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Professio Iuris: la legge applicabile alle successioni transfrontaliere - Regolamento UE 650/2012

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Professio Iuris: la legge applicabile alle successioni transfrontaliere - Regolamento UE 650/2012
Quando parliamo di "professio iuris" parliamo della facoltà - prevista dall'art. 22 del Regolamento UE 650/2012 per le Successioni Transfrontaliere - di scegliere la legge applicabile alla successione, optando per la legge della nazionalità al momento della scelta o al momento della morte. Essa rappresenta una novità per molti Stati Europei oggi vincolati dal Regolamento e che in passato non prevedevano tale facoltà. In caso di pluralità di cittadinanze può essere scelta la legge di qualunque Stato di cui si abbia la cittadinanza al momento della morte o al momento della scelta. La scelta può avvenire con una dichiarazione espressa o in via implicita, riferendosi nella disposizione il riferimento di legge (art. 22). Prendiamo in considerazione l'applicazione della professio iuris di un comparente italiano che vive all'estero: le successioni mortis causa transfrontaliere, ossia quelle che presentano elementi di estraneità, rappresentano infatti un fenomeno sempre più diffuso. L'Unione Europea, con il Regolamento UE n. 650/2012 relativo «alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo» punta ad eliminare «gli ostacoli alla libera circolazione delle persone posti dalle difficoltà di pianificare la successione e derivanti dall'esistenza di norme di conflitto disomogenee nei vari Stati membri dell'UE». Il Regolamento non ha precedenti in materia, sia per il numero di articoli e di considerazioni contenuti nel Preambolo, sia per il campo stesso di applicazione. Adottato il 4 luglio del 2012, "Bruxelles IV" è entrato in vigore il 16 agosto 2012 (art. 84) ma è applicabile alle successioni aperte dal 17 agosto 2015. Le norme di conflitto esistenti negli Stati membri sono disapplicate in virtù del principio di "preminenza" del diritto comunitario sul diritto interno dei Paesi membri. Segnatamente sono disapplicati, sia pur con qualche eccezione, gli artt. da 46 a 50, ma anche, ed esclusivamente con riguardo alle successioni mortis causa, l'art. 13 (rinvio) e l'art. 11 (difetto di giurisdizione) della Legge 218/95 (d.i.p.). Il Regolamento vincola tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda. Il criterio di collegamento unico per tutti i Paesi membri scelto nel Regolamento sulle successioni è la "residenza abituale del de cuius al momento della morte", che opera sia per stabilire la giurisdizione sia per determinare la legge applicabile alla successione. Allo stesso modo è stata dettata una regola unica che prevede la facoltà di scegliere la legge applicabile alla successione (nei limiti stabiliti dall'art. 22), prima non presente in molti ordinamenti nazionali. È stato poi affermato il principio della "unità della successione", disponendosi l'applicabilità all'intera successione di un'unica legge, volta a disciplinare ogni aspetto, "dall'apertura fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari, compresa l'amministrazione del patrimonio ereditario". Il criterio della "residenza abituale" obbedisce al principio di"prossimità", ossia della vicinanza lato sensu sia tra la legge applicabile e l'autorità chiamata ad applicarla (coincidenza tra forum e ius), sia tra la legge applicabile e il centro degli interessi del de cuius. In questo modo si consente ai giudici, nella maggior parte delle ipotesi, di applicare la legge del foro, evitando così le difficoltà e i possibili errori dipendenti dall'applicazione di leggi straniere. il criterio della "nazionalità" sinora adottato ha, infatti, creato non poche difficoltà applicative legate all'accertamento della legge straniera applicabile alla successione soprattutto negli Stati oggetto di una forte immigrazione. Manca, però, nel Regolamento (così come negli altri strumenti) una definizione di residenza abituale. I "considerando" (23) (24) e (25) forniscono, tuttavia, delle indicazioni rilevanti per comprendere tale nozione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, emanata in relazione ad altri Regolamenti (in particolare Bruxelles IIbis), ha individuato la residenza abituale come il "luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente dei propri interessi". Ai fini della determinazione del luogo della residenza abituale occorre tener conto di tutte le circostanze di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. In particolare, deve essere presa in considerazione la residenza "effettiva" e "sufficientemente stabile" (cioè non "temporanea" e neppure "occasionale"). Il Regolamento postula che ciascun soggetto abbia una sola residenza abituale e che questa sia sempre individuabile. L'individuazione della residenza abituale può talvolta essere non agevole, fondandosi su elementi di fatto non tutti accertabili in via documentale. Quello in parola è, inoltre, un criterio instabile, potendo la residenza abituale essere modificata più volte nel corso della vita, con conseguente variazione della legge applicabile alla successione. Alla luce delle intervenute novità normative risulterà determinante l'apporto di un esperto consulente patrimoniale il quale, ben conoscendo tutte le opportunità offerte dalle leggi sulla successione in Europa, potrà fornire una adeguata assistenza specifica, ricordando che sempre più famiglie hanno i loro "potenziali legittimari" residenti in diversi Paesi d'Europa.
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