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La rinuncia all'eredità non pregiudica la donazione ricevuta

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La rinuncia all'eredità non pregiudica la donazione ricevuta

La Corte di Cassazione afferma: chi rinuncia all'eredità può mantenere le donazioni ricevute dal defunto, anche in caso di rappresentazione, a condizione che tali beni siano imputati alla quota di legittima dei rappresentanti.

La sentenza 11 maggio 2023 n. 12813 ha stabilito questo nuovo principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363 comma 3 c.p.c.). Nel caso in questione, si tratta di comprendere cosa accade ai beni donati quando il beneficiario rinuncia all'eredità del donante. Nonostante la rinuncia, il donatario può conservare i beni donati, ma sorge il dubbio se la rappresentazione si applichi (ovvero se i figli del rinunciante subentrino nella successione del donante). È importante ricordare che la rappresentazione (art. 467 c.c.) permette ai discendenti di subentrare all'erede che non può o non vuole succedere, sia per successione testamentaria che legittima. Ad esempio, se Tizio rinuncia all'eredità del padre defunto, di cui gli spettava il 50%, i due figli di Tizio, nipoti del defunto, subentrano al padre per una quota del 25% ciascuno.

La sentenza in questione si occupava di un caso più complesso, in cui il soggetto rappresentato (Tizio nell'esempio fornito) rinunciasse all'eredità e avesse ricevuto donazioni dal padre. I ricorrenti sostenevano che, in tali situazioni, i beni donati si trasferissero ai rappresentanti e dovessero essere imputati alla legittima secondo l'art. 564 comma 3 c.c. La tesi dei ricorrenti si basava sull'interpretazione combinata degli articoli 521 comma 2, 552 e 564 c.c., ma la Corte Suprema non ha condiviso questa interpretazione. L'articolo 521 comma 2 c.c. stabilisce che la rinuncia all'eredità non comporta la perdita delle donazioni ricevute in vita dal defunto, in quanto il rinunciante può mantenerle fino alla concorrenza della porzione disponibile, fatte salve le disposizioni degli articoli 551 e 552. In particolare, l'articolo 552 c.c. afferma che il legittimario che rinuncia all'eredità, quando non c'è rappresentazione, può mantenere le donazioni o beneficiare dei legati che gli sono stati fatti sulla quota disponibile, salvo l'imputazione prevista, se necessaria per integrare la legittima spettante agli eredi. In tal caso, le donazioni e i legati fatti al legittimario vengono ridotti. La Cassazione ricorda che, secondo la dottrina prevalente, questa norma mira a sanzionare l'erede legittimario che, avendo già ricevuto donazioni in vita, decida di rinunciare all'eredità, poiché ciò potrebbe causare un aggravio per gli altri legittimari. La rinuncia all'eredità di un legittimario, infatti, potrebbe ampliare la quota di legittima degli altri legittimari e ridurre la quota disponibile, che però verrebbe gravata dalle donazioni a favore del rinunciante, conformemente all'art. 521 c.c.

Il punto cruciale è comprendere come la rappresentazione influisca su questa norma, considerando che ai figli è subentrato il legittimario/donatario/rinunciante nell'eredità. Letteralmente, l'articolo 552 comma 1 c.c. si applica "quando non si ha rappresentazione", ma il significato di questa clausola è stato interpretato in modi diversi dalla dottrina.

Secondo la tesi sostenuta dai ricorrenti, ciò implicherebbe che, in tali casi, i beni ricevuti come donazione dal legittimario che rinuncia (rappresentato) si trasmetterebbero ai discendenti che subentrano nell'eredità per rappresentazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione accoglie una tesi diversa (sostenuta dalla dottrina prevalente), secondo cui tale clausola implica che, quando si applica la rappresentazione, le donazioni fatte al legittimario che ha rinunciato (e che le ha legittimamente mantenute) non gravano sulla quota disponibile (come avviene in assenza di rappresentazione), ma vengono invece allocate alla legittima, nella quale subentrano i rappresentanti che, ai sensi dell'articolo 564 comma 3, sono tenuti a effettuare l'imputazione. Il fatto che, in base a quest'ultima norma, i rappresentanti debbano imputare alla legittima beni (ricevuti in donazione dal genitore) che non hanno fisicamente ricevuto - aggiunge la Corte - non determina alcuna ingiustizia, poiché la rappresentazione opera per stirpi (articolo 469 c.c.), quindi non può essere attribuito alla stirpe più di quanto spettasse al capostipite. Al contrario, la disposizione tutela gli altri legittimari, che potrebbero essere lesi se il donatario rinunciante conservasse le donazioni e i suoi discendenti, subentrati per rappresentazione, potessero richiedere l'intera sua quota di legittima senza tener conto delle donazioni ricevute.

Nel contesto attuale, il ruolo del genitore nella gestione della famiglia non si esaurisce con la sua scomparsa. È fondamentale organizzare in anticipo la distribuzione del patrimonio al fine di prevenire potenziali conflitti all'interno della famiglia.

Per garantire una solida pianificazione successoria, è consigliabile rivolgersi a un esperto professionista specializzato in protezione e pianificazione del patrimonio. Questa scelta si rivela sempre la più appropriata per garantire la stabilità e la serenità familiare, evitando inutili disaccordi e incertezze.

Affidarsi a un professionista competente assicurerà una gestione ottimale del patrimonio e una corretta distribuzione degli averi, consentendo così di preservare i legami familiari e garantire una transizione senza intoppi.

 

 

 

 

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