Il mondo dello sport in generale, e quello del calcio in particolare, sono da sempre terreno fertile per le contestazioni fiscali.
Sin dalla nota controversia che ha visto opposto per anni “El Pibe de Oro”, Diego Armando Maradona, con il fisco italiano, il calcio italiano è stato costantemente protagonista di importanti contenziosi tributari, spesso molto seguiti dal pubblico e dai giornali, sia per l’identità dei “contribuenti” interessati, che per i numeri in gioco (spesso molto alti).
L’ultimo esempio, in ordine di tempo, di controversia tributaria “nel pallone”, è quella che riguarda il trattamento fiscale delle “commissioni” che le società di calcio pagano ai “procuratori” nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei calciatori.
Tali commissioni vengono spesso versate dalle società di calcio a titolo di assistenza o consulenza nella redazione dei contratti di lavoro con gli sportivi e, al pari degli altri costi di consulenza, vengono dedotti ai fini IRES e IRAP e la relativa IVA viene detratta.
Secondo la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, però, le somme versate dalle società sportive ai procuratori dei calciatori sarebbero in realtà dei fringe benefit pagati a questi ultimi; in altri termini, per il Fisco, queste somme sarebbero un reddito in natura (al pari dell’auto aziendale o dell’abitazione messa a disposizione del calciatore) e come tali andrebbero tassate direttamente in capo al calciatore, come se fossero parte integrante dello “stipendio”.
Dal punto di vista fiscale, questa diversa qualificazione delle somme (specie quando gli importi delle commissioni sono milionari) conduce a contestazioni fiscali a sei zeri, con tanto di sanzioni tributarie salatissime.
Infatti, le contestazioni del fisco riguardano:
sia le società a cui vengono contestate l’indebita detrazione dell’IVA, oltre che l’infedele deduzione dell’IRAP e l’omessa effettuazione delle ritenute;
sia i calciatori a cui viene contestato di non aver “tassato” parte del proprio stipendio.
Negli ultimi anni diverse di queste controversie sono giunte davanti alle Commissioni Tributarie, che hanno fornito soluzioni diverse e contrastanti.
In alcuni casi, le Commissioni (ad esempio la Commissione Tributaria del Lazio) hanno dato ragione al Fisco, sostenendo che le commissioni pagate dalle società ai procuratori fossero in realtà state pagate nell’interesse e “per conto” dei calciatori.
Altre Commissioni Tributarie (ad esempio quella di Genova o quella di Lecce), invece, hanno dato ragione a società e calciatori, ritenendo che l’attività di intermediazione e di consulenza prestata dai procuratori fosse stata effettuata anche nell’interesse delle società calcistiche.
Recentemente però la Cassazione, con la sentenza n. 7377 del 13 marzo, si è pronunciata per la prima volta sulla questione, affermando che in assenza di un accordo scritto fra società sportiva e procuratore che dimostri, in concreto, come la consulenza sia stata effettuata anche a beneficio della società calcistica, le somme versate devono intendersi come un reddito in natura in capo al calciatore e, come tali, devono essere tassate.
Si potrebbe dire che con questa sentenza il Fisco ha messo a segno un importante “gol”, anche se le motivazioni della Cassazione, occorre dirlo, non convincono del tutto.
Quel che è certo è che quest’ultima sentenza costringe gli operatori sportivi (del calcio, ma non solo) e i loro consulenti, a porre ancora più attenzione nell’atto della stipula dei contratti, tenendo a mente l’importanza di dimostrare l’interesse, anche della società, all’intervento del “procuratore”.
Insomma, date le circostanze, la presenza e “l’occhio” dell’avvocato tributarista possono tornare utili, oltre che nel caso di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate (dato che le società sportive e i calciatori hanno sul punto tante ragioni da vendere), anche nel momento della trattativa, per evitare “errori” che ex post possono costare molto cari!
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato sul mio sito?
Unisciti ai miei Canali Telegram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.