Il DL Rilancio aveva riaperto i termini per rideterminare il valore di partecipazioni in società non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° luglio 2020.
La legge di conversione dello stesso Decreto Legge introduce una mini proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2020 per il versamento dell’imposta sostitutiva ed il giuramento della perizia di stima relativamente alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche non imprenditori a partire dal 1° luglio 2020.
Si ricorda che, al fine di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute a partire dal 1° luglio 2020, è necessaria:
la redazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato (Dottore Commercialista o Revisore);
il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% calcolata sul valore di perizia per intero o, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali.
I soggetti interessati alla rivalutazione delle partecipazioni avranno, pertanto, più tempo per versare in autoliquidazione tutta o parte (prima di tre rate) dell’imposta sostitutiva e far predisporre la perizia giurata.
Nella maggior parte dei casi, non manca la convenienza ad affrancare le partecipazioni in vista di una futura o potenziale cessione se si considera che, nel caso in cui non si procedesse alla rivalutazione, si pagherebbe il 26% della plusvalenza realizzata in caso di cessione della partecipazione.
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