
La dichiarazione di successione prevede, di norma, precisi termini di presentazione. Tuttavia è possibile presentare integrazioni o modifiche anche successivamente alla scadenza di detti termini.
È sempre possibile sanare la mancata/parziale presentazione della dichiarazione di successione oltre i termini, anche senza sanzioni, così come previsto dall’articolo 27 comma 6 del D. Lgs. n.346/90.
La dichiarazione di successione può essere integrata, modificata e corretta entro il termine finale di presentazione della stessa, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva in base alle necessità.
L’attuale normativa stabilisce il termine ultimo per presentare la dichiarazione di successione a 12 mesi dalla scomparsa del de cuius.
La dichiarazione di successione può essere integrata, modificata e corretta anche entro un termine più esteso, presentandola entro 2 anni dalla data di pagamento delle imposte di donazione e successione, salvo che l’Agenzia delle Entrate non invii all’utente un avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi, per sanare la posizione.
In caso di dichiarazione omessa, l'Agenzia delle Entrate ha un termine per accertare e liquidare d'ufficio l'imposta, con sanzioni e interessi, pari a 5 anni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (articolo 27, comma 4, del D.Lgs. 346/1990). Oltre questo termine l'Agenzia delle Entrate non può più procedere.
Ad esempio, se la scomparsa del de cuius è avvenuta il 12 gennaio 2010, il termine ultimo della presentazione della dichiarazione di successione è, a 12 mesi, il giorno 12 gennaio 2011; quindi il termine ultimo di emissione dell'avviso di accertamento e liquidazione d'ufficio dell'Agenzia delle Entrate sarà il 12 gennaio 2016.
Se invece la dichiarazione è stata presentata e le imposte di successione sono state pagate il 5 gennaio 2011, l'eventuale avviso di rettifica per dichiarazione incompleta o infedele dovrà essere notificato entro il 5 gennaio 2013, cioè entro due anni dal pagamento dell'imposta principale (articolo 27, comma 3, del D.Lgs. 346/1990).
Trascorsi i termini accertativi dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha un’ultima possibilità per sanare la propria posizione senza alcuna scadenza: l’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n.346 del 1990 consente, infatti, all’erede di presentare comunque la dichiarazione integrativa di successione, con il vantaggio che le sanzioni e gli interessi non sono dovuti, pagando di fatto le sole imposte.
Chi detenga gioielli, quadri e beni d’arte, o altri beni dal valore considerevole che non siano stati oggetto di dichiarazione di successione, avrà sempre la possibilità di sanare la propria posizione successoria, previa attenta valutazione dell’asse ereditario e dei soggetti coinvolti.
In simili casi, ovviamente, è imprescindibile rivolgersi ad un professionista che sappia valutare le opportunità e pianificare la migliore soluzione per la tutela e la protezione del patrimonio di tutti i componenti della famiglia.
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Aggiornamento del 27 agosto 2026: per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 la riforma del D.Lgs. 139/2024 ha introdotto l'autoliquidazione dell'imposta di successione, illustrata dalla circolare n. 3/E del 16 aprile 2025: non è più l'ufficio a liquidare l'imposta, ma sono gli stessi eredi a calcolarla e versarla entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, con controllo dell'Agenzia delle Entrate nei due anni successivi (articolo 27, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 346/1990). Le regole descritte in questo articolo restano valide per le successioni aperte prima di quella data, le sole per le quali può porsi oggi il caso della dichiarazione presentata oltre i termini di decadenza; resta invariato, in particolare, l'articolo 27, comma 6, per cui la dichiarazione tardiva sconta le sole imposte. Sui rischi di chi invece non presenta affatto la dichiarazione, si veda l'approfondimento dedicato all'omessa dichiarazione di successione.
