L’articolo 796 del codice civile si occupa di questa fattispecie per la quale il donante (colui che dona) si riserva l’usufrutto dei beni donati fino a sua dipartita.
La particolarità di questa fattispecie di donazione permette al donante di riservare l’usufrutto anche a vantaggio di altre persone.
Quindi il legislatore ha previsto che il donante possa donare uno o più diritti, riservandosi il diritto limitato di abitare ed usufruire.
La donazione con riserva di usufrutto è stata considerata un unico negozio giuridico dando frutto ad un’unica trascrizione e ad un’unica tassazione.
È importante sottolineare che l’usufrutto riservato a vantaggio di terzi è possibile farlo nello stesso atto di donazione e non con una donazione successiva, scontando due negozi giuridici ai fini delle imposte, in quanto si tratta di due donazioni distinte.
Quest’ultimo passaggio è molto importante al fine di capire meglio la norma in deroga all’articolo 979 del codice civile, in forza del quale l’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario.
Il signor Rossi dona al figlio la nuda proprietà, riservando l’usufrutto a favore della moglie, dopo la sua morte, e destinando il medesimo usufrutto, dopo la morte della moglie, alla cognata. Tale donazione è valida fino alla riserva di usufrutto a favore della moglie, escludendo la cognata.
Ben diverso sarebbe stato se nella donazione il signor Rossi avesse riservato l’usufrutto alla moglie e alla cognata.
Alcune sentenze di cassazione, non a sezioni riunite, hanno fatto chiarezza su alcune pratiche sconsigliate per evitare futuri contenziosi, di seguito descritte:
Se ne deduce che è sempre bene farsi assistere da un Esperto di Strumenti di Pianificazione e Protezione Patrimoniale, che non sempre è un avvocato o un notaio oppure un commercialista. Si tratta di professionisti specializzati, ancora pochi in Italia, che sono in continuo aggiornamento e spesso lavorano in team.