Il socio illimitatamente responsabile risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, come se il debito fosse suo. In tali casi si applica l'articolo 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale), in base al quale il patrimonio del debitore comprende i beni presenti e quelli futuri.
Sono, ad esempio, illimitatamente responsabili i soci della società semplice, della società in nome collettivo e i soci accomandatari di una società in accomandita semplice. Un ulteriore risvolto negativo di tale tipo di responsabilità viene fissato dalla legge fallimentare articolo 147: quando la società è dichiarata fallita, sono dichiarati falliti anche i soci a responsabilità illimitata.
Il beneficio della preventiva escussione è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 2268 c.c.
Quest’ultimo stabilisce che il creditore, prima di aggredire il patrimonio del socio, deve aggredire il patrimonio della società e, solo nel caso in cui il patrimonio sociale risulti essere non capiente o parzialmente capiente, il creditore può aggredire il patrimonio personale del socio per appagare le proprie richieste creditorie.
In caso di riscossione o esecuzione a mezzo ruolo di tributi (IVA, IRAP, ecc.) il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e il cui obbligo ad eseguire la prestazione di pagamento risulta da un avviso di accertamento notificato alla società e questa non l'ha impugnato, il socio illimitatamente responsabile ha il diritto di impugnare la cartella notificatagli, eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 28709 del 16/12/2020). Tale principio si modifica in base alla tipologia di società e precisamente:
Ne consegue che:
Inoltre, nel caso in cui non si riesca a produrre nessuna prova, trova applicazione l'art. 2697 c.c. secondo cui il ricorso viene accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sulla società creditrice o sul socio illimitatamente responsabile co-obbligato al pagamento.