
Una delle domande più frequenti, quasi un timore reverenziale, che emerge negli studi notarili durante le fasi calde di una divisione ereditaria è: “Se uno dei miei fratelli rinuncia all’eredità e la sua quota viene redistribuita tra noi rimasti, lo Stato ci chiederà un’imposta di registro più alta sulla divisione finale?”.
Per decenni, questa domanda non ha ricevuto una risposta univoca, alimentando un clima di incertezza che spesso sfociava in lunghi e costosi contenziosi con l’Agenzia delle Entrate.
La prassi di molti uffici territoriali dell’Erario era quella di pretendere imposte aggiuntive ogni volta che si verificava una “variazione” nella compagine degli eredi. Che si trattasse di una rinuncia, di un’accettazione tardiva o di un mutamento numerico dei soggetti durante il procedimento, la visione del Fisco era rigida: ogni cambiamento generava, di fatto, una “nuova” comunione da tassare autonomamente.
In termini pratici, il contribuente si trovava intrappolato in un meccanismo di doppia tassazione sullo stesso bene: una prima volta al momento della successione e una seconda volta, sotto forma di imposta di registro “suppletiva”, al momento della divisione, giustificata da una presunta mutazione del titolo giuridico.
La divisione ereditaria deve essere considerata un atto unico, soggetto a un’unica imposta dell’1%, a prescindere da quanti o quali eredi entrino o escano dalla scena durante il percorso che va dall’apertura della successione al rogito finale.
Si tratta di una vittoria di trasparenza fiscale che impatta direttamente su decine di migliaia di famiglie italiane ogni anno.
Per apprezzare appieno la portata della sentenza n. 398/2025, è necessario ripercorrere il labirinto in cui molti uffici tributari hanno costretto i contribuenti per decenni. Spesso per inerzia burocratica o per una lettura eccessivamente formalista delle norme, l’Agenzia delle Entrate ha tentato di tassare non la ricchezza reale, ma i passaggi formali tra gli eredi.
Immaginiamo uno scenario classico di successione italiana, che ci aiuterà a capire dove si annidava l’errore interpretativo del Fisco:
La signora Rosa (nome di fantasia, come tutti quelli presenti) viene a mancare, lasciando un patrimonio composto da un appartamento e una somma di denaro. Gli eredi legittimi sono i tre figli: Marco, Luca e Giulia.
Inizialmente, tutti e tre i figli accettano l’eredità. In quel preciso istante nasce la “comunione ereditaria”: i tre fratelli sono contitolari dell’intero patrimonio, ciascuno per la propria quota ideale (1/3 ciascuno).
Nei mesi successivi, prima di arrivare alla divisione materiale dei beni, intervengono dinamiche personali. Luca decide di rinunciare all’eredità (magari per agevolare i fratelli, o per situazioni debitorie personali che non vuole trasmettere al patrimonio familiare).
Per effetto della legge, la quota di Luca non “sparisce”, ma viene redistribuita tra Marco e Giulia, che diventano così titolari del 50% ciascuno.
I due fratelli rimasti si recano dal notaio, per procedere alla divisione in natura dei beni, assegnando l’appartamento a Marco e la somma di denaro a Giulia.
L’Agenzia delle Entrate, in base a una interpretazione rigida dell’articolo 34 del D.P.R. n. 131/1986, poteva considerare due eventi tassabili separati:
Secondo questa visione distorta, Marco e Giulia avrebbero dovuto pagare due imposte di registro: una sulla divisione iniziale (se fosse stata fatta prima della rinuncia), un’altra sulla “ricomposizione” della comunione dopo la rinuncia di Luca.
Il mutamento dei soggetti (da tre a due) interrompeva il nesso con la successione originale, creando di fatto un “nuovo titolo”. Il risultato? L’Agenzia pretendeva imposte “suppletive” o, in alcuni casi, una seconda imposta di registro sulla divisione.
In pratica, Marco e Giulia venivano tassati per il sol fatto che il numero dei partecipanti alla comunione ereditaria era cambiato.
Questa prassi ignorava un principio fondamentale del nostro ordinamento: la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo. Chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Pertanto, la comunione tra Marco e Giulia non è “nuova”, ma è l’unica comunione che esista sin dal momento della morte di Rosa.
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La Corte di Giustizia Tributaria di Viterbo, con la sentenza n. 398/2025, ha agito come un vero e proprio “chirurgo del diritto”, separando le interpretazioni forzate dell’Agenzia delle Entrate dalla realtà normativa. Il ragionamento dei giudici è cristallino e si basa su una domanda di fondo: che cos’è che fa nascere l’imposta?
Il principio centrale della decisione è il seguente: una variazione soggettiva tra gli eredi, come una rinuncia o il subentro di nuovi soggetti, non costituisce un “nuovo titolo” ai fini dell’imposta di registro.
Il “titolo nuovo” è quello che origina beni diversi (ad esempio, se la comunione iniziale riguardava una casa, a cui si aggiungono terreni o conti correnti provenienti da fonti diverse).
Se, però, si tratta della medesima massa ereditaria, solo con una composizione diversa di eredi, il titolo resta unitario e la comunione rimane una sola.
La Corte ha richiamato due principi fondamentali, che spiego di seguito.
Immaginiamo la comunione ereditaria come un grande contenitore. Al momento della morte, questo contenitore viene riempito con i beni del defunto. Questo “serbatoio” di ricchezza è unitario. Secondo la Corte, le vicende personali degli eredi (chi accetta, chi rinuncia dopo mesi, etc.) avvengono all’interno di questo contenitore, ma non ne cambiano il contenuto né l’origine.
La comunione rimane una sola: quella nata dal decesso. Non si crea, dunque, una nuova comunione ogni volta che un erede si sfila; semplicemente, la torta viene divisa tra meno persone, pur restando sempre la stessa.
Questo è il punto più tecnico, ma anche il più affascinante. In Italia, la divisione ereditaria è considerata un atto dichiarativo e non traslativo. Questo significa che non trasferisce la proprietà dei beni; al contrario, “dichiara” come quei beni, che erano già appartenenti a ciascun erede pro-quota, vengono ora attribuiti in esclusiva.
La divisione non “sposta” la proprietà, ma “chiarisce” una situazione che esisteva già in potenza.
Se non c’è trasferimento di ricchezza nuova, non può esserci una nuova imposta. Come ribadito dalla Cassazione (sentenza n. 7604/2018, richiamata anche dalla Corte di Viterbo), la rinuncia di un erede è solo una “variazione soggettiva”, che non cambia la natura giuridica della comunione, che unica e di origine successoria. Insomma, cambiano i volti intorno al tavolo, ma la natura del contratto di divisione rimane identica.
In che modo cambia la sorte fiscale?
Per rendere tutto questo estremamente concreto, applichiamo i principi della sentenza di Viterbo al nostro caso studio, proiettandolo nel calendario fiscale attuale.
Assolutamente nulla. Non ci sono nuove imposte di registro. La massa rimane quella di 300.000 euro, solo con due eredi invece di tre.
L’imposta di registro si paga una sola volta, con l’aliquota dell’1% sull’intera massa (300.000 euro), ovvero 3.000 euro complessivi.
Nessuna penale per la rinuncia di Luca, non ci sono “doppi conteggi”. Una sola imposta, calcolata una sola volta, sulla massa totale ereditaria. Le variazioni soggettive tra gli eredi sono irrilevanti ai fini tributari.
Un cittadino o un professionista potrebbe chiedersi: “E se l’Agenzia delle Entrate decidesse di non ascoltare i giudici di Viterbo?”. La risposta risiede nella forza della Corte di Cassazione, che negli ultimi mesi ha eretto una vera e propria barriera difensiva a tutela dei contribuenti.
La sentenza n. 398/2025 non è nata dal nulla; essa si poggia su pilastri di legittimità pesantissimi:
Questa convergenza giurisprudenziale dimostra che siamo dinanzi a un orientamento definitivo e irrevocabile della magistratura italiana. Un ufficio fiscale che oggi cercasse di tassare una rinuncia all’eredità come un nuovo atto di registro agirebbe contro la legge e contro la Suprema Corte.
Un ulteriore elemento di rassicurazione viene dalla Circolare n. 18/2013 dell’Agenzia delle Entrate, che già da oltre un decennio aveva indicato questa interpretazione corretta.
Sebbene non tutti gli uffici locali dell’Agenzia seguissero rigorosamente questa circolare (qui risiedeva il contenzioso) la prassi amministrativa centrale aveva già stabilito che le variazioni soggettive non sono rilevanti ai fini dell’imposta di registro nella divisione ereditaria.
Ora, con la giurisprudenza consolidata, non ci sono più dubbi.
Un professionista che riceve un avviso di accertamento fiscale, per queste ragioni, ha solide argomentazioni per impugnare.
C’è un dettaglio tecnico che un bravo consulente deve conoscere per non farsi trovare impreparato. Il sistema tributario italiano sta vivendo una fase di riordino. Il Governo ha emanato il Decreto Legislativo n. 123 (1 agosto 2025), che ha dato vita al nuovo Testo Unico sulle imposte di registro, in vigore dal 1 gennaio 2026.
Cosa succede alla nostra norma di riferimento, il famoso articolo 34? Ufficialmente, l’articolo 34 del D.P.R. 131/1986 è stato abrogato ma non è scomparso. Il suo contenuto è stato fedelmente riprodotto nell’articolo 38 del nuovo Testo Unico.
Questo passaggio di testimone è fondamentale per tre ragioni:
Per i professionisti (notai, commercialisti e avvocati tributaristi) e per le famiglie che assistono, la sentenza n. 398/2025 non è solo “lettera scritta”, ma un potente strumento operativo. La sua applicazione pratica si declina in tre direzioni fondamentali, che approfondisco nei passaggi successivi.
Prima di questa svolta, il notaio doveva spesso usare il condizionale: “In teoria non dovreste pagare di più, ma l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare...”. Oggi quel condizionale sparisce. Il notaio può spiegare con certezza che la rinuncia di un erede o il subentro di un nipote non sposterà di un centesimo il carico fiscale della divisione finale. La divisione sarà tassata una sola volta, all’aliquota dell’1% sulla massa totale.
Immaginiamo che l’Agenzia delle Entrate contesta un atto di divisione ereditaria con la motivazione che ci sono state “variazioni soggettive” tra gli eredi, richiedendo un’imposta diversa o supplementare.
Quale sarebbe l’esito?
Il notaio o il legale del contribuente potrebbero impugnare immediatamente l’avviso di accertamento, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Viterbo e alle ordinanze della Cassazione del 2024 e 2025.
I genitori che stanno organizzando il passaggio generazionale possono ora dormire sonni tranquilli. Le dinamiche tra i figli (chi vorrà la casa, chi preferirà il denaro, chi deciderà di farsi da parte) non genereranno complicazioni fiscali aggiuntive al momento della divisione finale.
È interessante notare che la sentenza n. 398/2025 nasce proprio da un “braccio di ferro” tra un professionista diligente e un ufficio fiscale troppo aggressivo. L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento basato sulla riqualificazione giuridica dell’atto: sostenevano che, essendo mutati i soggetti, non si trattasse più della divisione della comunione originale.
La Corte ha dato ragione al professionista, confermando che la realtà economica (i beni lasciati dal defunto) prevale sul formalismo dei nomi.
Questo dimostra che la fermezza del professionista, supportata da una giurisprudenza solida, è la migliore garanzia per il cittadino.
In Italia, si stima che ogni anno vengono redatti decine di migliaia di atti di divisione ereditaria. In una quota significativa di questi casi, accade che alcuni eredi rinuncino, o che il numero degli stessi cambi per vari motivi durante il procedimento.
La sentenza della Corte di Viterbo n. 398/2025, insieme alla giurisprudenza della Cassazione, garantisce che questi cambiamenti non presenteranno sorprese.
Il diritto civile e tributario italiano, oggi, grazie a questa pronuncia, riconosce finalmente che la massa ereditaria è unitaria, il titolo della comunione rimane uno solo, e le variazioni soggettive tra gli eredi sono irrilevanti ai fini dell’imposizione fiscale.
Questa è una vittoria della ragione e della trasparenza tributaria. Il Diritto finalmente riconosce che, dietro le carte bollate, c’è un patrimonio familiare che va diviso con equità, non tassato con creatività.
Una vittoria della ragione e della trasparenza tributaria.
