
Donare è uno dei gesti più naturali che esistano: un genitore che intesta la casa al figlio, un nonno che aiuta il nipote a comprare il primo appartamento, un marito che vuole mettere al sicuro la moglie. Un gesto d’amore, spesso deciso in famiglia davanti a un caffè.
Il problema è che quel gesto d’amore è anche un contratto, uno dei più delicati dell’intero codice civile, e produce effetti giuridici che durano decenni: sul patrimonio di chi dona, su quello di chi riceve e perfino su chi, un giorno, comprerà quel bene. Effetti che quasi nessuno conosce quando firma.
Sai cosa firmi, davvero, quando doni? Vediamo come funziona il contratto di donazione, quali cautele chiede e perché la riforma di fine 2025 ha reso più liberi gli immobili donati.
Cos’è davvero una donazione (e perché serve il notaio)?
Il codice civile la definisce all’articolo 769: la donazione è il contratto con cui una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra disponendo di un proprio diritto o assumendo un’obbligazione verso di lei. Da una parte chi dona (il donante) si impoverisce, dall’altra chi riceve (il donatario) si arricchisce. Il collante è lo spirito di liberalità: la volontà di dare senza ricevere nulla in cambio, che i giuristi chiamano animus donandi.
Proprio perché ci si spoglia di qualcosa senza corrispettivo, la legge circonda la donazione di cautele che nessun altro contratto conosce. La prima è la forma: la donazione richiede l’atto pubblico notarile, con la presenza di due testimoni, a pena di nullità (articolo 782 c.c. e articolo 48 della legge notarile). Nullità significa che l’atto è come se non fosse mai esistito: chiunque vi abbia interesse può farlo dichiarare, senza limiti di tempo. Unica eccezione: la donazione di modico valore di beni mobili, il regalo di compleanno per intenderci, che si perfeziona con la semplice consegna (articolo 783 c.c.).
C’è poi una cautela meno visibile ma altrettanto importante: non ci si può obbligare a donare. Il contratto preliminare di donazione è inammissibile, perché una liberalità promessa e dovuta non è più una liberalità. Per lo stesso motivo la donazione è, salvo casi eccezionali, irrevocabile: una volta firmata, non si torna indietro perché si è cambiato idea. Le eccezioni sono poche e tassative, e le ho raccontate in Donazione e revoca: quando è possibile e perché.
Le donazioni che non sembrano donazioni
Ecco il primo punto dove le famiglie inciampano. Non tutte le donazioni passano dal notaio con tanto di atto intitolato “donazione”. Il codice civile (articolo 809) conosce le liberalità indirette: operazioni che hanno la forma di un altro atto ma la sostanza di una donazione.
L’esempio classico è il genitore che paga il prezzo della casa intestata al figlio: formalmente è una compravendita tra il figlio e il venditore, sostanzialmente è una donazione del genitore al figlio. Perché è importante saperlo? Per due ragioni. La prima: anche le liberalità indirette contano ai fini della successione, rientrano nel calcolo di quanto ciascun erede ha già ricevuto in vita. La seconda: quando la forma e la sostanza non coincidono, si apre la porta alla simulazione. Nei rapporti tra parenti stretti i giudici lavorano molto con le presunzioni: se il figlio “compra” dal padre ma nessuno riesce a dimostrare che il prezzo sia stato realmente pagato, la vendita rischia di essere riqualificata come donazione mascherata, con conseguenze su imposte e diritti degli altri eredi.
I paletti che non ti aspetti
Non puoi donare ciò che non è ancora tuo: la donazione può avere ad oggetto solo beni presenti nel patrimonio del donante, quella di beni futuri è nulla (articolo 771 c.c.). La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016) ha esteso il principio ai beni altrui: donare un bene che non è tuo è nullo, salvo dichiararlo espressamente nell’atto e obbligarti a procurarlo. Capita spesso con il coerede che dona la “sua” quota di un bene ereditario prima della divisione: finché l’eredità non è divisa, quel bene specifico non è suo, e la donazione è nulla.
Alla donazione si può apporre un onere (articolo 793 c.c.): per esempio, dono la casa a mio nipote, che si impegna ad assistermi per tutta la vita. Se però il “peso” vale quanto il bene donato, la qualificazione cambia e con essa le regole applicabili.
Ultima cautela, forse la più delicata nelle famiglie con genitori anziani: per un contratto ordinario, l’incapacità di intendere e di volere rende l’atto annullabile solo se si prova anche la malafede dell’altra parte. Per la donazione basta l’incapacità naturale del donante al momento dell’atto, anche transitoria, senza dover provare nulla sull’altra parte (articolo 775 c.c.). Tradotto in pratica: la donazione fatta dal genitore fragile è il terreno di scontro perfetto per i fratelli in disaccordo.
La riforma 2025: l’immobile donato non è più “invendibile”
Arriviamo alla novità che sta cambiando il mercato. Per decenni gli immobili di provenienza donativa hanno sofferto di un difetto invisibile ma pesantissimo: l’incertezza. I legittimari sono i familiari a cui la legge riserva comunque una quota del patrimonio: coniuge, figli e, se non ci sono figli, gli ascendenti. Fino a ieri potevano agire con l’azione di riduzione contro le donazioni che avevano intaccato la loro quota e, a certe condizioni, recuperare il bene perfino dal terzo che nel frattempo lo aveva comprato. Risultato: banche restie a concedere mutui su case donate, compratori in fuga.
La legge 2 dicembre 2025, n. 182, all’articolo 44, ha riscritto le regole (articoli 561, 563, 2652 e 2690 c.c.). Il principio nuovo è netto: la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi che hanno acquistato l’immobile dal donatario a titolo oneroso, cioè pagando un prezzo, salvo il caso in cui la domanda di riduzione fosse già trascritta prima del loro acquisto. Chi ha subito la lesione della propria quota non recupera più il bene: conserva un diritto di credito verso il donatario. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dal 18 dicembre 2025. Per le successioni aperte prima di quella data la vecchia tutela sopravvive solo se il legittimario ha notificato e trascritto l’opposizione o la domanda di riduzione entro il 18 giugno 2026: quel termine è scaduto, e chi non si è mosso in tempo ricade nelle nuove regole. Ho dedicato alla riforma un approfondimento a parte, La nuova vita degli immobili ricevuti per donazione.
Cosa significa per te? Se hai ricevuto un immobile in donazione, oggi è molto più semplice venderlo o usarlo come garanzia per un mutuo. Se stai pensando di donare, la stessa riforma che libera la circolazione dei beni indebolisce la tutela concreta dei tuoi legittimari, che in caso di lesione potranno contare solo sulla capienza del patrimonio del donatario, cioè su quanto il donatario avrà ancora in tasca quel giorno. Ragione in più per progettare le donazioni dentro un disegno complessivo, non come atti isolati.
Donazione, testamento o altro? La domanda giusta
La lezione più importante è questa: la donazione è un anticipo di successione. Tutto ciò che doni in vita, direttamente o indirettamente, rientrerà nei conti al momento della tua successione, nel confronto tra ciò che ciascun erede ha ricevuto e ciò che la legge gli riserva. Donare senza guardare quel quadro d’insieme significa seminare oggi i conflitti che i tuoi figli raccoglieranno domani.
E la donazione, a differenza del testamento, è irrevocabile: il testamento lo puoi riscrivere ogni volta che la vita cambia, la donazione no. Per alcune esigenze è lo strumento giusto; per altre esistono alternative più flessibili e più protettive, il testamento costruito bene, il trust, la polizza, la holding di famiglia, che permettono di trasferire senza perdere il controllo, o di proteggere senza creare squilibri tra gli eredi.
Se conosci qualcuno che sta valutando una donazione in famiglia, condividi questo articolo: potrebbe evitare un conflitto che si trascina per anni.
Vuoi ascoltare questo tema in formato podcast? Ne parlo in “Trust in Trust”: lo trovi su Spotify e sul mio canale YouTube.
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