• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari / Taranto
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Modificare il trust con il testamento: i poteri del disponente e le trappole da evitare

10 minuti di lettura
Modificare il trust con il testamento: i poteri del disponente e le trappole da evitare

Un uomo anziano, vedovo, siede alla scrivania e riscrive il proprio testamento. Non una volta: due, nello stesso giorno, il 10 marzo 2020. Anni prima, insieme alla moglie, aveva istituito un trust con finalità assistenziali, e l’atto istitutivo riservava ai coniugi il potere di cambiare i beneficiari finali proprio attraverso il testamento. Alla sua morte, dal cassetto emergono quattro schede testamentarie: due più vecchie e due con la stessa identica data, pubblicate a un mese di distanza l’una dall’altra, con disposizioni tra loro incompatibili. Chi eredita? Quale testamento vale? E soprattutto: quelle modifiche al trust, fatte con il testamento, sono valide?

A queste domande ha risposto il Tribunale di Bologna con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 3818, una pronuncia che chi si occupa di trust e successioni leggerà a lungo, perché tocca il punto di incontro più delicato tra i due mondi: quanto può il testamento incidere su un trust già istituito. Ti racconto il caso, la decisione e, come sempre, cosa possiamo impararne per la pianificazione concreta.

Il caso: un trust di famiglia e quattro testamenti

I coniugi avevano istituito insieme un trust con finalità assistenziali vitalizie. L’atto istitutivo conteneva una clausola tutt’altro che rara nella prassi: riservava ai disponenti il potere di designare o modificare i beneficiari residuali, cioè coloro che riceveranno quanto resta nel fondo alla fine del trust, “con testamento”.

Morta la moglie, il marito superstite mette mano più volte alle proprie volontà. All’apertura della successione si contano quattro testamenti olografi: uno del 26 gennaio 2018, uno del 27 marzo 2019 che modificava il primo, e due schede entrambe datate 10 marzo 2020, pubblicate però in momenti diversi, il 7 settembre e il 9 ottobre 2020. I due testamenti “gemelli” revocano espressamente i precedenti, ma divergono su punti pesanti: la destinazione di quote societarie e di un portafoglio titoli, l’individuazione dell’erede universale e, soprattutto, le modifiche alla governance del trust, con la sostituzione del guardiano e la ridefinizione dei beneficiari finali.

I terzi esclusi contestano tutto: la validità formale dei documenti, la capacità del testatore, la presenza di vizi del consenso, e naturalmente l’efficacia delle disposizioni che toccano il trust.

Due testamenti con la stessa data: come si decide quale vale?

Il primo scoglio è quasi filosofico: due testamenti incompatibili, stessa data. Il codice civile risolve i conflitti tra testamenti con il criterio cronologico, il posteriore revoca l’anteriore nei limiti dell’incompatibilità, ma qui la cronologia sembra muta.

Il Tribunale smonta anzitutto l’argomento più suggestivo dei contestatori: due testamenti non possono essere stati scritti “in contemporanea”, quindi la data sarebbe falsa e gli atti invalidi. Il ragionamento, osserva il giudice, non regge: la stessa data non implica simultaneità, perché il testatore ben può aver redatto i due documenti in momenti diversi della medesima giornata. Quanto alla capacità di intendere e di volere, pesa un dettaglio che è già una lezione di metodo: il giorno prima, il 9 marzo 2020, il testatore aveva chiesto lui stesso una certificazione medica che ne attestava la piena capacità. Un uomo che si preoccupa di precostituire la prova della propria lucidità è un uomo consapevole di ciò che sta per fare. E l’asserito errore-vizio cade, perché ai sensi dell’art. 624 del codice civile l’errore rilevante deve cadere sulla realtà obiettiva, risultare dal testamento stesso ed esserne stato il motivo esclusivo: nulla di tutto questo era provato.

Resta il nodo: quale dei due testamenti del 10 marzo 2020 è posteriore? In assenza di certezze cronologiche, il giudice procede come un investigatore, valorizzando ogni indizio formale e contenutistico. Il testamento pubblicato il 9 ottobre è un documento composito, tre corpi di testo autonomamente datati e sottoscritti, pieno di cancellature, sovrascritture e correzioni, con percentuali ritoccate e un beneficiario aggiunto in un secondo momento: la fotografia di una volontà ancora in cantiere, formata per stratificazioni successive. Il testamento pubblicato il 7 settembre è l’opposto: corpo unico, redazione ordinata su foglio a righe, calligrafia chiara, i concetti chiave centrati graficamente, una progressione logica pulita, dalla revoca dei testamenti precedenti alle nomine, dai beneficiari in ordine successorio alla revoca della precedente ripartizione dei redditi del trust. In più, contiene un legato di quote societarie e titoli a favore del trustee del trust familiare: la prosecuzione coerente di una volontà che il disponente aveva manifestato per tutta la vita, destinare i propri beni al patrimonio segregato.

La conclusione: il testamento ordinato e definitivo è quello posteriore, perché rappresenta la volontà consolidata; il documento tormentato è la sua bozza preparatoria. Un criterio sostanziale, non meccanico, che ricostruisce la mente del testatore attraverso la materialità dei documenti.

Erede o legatario? La qualificazione dell’attribuzione al trustee

Una questione tecnica merita attenzione, perché ricorre in molti testamenti collegati a trust. Il testatore aveva previsto “il trasferimento per successione” di quote societarie e portafoglio titoli al trustee del trust: istituzione di erede o legato?

Il Tribunale opta per il legato, con tre argomenti puliti. Letterale: per il trustee il testatore usa “trasferimento per successione”, mentre per un altro soggetto scrive “nomino EREDE UNIVERSALE”, in maiuscolo; la diversità terminologica non può essere casuale. Sistematico: chi dimostra di padroneggiare la distinzione tra successione universale e particolare, usando correttamente i termini tecnici, quando usa parole diverse sta facendo una scelta consapevole. Oggettivo: l’indicazione puntuale di beni determinati, quelle specifiche quote e quel portafoglio, è la struttura tipica dell’attribuzione a titolo particolare.

La dottrina che ha commentato la pronuncia segnala un’unica sbavatura: l’affermazione per cui il legato produrrebbe sempre effetti traslativi immediati ex art. 649, comma 2, del codice civile. Per le partecipazioni societarie non rappresentate da titoli, in realtà, servono l’accettazione del legatario e, in caso di contestazioni, un accertamento giudiziale. Una precisazione da tenere a mente quando si costruiscono legati di quote a favore di trustee.

Il cuore della pronuncia: il disponente superstite può modificare i beneficiari da solo?

Arriviamo alla parte più innovativa. La clausola dell’atto istitutivo attribuiva il potere di modifica “ai Disponenti”, al plurale: i coniugi. Morta la moglie, poteva il marito esercitarlo da solo, escludendo beneficiari designati insieme a lei e nominandone di nuovi?

Il Tribunale risponde di sì, con due argomenti. Il primo: il testamento congiuntivo è vietato nel nostro ordinamento dall’art. 589 del codice civile, quindi un potere da esercitare “con testamento” non può che riferirsi a testamenti individuali; pensarlo come congiunto significherebbe averlo previsto nullo in partenza. Il secondo: per effetto della successione nella posizione della coniuge premorta, il superstite aveva consolidato in sé la qualità di unico disponente e unico beneficiario in vita, acquisendo la legittimazione a esercitare da solo le prerogative già spettanti a entrambi.

La decisione è stata accolta con interesse ma anche con rilievi critici che condivido in parte e che hanno un valore pratico enorme. La formula “con testamento” potrebbe riferirsi solo alla forma dell’atto, senza dire nulla su chi e come debba esercitare il potere; e la tesi per cui la posizione di disponente si “eredita” è fragile, perché quella posizione non rientra nell’asse ereditario e non si trasmette per via ereditaria: il superstite resta disponente per diritto proprio, non come erede della moglie. Nel caso concreto, a salvare la decisione è un dato testuale: l’atto istitutivo non richiedeva espressamente una manifestazione congiunta di volontà. Ed è esattamente qui la lezione: se i disponenti vogliono che certe scelte restino condivise, o al contrario liberamente modificabili dal superstite, devono scriverlo, con precisione, nell’atto istitutivo.

Patti successori e guardiano: gli altri due tasselli

Restavano due obiezioni. La prima: una clausola che riserva ai disponenti il potere di ridisegnare i beneficiari per testamento viola il divieto di patti successori dell’art. 458 del codice civile? No, risponde il Tribunale: la clausola non obbliga nessuno a disporre in un determinato modo, riserva una semplice facoltà, esercitabile o meno, e la libertà testamentaria resta intatta sia nella scelta se fare testamento sia in quella di come disporre. È la conferma di un principio ormai consolidato: il trust ben costruito convive con il divieto di patti successori proprio perché non ingessa la volontà futura del disponente.

La seconda riguardava il guardiano, la figura che vigila sull’operato del trustee. Con il testamento, il de cuius aveva revocato il guardiano in carica, il proprio difensore, motivando con il conflitto di interessi, e ne aveva nominato uno nuovo. Il Tribunale convalida entrambe le disposizioni, ancorandole alle clausole dell’atto istitutivo che consentivano la nomina anche per testamento e la revoca per gravi motivi, ritenendo il conflitto di interessi un grave motivo. Con una riserva segnalata dai commentatori: la revoca è una dichiarazione che va portata a conoscenza del destinatario, e può dubitarsi che la nomina del nuovo guardiano produca effetti prima che la revoca del precedente sia formalizzata. Ancora una volta: ciò che l’atto istitutivo disciplina espressamente, sopravvive; ciò che resta implicito, litiga.

Le quattro regole che porto a casa da questa sentenza

La prima: i poteri post mortem si scrivono, non si presumono. Se l’atto istitutivo riserva poteri ai disponenti, deve dire chi li esercita dopo la morte di uno di loro, se da solo o no, con quale forma e con quali limiti. Una riga in più nell’atto vale più di tre gradi di giudizio.

La seconda: il testamento e il trust devono parlarsi. Le disposizioni testamentarie che toccano il trust vanno redatte con la stessa cura tecnica dell’atto istitutivo, distinguendo con precisione eredità e legati, e verificando che ogni potere esercitato trovi la sua fonte in una clausola dell’atto.

La terza: mai lasciare in circolazione testamenti multipli. Ogni nuovo testamento dovrebbe revocare espressamente i precedenti e, se possibile, i superati andrebbero distrutti. Due schede con la stessa data hanno richiesto anni di causa per stabilire quale fosse l’ultima volontà: un esito che una semplice cautela redazionale avrebbe evitato.

La quarta: la sentenza non tocca il tema dei legittimari, ma nella pianificazione reale il coordinamento tra trust, testamento e quote di riserva è il primo banco di prova. La destinazione di beni in trust incide sulla massa ereditaria, e l’azione di riduzione resta sullo sfondo di ogni operazione: va gestita in sede di progettazione, non subita in sede di contenzioso. Un esempio per capirci, con nomi di fantasia: se Alberto destina al trust la parte più consistente del patrimonio e ridisegna per testamento i beneficiari finali escludendo un figlio, quel figlio potrà comunque far valere la propria quota di legittima sulla massa complessiva. Il trust non è uno strumento per aggirare i diritti dei riservatari, ed è proprio quando viene progettato rispettandoli, con il calcolo delle quote fatto in anticipo e nero su bianco, che esprime il meglio di sé: protezione, governance e pace familiare insieme.

Su tutti questi profili vale l’avvertenza di sempre: si tratta di valutazioni legali delicate, da verificare caso per caso con un professionista abilitato, perché ogni atto istitutivo e ogni situazione familiare fanno storia a sé.

Un trust è un patto di fiducia che attraversa le generazioni, e il testamento è l’ultima parola che il disponente consegna ai suoi. Quando i due strumenti sono progettati insieme, con mani esperte, quell’ultima parola diventa un lascito di ordine e serenità. È il lavoro che amo di più: fare in modo che la volontà di chi dispone arrivi a destinazione intatta, senza che i suoi cari debbano cercarla in tribunale.

Se conosci qualcuno che ha un trust e sta pensando di aggiornare il proprio testamento, o un professionista che assiste famiglie in questa situazione, manda questo articolo: potrebbe fare la differenza al momento giusto.

Vuoi ascoltare questo tema in formato podcast? Ho dedicato l’Episodio di “Trust in Trust” proprio a questo argomento. Ascoltalo su Spotify oppure su YouTube.

Se hai istituito un trust insieme al coniuge e non hai mai verificato cosa potrà fare, da solo, il superstite, è il momento di rileggere l’atto istitutivo con occhi esperti. Scrivimi: controlliamo insieme le clausole sui poteri dei disponenti e mettiamo la vostra volontà al riparo da ogni contestazione.

Foto del profilo di Piero di Bello
Hai bisogno di una consulenza?
Proteggi il tuo patrimonio e costruisci il futuro con scelte consapevoli.
Vuoi ricevere news, informazioni e tante offerte periodiche? Unisciti alla newsletter del Trust!
Unisciti al mio canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.
Sono presente anche su altri social, scegli quello che preferisci per seguirmi e metterti in contatto diretto con me.
Impresa per i bambini