Il 12 febbraio scorso la Repubblica di San Marino è stata espunta dalla black list fiscale contenuta nell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1999. La fuoriuscita dalla black list giunge a conclusione di un percorso di riforme che la Repubblica del Titano ha intrapreso per allinearsi agli standard di trasparenza e scambio di informazioni in materia fiscale richiesti dall'Ocse.
In primis non troverà più applicazione la presunzione relativa di cui all'articolo 2 comma 2 bis del Tuir che, ai fini delle imposte sul reddito, prevede si presumano residenti, e quindi tassabili in Italia, anche quei soggetti che, salvo prova contraria, dopo essersi cancellati dalle anagrafe della popolazione residente si siano trasferiti in uno dei “paradisi fiscali” individuati, appunto, dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999.
Del resto nell'individuazione della residenza delle persone, d’ora in avanti, andranno tenute in debita considerazione i criteri a cascata (c.d. tie breaker rules) previsti dall'articolo 4, della Convenzione sopra più volte citata, finalizzati a risolvere i casi in cui un soggetto risulti residente in entrambi gli Stati.
Quindi in questo caso per gli Italiani è più facile risiedere in San Marino.
In secondo luogo, con la fuoriuscita dalla black list, vengono meno gli obblighi di comunicazione previsti collegati con l’articolo 1 del D.L. 40/2010. Secondo tale articolo, infatti, i soggetti Iva italiani sono tenuti a comunicare telematicamente le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere con operatori economici domiciliati o residenti in uno stato black list o con rappresentati fiscali o stabili organizzazioni in Italia di questi.
In definitiva la fuoriuscita di San Marino dalla black list contribuirà a rendere più semplici gli scambi commerciali con l’Italia e rappresenta, come si legge nel comunicato stampa diramato dal Mef in data 12 febbraio, “un passo fondamentale per la piena normalizzazione delle relazioni economico finanziarie tra i due Paesi”.
La scelta di San Marino di accelerare il proprio percorso verso la cooperazione in materia fiscale ha portato alla sottoscrizione, a partire da aprile 2009, di ben oltre 30 accordi (fra Convenzioni contro le doppie imposizioni e accordi sullo scambio di informazioni) basati sul modello di convenzione dell'Ocse e sul modello di Tax Information Exchange Agreement. Con l’Italia è stata sottoscritta in data 3 ottobre 2013 la Convenzione contro le doppie imposizioni che, di fatto, ha creato le condizioni per la fuoriuscita della repubblica sammarinese dalla suddetta black list.
Uno degli aspetti più rilevanti della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e San Marino e che, come detto, ha creato le premesse per la fuoriuscita dalla black list, è correlato alla disciplina dello scambio di informazioni che è stata adeguata agli standard internazionali. In particolare è stata ridotta fortemente la possibilità per i due Stati di rifiutare lo scambio di informazioni. Il paragrafo 5 dell’articolo 26 stabilisce, infatti, che uno Stato contraente non può rifiutare di fornire le informazioni solo perché detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria. In altri termine, a partire dalla data di stipula della Convenzione, il segreto bancario di San Marino non potrà essere opposto alle richieste dell’Amministrazione Finanziaria Italiana. L’unico limite allo scambio di informazioni è posto dal paragrafo 3 dell’articolo 26 che esclude l’obbligo di fornire dati e documenti che non potrebbero essere conseguiti sulla base della legislazione nazionale regolatrice dell’attività di controllo e accertamento.
La Convenzione prevede che Italia e San marino possano scambiarsi informazioni anche spontaneamente, ossia senza una preventiva richiesta. Non è ancora previsto, invece, lo scambio automatico di informazione su base sistematica e periodica.
La Convenzione individua, poi, nel meccanismo del credito di imposta, disciplinato dall'articolo 23, il metodo concordato per eliminare le doppie imposizioni.
Significativo è “l’obbligo di risultato” previsto dall'articolo 25 per le procedure amichevoli attivabili dal contribuente che lamenti una doppia imposizione. La Convenzione, prendendo a riferimento quanto previsto dalla Convenzione arbitrale 90/436/EEC, prevede che Italia e San Marino abbiano due anni di tempo per raggiungere un accordo in assenza del quale si procede a istituire una Commissione arbitrale con l’incarico di emettere un parere vincolante sul metodo di eliminazione della doppia imposizione.