponente quando le giudicasse incompatibili con lo scopo del Trust.
La Corte ha poi osservato un dato normativo: il Trust era regolato dalla legge di Jersey, e l’art. 9A della Trusts (Jersey) Law 1984 legittima espressamente il Disponente a riservarsi una serie di poteri, tra cui quello di revocare, variare o modificare le disposizioni dell’Atto Istitutivo, impartire istruzioni al Trustee sulla gestione dei beni, nominare o revocare qualsiasi Trustee e, persino, mutare la legge regolatrice del Trust. Il comma 3A della stessa norma chiarisce che la riserva di tali poteri non rende il Disponente un Trustee. La legge regolatrice scelta dalle parti, perfettamente compatibile con l’art. 2 della Convenzione dell’Aja, ammette e disciplina quei poteri che per l’Agenzia delle Entrate renderebbero il Trust “inesistente”.
La distinzione fondamentale operata dalla Cassazione ha un valore sistematico destinato a orientare la materia per gli anni a venire. Infatti, bisogna separare la validità strutturale del Trust dal suo corretto funzionamento. La validità si misura sul contenuto dell’Atto Istitutivo (segregazione patrimoniale effettiva, titolarità formale in capo al Trustee, potere-dovere di gestione secondo i termini del Trust) e va giudicata secondo la legge regolatrice scelta dalle parti, non secondo le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Se poi il Disponente utilizza i poteri riservati per esercitare pressioni indebite sul Trustee, se piega la struttura ai propri fini personali, se svuota il Trust della sua sostanza (come era avvenuto nel caso esaminato con la retrocessione delle quote) il rimedio non è la nullità del Trust, bensì l’accertamento di una violazione degli obblighi fiduciari (breach of Trust), la rimozione del Trustee inadempiente, la dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti in violazione del programma del Trust.
Non a caso, la Cassazione ha confermato l’inefficacia di tutti gli atti successivi all’istituzione (la modifica dell’atto, la nomina del guardiano, lo scioglimento, la retrocessione delle quote) riconoscendo al contempo la piena validità originaria del Trust.
Per approfondire, ti consiglio di seguire il podcast Trust in Trust. Puoi ascoltarlo su Spotify, Apple Podcast e YouTube.
Se hai costituito un Trust e ti sei riservato alcuni poteri, come la facoltà di revocare il Trustee o di fornirgli indicazioni di massima, la Cassazione ha confermato che questo non rende automaticamente il Trust nullo o “inesistente”.
La validità del Trust dipende dalla legge regolatrice che hai scelto e dalla struttura complessiva dell’Atto Istitutivo, non dall’interpretazione che l’Agenzia delle Entrate ne dà attraverso le proprie circolari.
Questo non significa che qualsiasi Trust sia al riparo da contestazioni.
La pronuncia distingue nettamente tra struttura e funzionamento. L’Atto Istitutivo deve garantire una segregazione patrimoniale effettiva e un’autonomia gestionale reale del Trustee. I poteri riservati al Disponente devono essere esercitati in coerenza con le finalità del Trust, non come strumento per mantenere il controllo sui beni. Naturalmente, la scelta della legge regolatrice deve essere consapevole e coerente: non tutte le leggi straniere offrono lo stesso livello di protezione e chiarezza sui reserved powers.
C’è poi un profilo che riguarda direttamente il rapporto con il Fisco. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse contestare il Trust qualificandolo come interposto, è importante sapere che le circolari su cui basa la propria posizione non sono fonti del diritto. La Cassazione lo ha detto a Sezioni Unite nel 2007 e lo ha ribadito costantemente fino al 2024. In sede di contenzioso, il giudice non è tenuto a seguire l’interpretazione dell’Amministrazione: applica la legge, non le circolari.
Stai valutando l’istituzione di un Trust o lo hai già istituito e temi contestazioni fiscali?
Prenota la tua consulenza con Piero Di Bello.
L’ordinanza n. 34208 del 2025 segna un punto fermo nel rapporto, spesso conflittuale, tra la prassi dell’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza di legittimità in materia di Trust. La Cassazione ha riaffermato con chiarezza che la validità dell’istituto giuridico non può essere negata in base a criteri elaborati unilateralmente dall’Amministrazione finanziaria attraverso circolari prive di valore normativo.
Nell’ordinamento italiano le circolari non possono riscrivere il diritto civile, non possono dettare le condizioni di validità di un negozio giuridico, non possono dichiarare “inesistente” ciò che la legge e la giurisprudenza riconoscono come valido.
L’Agenzia delle Entrate, per quanto autorevole sia la sua produzione interpretativa, esprime un parere.
La Cassazione pronuncia il diritto.
