La dichiarazione di successione prevede, di norma, precisi termini di presentazione. Tuttavia è possibile presentare integrazioni o modifiche anche successivamente alla scadenza di detti termini.
È sempre possibile sanare la mancata/parziale presentazione della dichiarazione di successione oltre i termini, anche senza sanzioni, così come previsto dall’articolo 27 comma 6 del D. Lgs. n.346/90.
La dichiarazione di successione può essere integrata, modificata e corretta entro il termine finale di presentazione della stessa, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o correttiva in base alle necessità.
L’attuale normativa stabilisce il termine ultimo per presentare la dichiarazione di successione a 12 mesi dalla scomparsa del de cuius.
La dichiarazione di successione può essere integrata, modificata e corretta anche entro un termine più esteso, presentandola entro 2 anni dalla data di pagamento delle imposte di donazione e successione, salvo che l’Agenzia delle Entrate non invii all’utente un avviso di rettifica e di liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e interessi, per sanare la posizione.
L’Agenzia delle Entrate ha un termine per l’emissione di un avviso di rettifica o liquidazione di maggiori imposte, sanzioni e interessi pari a 5 anni dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione di successione. Oltre questo termine l’Agenzia delle Entrate non può più procedere.
Ad esempio, se la scomparsa del de cuius è avvenuta il 12 gennaio 2010, il termine ultimo della presentazione della dichiarazione di successione è, a 12 mesi, il giorno 11 gennaio 2011; quindi il termine ultimo di emissione dell’avviso di rettifica o liquidazione dell’Agenzia delle Entrate sarà il 10 gennaio 2016. Mentre, nel caso in cui le imposte di successione siano state pagate il 5 gennaio 2011, il termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o liquidazione dell’Agenzia delle Entrate scadrà il giorno 4 gennaio 2016.
Trascorsi i termini accertativi dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha un’ultima possibilità per sanare la propria posizione senza alcuna scadenza: l’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n.346 del 1990 consente, infatti, all’erede di presentare comunque la dichiarazione integrativa di successione, con il vantaggio che le sanzioni e gli interessi non sono dovuti, pagando di fatto le sole imposte.
Chi detenga gioielli, quadri e beni d’arte, o altri beni dal valore considerevole che non siano stati oggetto di dichiarazione di successione, avrà sempre la possibilità di sanare la propria posizione successoria, previa attenta valutazione dell’asse ereditario e dei soggetti coinvolti.
In simili casi, ovviamente, è imprescindibile rivolgersi ad un professionista che sappia valutare le opportunità e pianificare la migliore soluzione per la tutela e la protezione del patrimonio di tutti i componenti della famiglia.