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Il requisito della residenza per gli iscritti all'AIRE

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Il requisito della residenza per gli iscritti all'AIRE

Ecco una domanda che in molti pongono.

Lavoro all'estero presso un'azienda straniera. Sono regolarmente iscritto all'Aire in quanto emigrato, ho famiglia in Italia. Devo versare imposte allo Stato italiano?

Innanzitutto l'iscrizione all'Aire non è condizione sufficiente per affermare di risiedere fiscalmente all'estero e pagare le tasse soltanto nel Paese estero; questo perché il Governo Italiano cerca in tutti i modi di mettere le mani nelle tasche degli italiani.

Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafiche della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del codice civile, oppure si sono trasferiti nei Paesi a fiscalità privilegiata, salvo prova contraria in quest'ultimo caso (articoli 2 e 2-bis del Tuir).

È sufficiente che si verifichi una sola di queste condizioni affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Pertanto, o il contribuente è residente fiscalmente all'estero e quindi dovrà dichiarare i redditi e pagare le imposte dovute nel Paese straniero, oppure lo stesso non è in possesso di tutti i requisiti per potere essere considerato fiscalmente residente all'estero e quindi dovrà dichiarare in Italia i redditi conseguiti nel Paese straniero.

In questa seconda ipotesi, qualora non esista alcun trattato contro le doppie imposizione che disciplini nello specifico i rapporti tra gli Stati ai fini fiscali, bisognerà presentare la denuncia dei redditi in Italia. Sarà però possibile recuperare le eventuali imposte pagate definitivamente all'estero sui predetti redditi (articolo 165 del Tuir).

Non dimentichiamoci che un'ultima sentenza di Cassazione ha stabilito che, in caso di presenza di un vincolo affettivo, in cui la moglie e la prole rimangono in Italia senza seguire il coniuge, si presume la residenza in Italia, quindi, anche in presenza di cambio di residenza all'estero, per lo Stato italiano le imposte dovranno essere pagate in Italia.

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