• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Il Trust: un istituito giuridico mutuato dal diritto inglese

3 minuti di lettura
Il Trust: un istituito giuridico mutuato dal diritto inglese

Il Trust è un istituito giuridico, mutuato dal diritto inglese, atipico rispetto ai comuni istituiti di “civil law” e alla prassi giuridica italiana, ove, per motivi riconducibili ad un’esigenza di riservatezza, la pratica inglese — ed ora anche quella italiana — inizia a far uso di un sistema di intestazione fiduciaria dei beni attraverso cui il titolare (Settlor of the Trust) trasferisce dei beni (Trust Fund) ad una persona di sua fiducia(Trustee) affinché quest’ultima li gestisca nell’interesse di un beneficiario (Beneficiary).

Si basa fondamentalmente sulle obbligazioni c.d. “equitable”, in cui vi è una totale scissione della proprietà in senso assoluto del termine in titolarità (in capo al Settlor — Disponente) e legittimazione (in capo al Trustee).

Lo scopo fondamentale è dato dalla assoluta segregazione patrimoniale dei beni trasferiti in Trust, che vengono separati dall’asset patrimoniale del Settlor — Disponente, che si “spoglia” dei propri beni, i quali diventeranno di pertinenza del Trustee, che assumerà la titolarità degli stessi.

Vantaggi fondamentali civilistici

Impignorabilità e insequestrabilità dei beni in TRUST

Sussistendo determinati requisiti, i beni conferiti dal Settlor in Trust non sono pignorabili/sequestrabili.
Infatti, i beni conferiti nel Trust Fund non sono pignorabili/sequestrabili in quanto di proprietà del Trustee, che è un terzo soggetto rispetto a quello reso oggetto di pignoramento/sequestro. La titolarità del Trustee non è comunque piena: tali beni rimangono in ogni caso separati dal patrimonio personale del Trustee
.

Blindatura dell’asset patrimoniale

Tale caratteristica è dovuta al fatto che il Settlor (Disponente) si separa nettamente dai propri beni (si spoglia della proprietà piena) assegnando la legittimazione a gestire i beni conferiti ad un soggetto terzo: il Trustee, che ha il potere‑dovere di gestire ed amministrare i beni del Trust con diligenza e professionalità. Il Settlor non risulta più titolare dei beni conferiti in Trust.

Vantaggi Fiscali del Trust

I beni conferiti in Trustnon appartengono più al Settlor e di conseguenza escono dal suo ambito patrimoniale/reddituale.

Per di più gli strumenti di tutela che è possibile adottare all’estero possono consentire legittimi risparmi d’imposta che — ricorrendo determinati presupposti legali ed organizzativi del Trust — possono essere estremamente performanti da punto di vista fiscale.

Doveri del Trustee

Amministrare la trust property secondo le istruzioni impartite dal Settlor nel rispetto di:

  • criterio di diligenza (diligenza del prudent man);
  • rilevanza personale dell’incarico;
  • segregazione dei beni;
  • dovere di lealtà (c.d. duty of loyalty), ovvero operare sempre in modo da escludere la ricerca di ogni vantaggio personale e badando sempre in modo imparziale agli interessi dei beneficiari, qualora fossero più di uno).

Poteri del Trustee

Amministrare correttamente secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo:

  • i c.d. mandatory powers (direttive vincolanti);
  • i c.d. permissive powers (discrezionalità nel raggiungimento dello scopo del Trust);
  • Il Deed of Trust e/o la legge applicabile al Trust determinano altresì i limiti imposti al Trustee;
  • capacità di agire in giudizio e di essere citato in giudizio;
  • capacità di comparire davanti a notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.

Responsabilità del Trustee

La responsabilità del Trustee è indipendente da qualsiasi requisito soggettivo (buona fede o mala fede).

  • Il Breach of Trust legittima il beneficiario all’esercizio di azioni di natura diversa:
    • azione di risarcimento del danno;
    • ratifica dell’operato del Trustee;
    • azione reale di tipo recuperatorio esperibile solo in caso di malafede del terzo (conoscenza dell’appartenenza del bene al Trust Fund).
  • Le scelte di investimento o disinvestimento del Trust Fund da parte del Trustee sono pienamente legittime ed anzi doverose se adottate nel pieno rispetto dell’atto introduttivo. I nuovi beni così acquisiti entrano a far parte del Trust Fund (Tracing).
  • Ad esempio, se il corrispettivo risulti inferiore al valore dei beni originari, e non vi sia una valida scusante, il Trustee risponde dei danni.
  • Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il nuovo proprietario potrebbe anche subentrare nella posizione di Trustee (Constructive Trust) se l’atto istitutivo o la legge adottata lo prevede.
Foto del profilo di Piero di Bello
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato sul mio sito?
Unisciti ai miei Canali Telegram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.
Sono presente anche su altri social, scegli quello che preferisci per seguirmi e metterti in contatto diretto con me.
Impresa per i bambini