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La mancata cancellazione dell’ipoteca comporta il risarcimento del danno

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La mancata cancellazione dell’ipoteca comporta il risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26042 depositata il 17 novembre 2020, ha affrontato la questione della risarcibilità del danno nei confronti del contribuente impossibilitato alla vendita dell’immobile per la mancata cancellazione dell’ipoteca da parte dell’Agente della Riscossione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato l’Agente della Riscossione al risarcimento del danno nei confronti del contribuente, basando le ragioni della propria motivazione sulla condotta negligente da parte dell’Agente della Riscossione nel non procedere alla cancellazione dell’ipoteca per tempo, condotta che ha portato un danno al contribuente il quale non ha potuto procedere alla conclusione del contratto di cessione di terreni subendo perciò una perdita economica.

La Suprema Corte ha valutato il risarcimento del danno nella perdita subita dal contribuente, la quale è pari alla differenza tra le condizioni del soggetto al momento della liquidazione e il momento in cui l’evento non fosse accaduto; danno che deve essere qualificato tenendo conto degli eventi che accrescono o aggravano il danneggiamento subìto e degli eventi di apprezzamento o deprezzamento monetario.

Cos’è l’ipoteca?

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia. Viene costituito su beni o su dei diritti relativi a beni immobili o mobili registrati, al fine di assicurare al creditore che, in caso di inadempimento da parte del suo debitore, l’obbligazione venga adempiuta tramite la vendita forzata del bene.

Quanti tipi di ipoteca esistono?

Ipoteca volontaria: è necessaria la forma scritta a pena di nullità; viene costituita o mediante contratto stipulato tra il creditore e il debitore o il terzo datore di ipoteca (colui che risulta essere terzo nel rapporto tra creditore e debitore ma al contempo è il proprietario dell’immobile che acconsente all’iscrizione dell’ipoteca sul proprio bene a garanzia del rimborso del mutuo), oppure mediante atto unilaterale tra vivi (non per testamento).

Ipoteca giudiziale: viene costituita in seguito ad una sentenza di condanna (i titoli esecutivi sono decreti ingiuntivi, sentenze di separazione, di divorzio e i decreti di omologa) al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione oppure al risarcimento del danno.

Ipoteca legale: viene costituita direttamente dalla legge, nei casi espressamente previsti dal legislatore (es. i coeredi, i soci, per il pagamento dei conguagli degli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe l’obbligo.)

Poiché le suddette tre categorie di ipoteca prevedono una procedura di cancellazione, non di semplice esecuzione, è fondamentale essere assistiti da un professionista.
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