
Il Trust è stato presentato, per anni, come uno strumento di protezione patrimoniale pressoché infallibile: uno scudo contro creditori, Fisco ed eredi. La giurisprudenza italiana ha ridimensionato questa narrazione in modo sistematico. Trust nullo, Trust interposto e Sham Trust sono tre strumenti giuridici che la giurisprudenza civile, tributaria e penale ha imparato a distinguere con precisione e, se necessario, a smontare. Quello che conta, in ogni caso, non è la forma dell’Atto Istitutivo, ma chi possiede e gestisce davvero i beni dopo la firma.
Prima di analizzare ciascuna soluzione nel dettaglio, è utile fissarne le definizioni essenziali. Ledifferenze sono nette, anche se spesso si fa confusione, con conseguenze che ricadono anche sul Disponente.
Il Trust nullo ha un vizio strutturale: non rispetta i requisiti minimi richiesti dall’ordinamento e non è valido fin dall’origine. Il problema è nella sua costituzione, non nell’utilizzo.
Il Trust interposto è civilisticamente valido: i beni sono separati, il Trustee gestisce, la struttura funziona. Il problema è di natura fiscale, poiché il Fisco penetra lo schermo del Trust e imputa i redditi al Disponente, in quanto lo considera il vero possessore effettivo dei beni.
Lo Sham Trust è un Trust simulato. La firma c’è, l’Atto è formalmente perfetto, ma l’intento reale di costituire un Trust non esiste. Il Disponente firma le carte e continua a comportarsi esattamente come prima, da padrone dei beni. Quando il giudice smonta la recita, le conseguenze sono gravi.
Il Trust nullo presenta un vizio nella sua costruzione tecnica. Nel senso che ha a che fare con problemi presenti sin dall’Atto Istitutivo.
Quando uno dei requisiti minimi richiesti dall’ordinamento manca, il Trust non è mai nato, indipendentemente da quanto sia curato il documento, da chi lo abbia redatto o da quale legge straniera sia stata scelta come regolatrice.
Il riferimento normativo fondamentale è la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 1989. La Convenzione definisce i requisiti minimi affinché un Trust possa essere riconosciuto nel nostro ordinamento. Quando questi requisiti mancano, il giudice italiano non riconosce il Trust e i beni si considerano come se non fossero mai usciti dal patrimonio del Disponente.
La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato cinque cause ricorrenti di nullità, che vale la pena conoscere nel dettaglio.
La prima è la mancanza dei requisiti minimi della Convenzione dell’Aja. In particolare, la separazione dei beni dal patrimonio personale del Trustee, l’intestazione formale dei beni al Trustee e la determinazione chiara di poteri e doveri nell’Atto Istitutivo. In assenza di questi elementi, il Trust non supera il primo controllo.
La seconda causa è l’indeterminatezza dello scopo o dei Beneficiari. Il Trust deve avere uno scopo determinato e Beneficiari determinati o almeno determinabili. È una regola del diritto civile italiano, applicata al Trust.
La terza causa è l’illiceità della causa o la contrarietà all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile in combinato con gli articoli 13 e 15 della Convenzione dell’Aja. Rientrano in questa categoria i Trust costituiti per finalità di riciclaggio, frode o con uno scopo elusivo evidente e documentabile.
La quarta causa è la violazione di norme imperative italiane. In primo luogo, le norme a tutela della quota di legittima dei figli, in secondo luogo le norme delle procedure concorsuali, quando l’impresa è già in stato di insolvenza al momento della costituzione del Trust. In questo caso, lo strumento giuridico può integrare anche una fattispecie penalmente rilevante.
La quinta causa è la più frequente nei contenziosi recenti, ed è quella del Trust autodichiarato senza spossessamento sostanziale.
Il Trust autodichiarato, in cui Disponente e Trustee coincidono nella stessa persona, è ammesso in linea di principio dalla Cassazione sin dalla sentenza n. 21614/2016, ma a una condizione precisa: deve esserci uno spossessamento reale dei beni. Il Disponente deve perdere il controllo effettivo su ciò che ha conferito. Se continua a gestire i beni come prima, a utilizzarli, a incassarne i proventi, il Trust è nullo per vizio strutturale, indipendentemente da come è stato redatto l'atto.
Marco (nome di fantasia) è un commercialista. Legge che il Trust autodichiarato è uno strumento efficace per proteggere il patrimonio. Quindi, decide di rivolgersi a un notaio, si nomina Disponente e Trustee, indica i figli minori come Beneficiari finali. Conferisce nel Trust la casa al mare, due appartamenti locati e un pacchetto azionario.
Negli anni successivi continua a trascorrere i weekend nella casa al mare, incassa personalmente i canoni di locazione degli appartamenti, vende parte delle azioni e utilizza il ricavato per acquisti personali. Quando i creditori agiscono, il giudice dichiara la nullità del Trust per assenza di spossessamento sostanziale.
È lo stesso impianto del Tribunale di Padova, sentenza n. 329/2025: Disponente-Trustee che acquista un immobile con risorse proprie, lo conferisce nel Trust, continua ad abitarci e vede dichiarata la nullità per vizio strutturale dell’Atto Istitutivo. La forma era perfetta, la sostanza no.
La nullità è retroattiva. Il Trust si considera come se non fosse mai esistito, fin dal momento della sua costituzione. I beni non sono mai usciti dal patrimonio del Disponente: i creditori possono aggredirli come se l’Atto Istitutivo non ci fosse, senza necessità di agire in revocatoria. Il Fisco recupera le imposte che sarebbero state dovute in assenza del Trust, con sanzioni e interessi.
Gli atti compiuti dal Trustee nel periodo di apparente vigenza del Trust sono privi di effetti, con tutte le complicazioni che ne derivano per i terzi acquirenti, come analizzato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 34075/2024 in materia di trascrizione a favore del Trust soggettivizzato. Chi ha acquistato beni dal Trustee di un Trust poi dichiarato nullo si trova in una posizione giuridicamente fragile.
Il Trust interposto occupa un piano diverso rispetto al Trust nullo. Sul piano civilistico, può essere perfettamente valido: i beni sono effettivamente separati dal patrimonio del Disponente, il Trustee gestisce in autonomia, la struttura funziona. Non c’è un vizio nell’Atto Istitutivo, non c’è una simulazione. Eppure, il Fisco lo penetra e imputa i redditi direttamente al Disponente.
Il meccanismo è quello dell’articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, che consente all’Amministrazione finanziaria di imputare i redditi al soggetto che ne è l’effettivo possessore, indipendentemente dalla titolarità formale. La logica del Diritto tributario non è quella della proprietà sulla carta, ma quella del controllo sostanziale: chi decide, chi incassa, chi beneficia. Se dietro il Trust c’è ancora il Disponente che comanda, il Fisco tassa direttamente lui.
Il Trust interposto non viene dichiarato nullo. Civilisticamente esiste, la segregazione patrimoniale opera, il Trustee resta titolare formale dei beni. Il problema è esclusivamente di natura fiscale, ma le conseguenze economiche possono essere devastanti: anni di redditi non dichiarati, IRPEF recuperata sul Disponente, sanzioni e interessi.
La giurisprudenza tributaria, a partire dalle sentenze della Cassazione n. 11055/2021 e n. 17743/2021, distingue due forme di interposizione, trattandole però con lo stesso rigore.
La prima è l’interposizione fittizia, che si avvicina alla simulazione. Il Trust esiste formalmente, ma è costruito fin dall’inizio senza alcuna reale intenzione di trasferire il controllo dei beni.
La seconda è l’interposizione reale. Il Trust esiste davvero, non c’è simulazione, ma il Disponente conserva poteri tali da rendere il Trust un mero strumento di amministrazione dei propri beni. Per il Fisco questa distinzione non sposta nulla. Ciò che conta è una sola domanda: i redditi sono di fatto a disposizione del Disponente? Se la risposta è sì, l’imputazione scatta.
La giurisprudenza ha individuato una serie di elementi ricorrenti nelle pronunce di interposizione. Non è necessario che ricorrano tutti, in quanto è la loro combinazione, valutata nel complesso, a orientare il giudizio dell’Amministrazione finanziaria e dei giudici tributari.
Il primo indizio è la coincidenza, anche solo parziale, tra Disponente e Beneficiario. Quando il Disponente è anche Beneficiario del Trust, o lo diventa in determinate circostanze, il confine tra protezione patrimoniale e possesso effettivo si assottiglia fino a scomparire.
Il secondo è il mantenimento di poteri decisionali sui beni in Trust. Lettere di desiderio vincolanti, clausole che obbligano il Trustee a consultare il Disponente prima di ogni decisione rilevante, poteri di indirizzo sulla gestione degli investimenti: ogni elemento che riduce l’autonomia del Trustee è un segnale.
Il terzo è la figura del Trustee compiacente: un familiare, un dipendente, una società riconducibile allo stesso Disponente. Un trustee che non decide mai in autonomia, che esegue le istruzioni del Disponente senza valutarne l’opportunità, non è un Trustee nel senso giuridico del termine un prestanome con un titolo diverso.
Il quarto è il potere del Disponente di modificare l’identità o le quote dei Beneficiari a propria discrezione.
Il quinto è la continuità del controllo gestionale, anche solo di fatto, sui beni conferiti: partecipazione alle assemblee delle società in Trust, decisione sui dividendi, istruzioni operative al Trustee che vanno oltre la normale comunicazione tra Disponente e gestore.
Roberto (nome di fantasia) è un imprenditore. Su consiglio del suo commercialista, conferisce in un Trust di diritto inglese le partecipazioni in tre società italiane, dichiarando come finalità la pianificazione successoria. Il Trustee è una società professionale estera, i Beneficiari sono Roberto e i suoi due figli.
Negli anni successivi Roberto continua a partecipare alle assemblee delle società, decide i dividendi, impartisce istruzioni precise al Trustee tramite lettere di desiderio. L’Atto Istitutivo contiene una clausola che obbliga il Trustee a consultarlo prima di ogni decisione rilevante. Roberto si riserva anche il potere di modificare i Beneficiari.
Quando arriva un controllo dell’Agenzia delle Entrate, gli ispettori ricostruiscono che Roberto, nei fatti, ha continuato a esercitare il controllo sui beni esattamente come prima della costituzione del Trust. L’unica differenza è il nome formale del proprietario. L’Agenzia emette avviso di accertamento e imputa a Roberto tutti i dividendi come redditi propri, recuperando IRPEF, sanzioni e interessi per diversi anni d’imposta.
Il trust esiste solo civilisticamente, non dal punto di vista fiscale.
Il Trust resta valido sul piano civile: la segregazione patrimoniale opera, il Trustee resta titolare formale dei beni, i creditori civili del Disponente non possono aggredire direttamente il patrimonio in Trust.
Sul piano fiscale, i redditi prodotti dal Trust sono imputati direttamente al Disponente: si applica l’IRPEF al Disponente, non l’IRES al Trust. Il debito fiscale arretrato, comprensivo di sanzioni e interessi, può coprire anni di accertamenti. Nei casi più gravi, quando l’interposizione è accompagnata da condotte attive di occultamento, la contestazione può sfociare in sede penale, per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000, oppure sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell’articolo 11 dello stesso decreto.
La lezione del Trust interposto è precisa: se il Disponente non ha ceduto il controllo sostanziale, il Fisco se ne accorge e poi recupera tutto.
Lo Sham Trust, espressione inglese che si traduce con Trust apparente, simulato, fittizio, è la situazione più nota e quella di cui si parla di più nei convegni. Spesso viene confusa con il Trust nullo o con il Trust interposto, ma ha caratteri propri.
Lo Sham Trust è un Trust simulato. Il Disponente firma un atto formalmente perfetto (legge regolatrice scelta con cura, Trustee nominato, Beneficiari indicati, beni conferiti) ma la realtà è completamente diversa da quella che l’Atto rappresenta. Potremmo dire che si tratta di un’opera teatrale: una scena recitata con copione, senza alcuna intenzione reale di mettere in piedi quello che si recita.
La definizione di riferimento nella giurisprudenza italiana viene dalla Cassazione penale, sentenza n. 13276/2011, più volte ribadita nelle pronunce successive: “la perdita del controllo dei beni da parte del Disponente è solo apparente”. Il Disponente firma le carte e continua a comportarsi esattamente come prima.
Nel Trust interposto, i beni sono stati realmente trasferiti, il Trustee gestisce, la struttura ha una sua vita giuridica. Il problema è che il Disponente ha conservato un controllo sostanziale tale da rendere il Trust uno schermo fiscalmente trasparente. Il Fisco imputa i redditi al Disponente, ma non chiede la nullità dell’Atto. Il trust continua a esistere sul piano civile.
Nello Sham Trust, invece, il Trust non è mai esistito nella sostanza. C’è una simulazione: l’Atto è stato firmato senza la volontà reale di costituire un Trust. Il giudice dichiara la nullità dell’Atto, perché ha protetto una recita.
Contro il Trust interposto si invoca l’interposizione fiscale, contro lo Sham Trust si chiede la nullità per simulazione.
La giurisprudenza civile e penale ha individuato nel tempo una serie di indicatori ricorrenti, la cui presenza (singola o combinata) orienta il giudice verso la qualificazione come Sham.
Il primo e più grave è la coincidenza tra Disponente, Trustee e Beneficiario nella stessa persona o nello stesso nucleo familiare strettissimo. Quando le tre figure del Trust si sovrappongono completamente, la struttura perde la sua ragione giuridica di esistere: non c’è separazione reale, non c’è trasferimento reale, non c’è Trust reale.
Il secondo è la costituzione del Trust in presenza di debiti già esistenti, contestazioni fiscali in corso, indagini penali aperte o procedimenti civili pendenti. La tempistica è uno degli elementi più significativi per il giudice. Infatti, un Trust costituito tre mesi prima del fallimento, o il giorno dopo la notifica di un avviso di accertamento, difficilmente supera il vaglio giudiziale.
Il terzo è il mantenimento, da parte del Disponente, della piena disponibilità materiale e giuridica dei beni: continua ad abitarci, a utilizzarli, a venderli, a comprarne altri con le risorse del Trust. Il conferimento formale, quindi, non ha prodotto alcun cambiamento reale nella vita quotidiana del Disponente.
Il quarto è la figura del Trustee poco affidabile e credibile nel suo ruolo: un parente, un dipendente, un prestanome che non assume mai decisioni autonome, che non ha mai esercitato i poteri che l’Atto Istitutivo gli attribuisce, che firma soltanto quando il Disponente gli dice di farlo.
Il quinto è la modificabilità dei beneficiari a piacimento del Disponente. Se il Disponente può cambiare in qualsiasi momento chi ne beneficia e in quale misura, lo strumento è completamente nelle sue mani.
Il sesto è la frequenza delle modifiche all’Atto Istitutivo nel tempo. Modifiche ripetute, aggiunte, integrazioni sono segnali che il Disponente continua a manovrare la struttura come se fosse sua, perché di fatto lo è.
Carlo (nome di fantasia) gestisce due società sull’orlo del fallimento. Ha debiti per due milioni di euro tra fisco, fornitori e banche. Sa che il fallimento è imminente. Tre mesi prima di presentare i libri al tribunale, si reca dal notaio con la moglie e costituisce un Trust: lui Disponente, la moglie Trustee, Beneficiari lui stesso e la moglie in via primaria, i figli in via successiva. Conferisce nel Trust la villa di famiglia, due appartamenti e un pacchetto azionario.
Dopo la firma, ha continuato a vivere nella villa, a incassare i canoni degli appartamenti, decidendo quando e come vendere le azioni del pacchetto. La moglie, in qualità di Trustee, si limita a firmare, a seguito di precise indicazioni.
Quando arriva il fallimento, il curatore e l’Agenzia delle Entrate ricostruiscono lo storico di quanto accaduto. Il giudice dichiara lo Sham Trust: atto nullo per simulazione, beni che non sono mai usciti dal patrimonio di Carlo, pignoramento immediato. Sul piano penale, la costituzione di uno Sham Trust finalizzato a sottrarre beni al pagamento delle imposte integra il reato di sottrazione fraudolenta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, come confermato dalla Cassazione penale nelle sentenze n. 20862/2018 e n. 13844/2024.
Conclusione? Carlo rinviato a giudizio.
Le conseguenze dello Sham travolgono tutti i piani contemporaneamente: civile, fiscale e penale.
Sul piano civile, il Trust è dichiarato nullo per simulazione. I beni non sono mai usciti dal patrimonio del Disponente e sono immediatamente aggredibili dai creditori, senza necessità di azione revocatoria. Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale, il curatore recupera i beni come se il conferimento non fosse mai avvenuto.
Sul piano fiscale, le imposte non versate sono dovute integralmente, con sanzioni e interessi. Il Trust non ha mai prodotto effetti fiscali: tutto ciò che avrebbe dovuto essere tassato in capo al Disponente viene recuperato dall’Amministrazione finanziaria.
Sul piano penale, lo Sham Trust costituito per sottrarre beni al Fisco integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000. Il sequestro preventivo dei beni in Trust è ammesso senza riserve. Le modifiche successive all’Atto Istitutivo, se reiterano la condotta fraudolenta, aggravano la posizione del Disponente, come precisato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 13844/2024.
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La giurisprudenza italiana ha individuato nel tempo alcune categorie ulteriori, spesso varianti o casi limite delle prime. Si tratta di etichette che i giudici utilizzano per qualificare situazioni specifiche. Vale la pena conoscerle, perché ricorrono con una certa frequenza nei contenziosi.
Il Trust ripugnante è formalmente regolare ma sostanzialmente incompatibile con l’ordinamento italiano. La base normativa è l’articolo 13 della Convenzione dell’Aja, che consente al giudice di non riconoscere un Trust quando i suoi elementi essenziali sono più strettamente connessi a un ordinamento che non conosce l’istituto, e quando il trust è stato costituito proprio per aggirare quell’ordinamento.
Il caso tipico è il Trust di diritto inglese costituito da un soggetto residente in Italia, su beni situati in Italia, con Beneficiari italiani, con la sola finalità di sottrarsi all’applicazione delle norme italiane in materia successoria, fiscale o concorsuale. Nella pratica, il Trust ripugnante si sovrappone spesso allo Sham Trust o al Trust nullo per illiceità della causa: la qualificazione come “ripugnante” aggiunge un argomento ulteriore per il non riconoscimento, ma raramente costituisce l’unico motivo.
Il Trust liquidatorio è quello che un imprenditore già insolvente costituisce per gestire la liquidazione del proprio patrimonio al di fuori delle procedure concorsuali, sottraendosi all’applicazione delle norme fallimentari. La Cassazione, con la sentenza n. 10105/2014, ha qualificato come non riconoscibile in Italia il Trust che si pone in alternativa alle procedure concorsuali, le quali sono inderogabili.
Il discrimine è lo stato dell’impresa al momento della costituzione del Trust. Se l’impresa è già insolvente, il Trust liquidatorio è non riconoscibile: i creditori hanno diritto a che la liquidazione avvenga nelle forme previste dalla legge, con le garanzie del concorso. Se l’impresa è ancora in bonis e il Trust viene costituito per gestire ordinatamente una liquidazione volontaria, la struttura è valida. È la tempistica, ancora una volta, a fare la differenza.
Il Trust autodichiarato non è di per sé nullo, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 21614/2016. È, però, una struttura che vive sotto osservazione costante, perché il rischio di scivolare verso lo Sham o verso la nullità per assenza di spossessamento è strutturalmente elevato.
Sul piano fiscale, la Cassazione con l’ordinanza n. 22979/2024 ha precisato che nel Trust autodichiarato in cui il Beneficiario può coincidere con il Disponente manca il presupposto del reale arricchimento di un terzo, quindi non si applica l’imposta proporzionale di donazione, ma solo quella fissa. È una pronuncia rilevante per la pianificazione fiscale, ma non risolve il problema principale: la validità civilistica del Trust autodichiarato resta interamente legata allo spossessamento sostanziale. Regole di gestione fissate nell’Atto, Beneficiari distinti dal Disponente, autonomia reale del Trustee nella sua veste di gestore: senza questi elementi, il Trust autodichiarato è il candidato più probabile alla dichiarazione di nullità.
Vale la pena ricordare che anche un Trust civilisticamente valido e fiscalmente corretto può essere attaccato per vie diverse.
I creditori del Disponente possono agire in revocatoria ordinaria ai sensi dell’articolo 2901 del Codice Civile entro cinque anni dal conferimento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28146/2023, ha qualificato il Trust familiare come atto a titolo gratuito ai fini della revocatoria, anche quando viene presentato come adempimento di un dovere morale di mantenimento: la gratuità sostanziale prevale sulla qualificazione formale.
I legittimari possono esperire l’azione di riduzione nei confronti dei conferimenti in Trust che abbiano leso la loro quota di riserva, come confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5073/2023 in materia di Trust inter vivos con effetti post mortem.
Il curatore fallimentare può recuperare i beni conferiti in Trust nei casi previsti dalla legge concorsuale, con i termini e le condizioni proprie delle azioni revocatorie fallimentari.
Un trust valido è una struttura solida che può reggere agli attacchi solo se è stata costruita correttamente, in un momento in cui non esistevano ancora le condizioni per un’azione revocatoria o per una contestazione fiscale.
Se hai costituito un Trust, a maggior ragione se lo hai fatto anni fa, su proposta di un consulente che te lo ha presentato come uno strumento preconfezionato, questo è il momento giusto per metterlo a verifica. Non dopo il primo controllo fiscale, non dopo la prima azione dei creditori: prima.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha cambiato profondamente il quadro. Sentenze che non esistevano quando molti Trust sono stati costituiti hanno ridefinito i confini tra Trust valido e Trust nullo, tra segregazione reale e interposizione fiscale, tra pianificazione legittima e simulazione. Un Trust che nel 2010 sembrava solido può presentare oggi vulnerabilità che all’epoca non erano percepibili.
Un Check-Up del Trust è un’analisi sostanziale che tocca tutti i piani su cui il Trust opera.
Il primo livello è l’analisi dell’Atto Istitutivo: la legge regolatrice scelta, la determinazione dello scopo e dei Beneficiari, la distribuzione dei poteri tra Disponente, Trustee e Guardiano, le clausole che regolano le lettere di desiderio e i poteri di modifica. È qui che emergono i vizi strutturali che possono portare alla nullità.
Il secondo livello è l’analisi della governance reale: come si è comportato il Trustee negli anni, quali decisioni ha assunto in autonomia, quali istruzioni ha ricevuto dal Disponente e come le ha eseguite. È il piano su cui si costruisce o si smonta la prova dell'interposizione fiscale.
Il terzo livello è l’analisi della storia gestionale: i beni conferiti, le modifiche apportate nel tempo, le operazioni compiute dal Trustee, i proventi distribuiti ai Beneficiari. È il piano su cui il giudice ricostruisce se lo spossessamento è stato reale o solo formale.
Il quarto livello è la verifica della tenuta fiscale: la corretta qualificazione del Trust ai fini delle imposte dirette e indirette, la coerenza tra la struttura e le dichiarazioni presentate, l’esposizione a eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla base degli indici di interposizione individuati dalla giurisprudenza.
Il Trust è una cassaforte reale o una struttura vulnerabile?
Ci sono ancora margini di intervento?
Cosa è possibile correggere, e cosa non lo è più?
Sono queste alcune delle domande a cui il Check-Up del Trust fornisce una risposta.
Il Trust protegge solo se c’è uno spossessamento sostanziale dei beni e una reale autonomia del Trustee.
