Quando il disponente di un trust testamentario, istituito in Italia, scompare lasciando tutti i suoi beni all'interno del territorio italiano, emergono complesse implicazioni legali e fiscali per i beneficiari del trust. Questi ultimi si trovano coinvolti in una serie di procedure fiscali che richiedono un'accurata attenzione ai dettagli e alla normativa vigente.
Il trustee, che agisce come amministratore del trust, è responsabile della presentazione della dichiarazione di successione. Questa figura è obbligata per legge a gestire l'intero processo e deve, per tanto, incaricare un notaio di eseguire gli adempimenti necessari, incluso presentare la dichiarazione di successione presso le autorità competenti.
È fondamentale sottolineare che, in seguito alla riforma fiscale recentemente entrata in vigore con il Decreto Legislativo del 9 aprile 2024, si sono verificati importanti cambiamenti nelle normative che regolano il Testo Unico delle Successioni e Donazioni, con particolare riferimento ai trust. Queste modifiche mirano a chiarire e semplificare le procedure di successione per i trust testamentari, rendendo il processo più trasparente e accessibile per tutti i soggetti coinvolti.
Sicuramente la successiva conversione della stessa, e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate, forniranno ulteriori informazioni cui vi daremo conto in questo blog.
Un trust si configura come un rapporto giuridico fiduciario in cui una persona, denominata "disponente" o "settlor", trasferisce dei beni a un'altra persona, il "trustee". Questi beni possono essere di varia natura e sono destinati ad essere amministrati dal trustee in conformità con le direttive specificate nell'atto di istituzione del trust, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal disponente.
La principale caratteristica di un trust è la segregazione patrimoniale. Questo significa che i beni inseriti nel trust formano un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questa segregazione protegge i beni da eventuali azioni dei creditori, assicurando che rimangano destinati esclusivamente agli scopi del trust.
Dal punto di vista fiscale, la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 ha fornito importanti chiarimenti. L'atto di istituzione del trust e gli atti di dotazione di beni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non comportano un trasferimento definitivo dei beni al trustee. Questi atti sono considerati fiscalmente neutri poiché il trustee è tenuto solo a gestire e custodire i beni, in regime di segregazione patrimoniale, fino al loro eventuale trasferimento ai beneficiari.
Gli atti che trasferiscono i beni ai beneficiari, invece, sono considerati come un vero e proprio trasferimento di proprietà e, come tali, soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. Le aliquote e le franchigie applicabili in questi casi sono determinate in base al grado di parentela tra il disponente e il beneficiario al momento dell'attribuzione dei beni.
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, le volture catastali realizzate durante la dotazione iniziale di immobili al trust sono soggette a imposte fisse, mentre quelle derivanti da atti di trasferimento dei beni ai beneficiari sono soggette a imposte proporzionali.
Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. circolare n. 34/E del 2022, par. 4.4.3). Senza tale attribuzione non c'è arricchimento del beneficiario.
Ai fini della determinazione dell'imposta da versare, le aliquote e le franchigie previste dall'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006 sono individuate, all'atto dell'attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Al riguardo, si richiamano le pronunce della Corte di Cassazione che più volte ha affermato che «l'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, così come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.» e che tale soluzione viene estesa ad «ogni tipologia di trust» (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10/01/2022, 8719 del 30/03/2021, 19167 del 17/07/2019).
Nel caso di specie, tenuto conto che la dichiarazione di successione non risulta attualmente inviabile per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, è possibile effettuare l'adempimento dichiarativo mediante la presentazione del modello 4 cartaceo rivolgendosi presso l'ufficio territoriale competente in base all'ultimo domicilio del de cuius.
Ci aspettiamo che l'Agenzia delle Entrate aggiorni il modello telematico.
Data la complessità delle questioni legali e fiscali coinvolte nella gestione di un trust testamentario, è essenziale affidarsi sempre a professionisti del settore. Avvocati, notai e consulenti fiscali esperti possono offrire la guida necessaria per navigare le intricate normative e assicurare che tutti gli adempimenti siano gestiti correttamente, garantendo la tranquillità sia per il trustee sia per i beneficiari. La consulenza professionale è cruciale per evitare errori che potrebbero avere ripercussioni significative sul patrimonio e sulle future generazioni.
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