Annullamento automatico dei debiti entro le 1.000 euro

Annullamento automatico dei debiti entro le 1.000 euro

La Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022), prevede l'annullamento automatico, senza richiesta da parte del contribuente, dei debiti di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Questo annullamento avverrà alla data del 31 marzo 2023 e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tuttavia, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, lo "stralcio" (cioè l'annullamento) riguarderà solo le sanzioni e gli interessi, mentre il capitale, le somme maturate per le spese di procedura esecutiva e le spese di notifica delle cartelle resteranno dovuti.

Inoltre, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e altre sanzioni amministrative (eccetto quelle per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali), lo "stralcio" si applicherà solo agli interessi e non annullerà le sanzioni e le somme maturate per le spese di procedura esecutiva e di notifica della cartella di pagamento. Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono decidere di non applicare lo "stralcio" (cioè l'annullamento parziale) adottando un provvedimento specifico e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Fino alla data dell'annullamento effettivo (31 marzo 2023), la riscossione dei debiti inclusi nello "stralcio" sarà sospesa, compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa inoltre che la misura dello "stralcio" non si applica ai debiti relativi a: prestazioni sanitarie pubbliche; contributi previdenziali e assistenziali; somme dovute a seguito di sentenze passate in giudicato; somme dovute a seguito di procedimenti penali

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Piero Di Bello
Scritto da
Piero Di Bello

Appassionato e dinamico consulente esperto in Protezione e Pianificazione consapevole del Patrimonio delle famiglie e delle imprese, associato della prestigiosa Associazione “Il Trust in Italia”.
Esperto in Fiscalità Internazionale e Strategia d’Impresa, coadiuva continuamente gli imprenditori nel disegnare il proprio business.

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