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La Branch Exemption nell'ordinamento italiano: un sostanzioso risparmio fiscale

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La Branch Exemption nell'ordinamento italiano: un sostanzioso risparmio fiscale
Conosci la Branch Exemption? Se la tua impresa opera all'estero o vuoi internazionalizzarti con una nuova attività, devi conoscerla. Oggi, un'impresa che vuole internazionalizzarsi si trova a poter scegliere tra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico estero con l'acquisizione della partecipazione, oppure l'apertura di una Stabile Organizzazione. Scegliendo l'opzione della Branch Exemption sia l'imprenditore che lo Stato ottengono un sostanzioso risparmio fiscale, ecco come: La "Branch Exemption" permette l'esenzione del reddito prodotto all'estero dalle stabili organizzazioni estere di soggetti residenti in Italia prevista dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n.147. Introdotta nel TUIR l'articolo 168-ter "Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti" ha dato la possibilità di assoggettare tale reddito solo alle imposte locali e non anche a quelle italiane. Il meccanismo precedentemente vigente era la c.d. "world wide taxation" che si basa sul criterio della residenza effettiva della impresa sul territorio, mentre in deroga a tale meccanismo è stata prevista la branch exemption che esenta la stabile organizzazione dalle tasse italiane, consentendo agli imprenditori di pagare soltanto le imposte del territorio estero. L'obiettivo di questa facilitazione è migliorare la competitività delle nostre imprese operanti all'estero.

Con la Branch Exemption sia l'imprenditore che lo Stato ottengono un sostanzioso risparmio fiscale

Per  fare un esempio, si consideri la società "Shelfind S.p.a." che abbia un cantiere localizzato in un paese estero dove imposta sul reddito delle società ammonta al 10%. Senza la "branch exemption" il reddito prodotto sarebbe soggetto al 27,5% dell'Ires, di cui detrarrebbe le tasse assolte nel paese estero, al contrario con l'opzione della "branch exemption" pagherebbe solo il 10%, ossia le imposte locali estere. Quindi per concludere il tax gap o risparmio fiscale ammonterebbe al 17,5%.
È chiaro che lo Stato italiano rinuncia ad esercitare la propria potestà impositiva sugli utili realizzati all'estero dalle stabili organizzazioni di imprese residenti nello Stato italiano, in deroga alla "world wide taxation" e ricevendo come contropartita i seguenti vantaggi:
  1. Il mancato riconoscimento del "foreign tax credit" (credito d'imposta) di cui all'articolo 165 del T.U.I.R.;
  2. L'abbattimento delle perdite fiscali, le c.d. perdite importante.
Da un punto di vista delle imprese, si presenta una grande opportunità che permette alle stesse di praticare prezzi più bassi nei confronti dei committenti esteri. Si ricordi che in Italia, come in altri paesi europei la branch exemption è un opzione, mentre in Francia o nei Paesi Bassi non è una scelta, ma un metodo.

Come si può esercitare la branch exemption?

Ambito soggettivo ed oggettivo L'opzione della branch exemption può essere esercitata sia da imprese individuali che da società di persone che società di capitali per tutte le stabili organizzazioni estere cosi come previsto dal comma 1 dell'art. 168-ter del TUIR. È importante verificare se per le stabili organizzazioni all'estero ricorrano i requisiti dell'art. 167 del TUIR c.d. "CFC rule". Quindi è chiara l'impossibilità di optare alla branch exemption per tutte le stabili organizzazioni localizzate in Stati o Territori con un livello di tassazione significativamente inferiore "c.d. anti-diversion-rule". Salvo in cui esistano le condizioni di disapplicazione della CFC-rule previste dai comma 5 lett a) e b), e comma 8-ter del citato articolo 167 del TUIR. L'elasticità fiscale mostrata dal nostro legislatore sta nel test della CFC-rule, dove in caso di presenza di più stabili organizzazioni facenti parte di una società, il mancato superamento del test in Italia esclude la singola Stabile Organizzazione, mentre in paesi Europei come il Regno Unito le esclude tutte.

La branch exemption è un'opzione voluta dallo Stato Italiano

Opzione Irrevocabile "All in, all out" Ricordiamo che l'opzione alla branch exemption è irrevocabile ed è obbligatoria per tutte le stabili organizzazioni estere di una impresa italiana, così come previsto dal comma 1 e 2 dell'articolo 168-ter che viene chiamato principio "All-in, All-out". La regola nasce dalla necessità di impedire all'imprenditore di esentare l'opzione alle Stabili Organizzazioni in utile , localizzate negli Stati a fiscalità vantaggiosa e continuare a tassare per trasparenza quelle in perdita con il riconoscimento del "foreign tax credit" e il recupero delle perdite nel Bilancio della società madre.

La distribuzione degli utili in caso di branch exemption

La distribuzione degli utili in caso dell'opzione di branch exemption pone particolari attenzioni, posto che la stabile organizzazione e la casa madre sono un unico soggetto giuridico per cui la branch all'estero non può esercitare la distribuzione di utili all'impresa italiana.
Nella prassi, in caso di opzione alla branch exempition dopo la tassazione degli utili alle imposte locali, la distribuzione degli utili dalla branch alla casa madre oltre a non scontare alcuna imposta in Italia, concorre alla formazione della base imponibile al socio italiano persona fisica in misura del 49,72% del loro ammontare ed al socio italiano persona giuridica in misura del 5% del loro ammontare solo in caso di distribuzione dell'utile.
Va ricordato che in caso di distribuzione di utili dalle Stabili Organizzazioni estere esenti alle Ditte Individuali o alle Società di Persone localizzate in Stati di cui al comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, tali utili concorrono a formare il reddito imponibile dell'imprenditore o del socio della società di persona secondo le disposizioni degli articoli 47 comma 4, 59 e 89 del TUIR. Al contrario gli utili provenienti dalla stabili organizzazioni estere "black list" incluse nel perimetro dell'esenzione che hanno passato positivamente il test del "CFC-rule" seguirebbero le regole dettate dagli artt. 47 comma 4 e 89 comma 3 del TUIR e ai fini fiscali sarebbero assistiti dalla PEX, quindi sarebbero tassati in capo ai soci solo alla loro effettiva distribuzione per il 49,72% in caso di persona fisica o imprenditore e del 5% in caso di soggetto IRES, usufruendo del credito d'imposta indiretto. Nel caso in cui la Stabile Organizzazione estera non ha passato positivamente il test del "CFC-rule" il credito d'imposta indiretto non viene riconosciuto e la tassazione sarebbe sul 100% sulla casa madre che nazionalizza i dividendi, facendo venir meno la loro natura di "black list" assoggettandoli a tassazione ai soci solo alla effettiva distribuzione. Ricordiamo che l'apertura di una Stabile Organizzazione all'estero non fa nascere un nuovo soggetto  giuridico, ma espande il soggetto giuridico già esistente in Italia all'estero, determinando una partecipazione diretta del socio della casa madre.

Gestione delle Perdite

L'articolo 168-ter al comma 7 disciplina il c.d. "recapture" sterilizzando eventuali abusi di opzione della branch exemption tra chi opta "ex-novo" e chi opta successivamente, al fine di evitare situazioni di vantaggio su minori imposte pagate nel passato a seguito di importazioni di perdite fiscali. Infatti il legislatore  ha previsto la tassazione degli utili della Stabile Organizzazione "esente" sino al totale riassorbimento delle perdite fiscali importate nei 5 periodi d'imposta precedente all'opzione della branh exemption. Facciamo un esempio per chiarire al meglio:
Si consideri la società "Shelfind S.p.a." che abbia un cantiere localizzato in un paese estero dove imposta sul reddito delle società ammonta al 10%. Nel corso degl'anni che vanno dal 2010 al 2015 ha importato in Italia € 300.000 di Utili e € 400.000 di perdite avendo un enorme vantaggio per perdite fiscali di € 100.000. Nel 2016 la società "Shelfind S.p.a." opta per la "branch exemption" e la sua Stabile Organizzazione realizza per l'anno 2016 un utile di € 300.000. Al fine di sterilizzare i vantaggi percepiti nei 5 anni precedenti in sede di presentazione della Dichiarazione dei Redditi per l'anno 2016 la società dovrà:
  • Tassare € 100.000 in Italia, detraendo le eventuali eccedenze d'imposta riportabili ai sensi dell'art. 165 TUIR;
  • Non Tassare € 200.000 a fronte dell'opzione della "branch exemption";
L'articolo 168-ter ai commi 8, e 9 disciplina le norme antiabuso del c.d. "recapture" evitando, attraverso trasferimenti o cessioni di Stabili Organizzazioni, abusi dell'opzione. Infatti detti commi prevedono che la "recapture" segue la Stabile Organizzazione anche in caso di cessione.

Come gestire il passaggio dal metodo del credito al metodo dell'esenzione

Purtroppo il legislatore non ha disposto nell'articolo 168-ter del TUIR alcuna disposizione sul passaggio dal metodo del credito al metodo dell'esenzione. La necessità nasce dalle eventuali plusvalenze latenti, ovvero quelle differenze positive tra il valore in bilancio e il valore di mercato. Stiamo parlando di plusvalenze non ancora realizzate attraverso cessioni di asset di cui è avvenuta iscrizione nel conto economico del capital gain. La differenza finanziaria che non si è ancora manifestata resta tuttavia da calcolare al momento dell'opzione della "branch exemption", poiché da quello stesso istante inizia il passaggio dal metodo del credito al metodo dell'esenzione. La necessità nasce dal fatto che con l'opzione della "branch exemption" lo Stato italiano perde la potestà impositiva sulle plusvalenze latenti della Stabile Organizzazione. Le soluzioni sono due:
  1. Applicare le disposizioni del comma 2-quater dell'art. 166 del TUIR (pagamento immediato, differito o rateizzato della "Exit tax");
  2. Applicazione del "recapture" fino al raggiungimento dell'importo della plusvalenza latente;
Con il D.Lgs n.147/2015 il legislatore italiano ha recepito la seconda soluzione. Per ulteriori approfondimenti si consiglia di leggere la circolare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate "Rossella Orlandi", che definisce le modalità applicative del Decreto Legislativo.  
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