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Annullamento automatico dei debiti entro le 1.000 euro

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Annullamento automatico dei debiti entro le 1.000 euro

La Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022), prevede l'annullamento automatico, senza richiesta da parte del contribuente, dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Questo annullamento avverrà alla data del 31 marzo 2023 e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tuttavia, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo "stralcio" (cioè l'annullamento) riguarderà solo le sanzioni e gli interessi, mentre il capitale, le somme maturate per le spese di procedura esecutiva e le spese di notifica delle cartelle resteranno dovuti.

Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative (eccetto quelle per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali), lo "stralcio" si applicherà solo agli interessi e non annullerà le sanzioni e le somme maturate per le spese di procedura esecutiva e di notifica della cartella di pagamento. Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono decidere di non applicare lo "stralcio" (cioè l'annullamento parziale) adottando un provvedimento specifico e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Fino alla data dell'annullamento effettivo (31 marzo 2023), la riscossione dei debiti inclusi nello "stralcio" sarà sospesa, compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa inoltre che la misura dello "stralcio" non si applica ai debiti relativi a: prestazioni sanitarie pubbliche; contributi previdenziali e assistenziali; somme dovute a seguito di sentenze passate in giudicato; somme dovute a seguito di procedimenti penali

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