In verità non esiste una giusta causa che permetta la revoca del Trustee, essendo quest’ultimo un incarico con una forte connotazione fiduciaria.
Non pare possibile estendere i principi che valgono, per esempio, nella revoca di un mandatario, la quale è efficace soltanto per giusta causa (vedi articolo 1723 del codice civile).
Inoltre, nel caso di revoca del Trustee, il soggetto revocato, non può chiedere un risarcimento del danno, proprio perché la suddetta connotazione fiduciaria parrebbe renderla non estendibile agli stessi principi che valgono, ad esempio, per la revoca dell’amministratore di una società di capitali (vedi articolo 2383 del codice civile).
Il quadro normativo è incerto in quanto abbiamo sentenze a sfavore della revoca, come quella del tribunale di Napoli del 13 marzo 2012 che ha respinto l’istanza di revoca di un Trustee per mancanza di giusta causa; e della del tribunale di Milano del 10 luglio 2007 che ha respinto un altra istanza di revoca del Trustee, mentre risultano opposte soltanto le opinioni del tribunale di Napoli del 18 febbraio 2014 e del tribunale di Genova del 5 giugno 2017 che hanno ritenuto corretta la revoca del Trustee.
Al fine di prevenire un inconveniente sgradevole, sarebbe intelligente e sensato che le clausole dell’atto istitutivo concernenti la revoca del Trustee siano scritte con attenzione e magari con l’apporto consulenziale di un Guardiano professionale indipendente dal Trustee o dalla Trust Company onde evitare di ricorrere ai tribunali paralizzando lo svolgimento delle attività quotidiane di un Trust e restando tutti sereni.