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Trust: è arrivato il momento del cambiamento

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Trust: è arrivato il momento del cambiamento

Ci sono importanti novità nel mondo dei trust, grazie ad una circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate! Nelle mie ultime pubblicazioni ho evidenziato le più importanti innovazioni per chi utilizza questo strumento. In seguito, vi riporto i passaggi più significativi. Queste novità potranno cambiare la vita finanziaria di chi le adotta!

 

Circolare Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la Circolare 34/E del 20 ottobre 2022 sui Trust, dopo un anno di consultazione pubblica! È emozionante vedere come l'Agenzia delle Entrate riconosca e affronti in dettaglio quasi tutte le tipologie di Trust elaborate dalla dottrina civilistica e non esaminate nella consultazioni pubblica, come ad esempio i trust commerciali, liquidatori, di garanzia, autodichiarati e "Dopo di noi". Non vediamo l'ora di esplorare queste novità e come possono influire sulla vostra vita!

 

Imposte Dirette
L'Agenzia delle Entrate conferma quanto già affermato in precedenza per quanto riguarda le imposte dirette. In particolare, i Trust sono considerati soggetti passivi IRES in virtù dell'art. 73, comma 1, lettere b, c, d del TUIR. Siamo felici di sapere che le cose rimangono inalterate in questo ambito e che possiamo continuare a contare su queste informazioni per la gestione delle nostre finanze
 

Territorialità
Per quanto riguarda la territorialità, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che la residenza del Trust è ciò che conta per determinare il reddito. Di conseguenza, per i Trust residenti (commerciali e non), tutti i redditi ovunque prodotti sono rilevanti, mentre per i Trust non residenti solo quelli prodotti nel territorio dello Stato. Vi sono alcune eccezioni a questo principio, come ad esempio i Trust trasparenti ed opachi "paradisiaci". 

 

Trust Trasparenti
Per quanto riguarda i Trust trasparenti, se essi sono residenti in Italia, il reddito ovunque conseguito è tassato in capo al beneficiario residente come reddito di capitale, a seconda dell'art. 44, comma 1, lett. g) sexies, Tuir. Questo avviene indipendentemente dall'effettiva percezione di reddito. Se il beneficiario è una persona fisica, verranno applicate aliquote proporzionali e progressive Irpef, mentre se il beneficiario è una persona giuridica, verrà applicato il 24% Ires. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che questo criterio di tassazione vale anche per i trust esteri trasparenti con beneficiari italiani, in questo caso tutti i redditi del Trust devono essere tassati in Italia anche se prodotti all'estero. Per quanto riguarda i redditi soggetti ad imposta sostitutiva, non imponibilità o esenzioni, se il reddito del trust è già stato tassato in Italia perché soggetto, ad esempio, ad imposta sostitutiva non ci sarà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente, poiché in tal caso il reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile. Analogamente, qualora il reddito conseguito dal trust fruisca di un regime di non imponibilità o esenzione, l'attribuzione al beneficiario non darà luogo a tassazione in capo a quest'ultimo.

 

Trust Opachi
Per quanto riguarda i Trust Opachi, l'Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che i redditi conseguiti e tassati in capo al trust non dovessero subire una nuova imposizione in sede di distribuzione ai beneficiari del medesimo reddito. Tuttavia, alcuni chiarimenti sono stati resi con riferimento ai trust commerciali residenti. Nel caso di un trust opaco commerciale residente si applicano gli articoli 81 e seguenti del Tuir, l'articolo 87 sulle plusvalenze esenti e l'articolo 89 sui dividendi. Ciò significa che in caso di distribuzione di reddito, si rende applicabile l'articolo 44, comma 1, lettera e) del Tuir, che prevede l'ulteriore tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di "enti" diversi dalle società. Inoltre, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, Tuir, si applicherà la presunzione legale di distribuzione utili, secondo la quale si presumono prioritariamente distribuite le riserve di utili e non di capitale. Il trust opaco assume il ruolo di sostituto d'imposta applicando una ritenuta alla fonte del 26% sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche. Si noti che è possibile effettuare un versamento in sanatoria ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto del Contribuente per eventuali distribuzioni antecedenti alla Circolare.

Imposte indirette
L'Agenzia delle Entrate conferma che per quanto riguarda le imposte indirette, l'atto istitutivo, l'atto di dotazione dei beni e l'eventuale atto di sostituzione del Trustee sono momenti durante la vita del trust in cui i trasferimenti sono strumentali e finalizzati solo al compimento degli scopi del trust stesso e, pertanto, non si applica l'imposta di donazione e l'imposta di registro e/o imposta ipotecaria e catastale si applica in misura fissa. Diversamente, all'atto di attribuzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni e/o l'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Una novità è che questa attribuzione stabile potrebbe avvenire anche al momento dell'atto istitutivo o di dotazione nell'ipotesi in cui i diritti dei beneficiari siano pieni ed esigibili (trust trasparenti), in tali casi ci sarebbe un arricchimento suscettibile di tassazione immediata. L'Agenzia delle Entrate conferma che per quanto riguarda la liquidazione dell'imposta, le aliquote e le esenzioni sono stabilite all'atto di attribuzione dei beni in trust, come previsto dalla legge sulle donazioni (art. 2, commi 48 e 49 D.L. 262 del 2006). Poiché si tratta di una situazione in evoluzione, la residenza del disponente e la posizione dei beni apportati devono essere verificati al momento dell'apporto dei beni in Trust.

 

Per chi ha già pagato le imposte di donazione
Nuove opportunità per chi ha già pagato le imposte di donazione: la circolare affronta anche il tema di coloro che hanno già liquidato e pagato le imposte di donazione all'istituzione o all'attribuzione dei beni o diritti in trust. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i pagamenti effettuati in buona fede possono essere considerati definitivi solo nei casi di "rapporti esauriti", cioè quando gli assegni hanno "gli stessi beneficiari" e "gli stessi beni e diritti" sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il pagamento delle imposte in fase di costituzione del trust o di assegnazione dei beni o diritti. In questi casi, l'Agenzia non rilascerà rimborsi per le imposte già pagate. La circolare delle Entrate introduce novità per chi ha già pagato imposte di donazione sui trust. Chi si è trovato in buona fede ad aver pagato può chiedere il rimborso, ma solo se i beneficiari e i beni sono gli stessi dell'istituzione del trust. In caso contrario, non è possibile chiedere il rimborso. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate valuterà caso per caso eventuali esenzioni o agevolazioni, come ad esempio la "prima casa".


Il valore dei beni in Trust
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per determinare l'imposta sulle successioni e donazioni in caso di beni vincolati in trust, il valore dei beni deve essere determinato in base al loro valore al netto degli oneri gravanti sul beneficiario. In particolare, per gli immobili viene utilizzato il valore venale commerciale, per le azioni e gli strumenti quotati la media dei prezzi dell'ultimo trimestre e per le partecipazioni non quotate il patrimonio netto dell'ultimo bilancio. In caso di attribuzioni prive di formalità e atti formati all'estero, il beneficiario è tenuto a provvedere alla registrazione volontaria e al versamento dell'imposta dovuta, e l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di conoscere la franchigia eventualmente usufruita dal beneficiario.

 

L'IVIE e l'IVAFE
L'IVIE e l'IVAFE sono imposte che possono essere dovute per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero. I Trust residenti in Italia devono pagare queste imposte a partire dal 1° gennaio 2020. Tuttavia, i beneficiari di Trust opachi non sono soggetti all'IVIE e all'IVAFE poiché non possiedono gli immobili o le attività finanziarie. L'Ufficio fiscale non sembra richiedere l'IVIE e l'IVAFE anche per i beneficiari di Trust trasparenti. L'IVIE è dello 0,76% del valore dell'immobile con una franchigia di 200 euro. Il valore è determinato dall'atto di acquisto o dal valore di mercato. Per gli immobili nell'UE, il valore è determinato dal valore catastale rivalutato del paese in cui si trova l'immobile. È possibile detrarre o avere un credito d'imposta per l'IVIE pagata nel paese in cui è situato l'immobile.


 

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