
Cari lettori e care lettrici, da anni mi occupo di successioni e pianificazione patrimoniale.
Lo Studio Piero Di Bello & Partners accoglie storie, esseri umani e se ne prende cura utilizzando gli strumenti più idonei e indicati per ciascuna situazione patrimoniale.
Storie fatte di sacrifici silenziosi, affetti profondi e, purtroppo, anche di conflitti che lacerano le famiglie proprio nel momento più delicato.
Dietro ogni patrimonio c’è un vissuto complesso e non sempre gli strumenti ordinari bastano a proteggerlo.
Oggi voglio parlarvi di uno strumento che ha rivoluzionato il modo in cui possiamo tutelare i nostri cari: il Trust. Per lungo tempo è stato visto come uno strumento misterioso, ma nella realtà è uno degli atti di cura più concreti che un Disponente possa compiere.
Spesso mi pongono questa domanda: “Ma il Trust è legale in Italia?”. La risposta è un sì deciso. Anche se è un istituto nato nel mondo anglosassone, il nostro Paese lo riconosce pienamente grazie alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Legge n. 364 del 1989).
Sebbene manchi una disciplina di diritto privato, l’ordinamento italiano ne ammette l’uso, purché sia regolato da una legge straniera (scelta dal Disponente) e non contrasti con le norme imperative italiane e l’ordine pubblico.
Nella mia pratica quotidiana, utilizzo anche il cosiddetto “Trust interno” (o “Trust domestico”), in cui tutti gli elementi soggettivi e oggettivi (Disponente, Beneficiari e beni) sono localizzati in talia, con l’unica eccezione della legge regolatrice che è straniera.
La piena validità e l’efficacia del Trust hanno permesso di creare soluzioni personalizzate, basate sull’effetto di questo istituto: la segregazione patrimoniale.
Quando si redige l’Atto Istitutivo del Trust, i beni confluiscono in una massa distinta: non sono più del Disponente, ma non diventano nemmeno proprietà personale del Trustee. Sono protetti in un limbo giuridico, destinati esclusivamente allo scopo prefissato.
Immaginiamo il caso di un figlio, Marco (nome frutto della mia fantasia), che dedica anni della sua vita ad assistere un genitore non autosufficiente, anticipando spese, rinunciando alla carriera e fornendo cure (nel senso di “caring”, non di guarigione sanitaria). Al momento della successione, Marco scopre di ereditare la stessa quota del fratello che non ha mai partecipato all’assistenza.
Può Marco chiedere un rimborso o una quota maggiore?
La risposta, nel diritto civile tradizionale, è stata storicamente negativa. La Corte di Cassazione ha confermato che le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e pertanto non sono rimborsabili. Il sistema giuridico presume che l’assistenza al genitore sia un adempimento di un dovere di solidarietà familiare, escludendo così la possibilità di reclamare un compenso.
Il rimedio civile dell’azione di arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.) è spesso precluso al caregiver, proprio perché il dovere morale (l’adempimento di un dovere familiare) costituisce, secondo la giurisprudenza, una giusta causa sufficiente a giustificare l’arricchimento del Beneficiario (il genitore assistito o, mortis causa, gli altri eredi), impedendo di dimostrare l’assenza del requisito cardine dell’azione di arricchimento.
Di fronte a questa difficoltà, il Trust si presenta come uno strumento di rovesciamento causale.
Invece di lasciare che la legge presuma una causa morale per l’attività di assistenza (che escluderebbe la remunerazione), il Disponente può pre-costituire una causa opposta, istituendo un Trust con l’esplicita finalità di adempimento di un debito morale o economico verso il caregiver.
Il Disponente, in questo modo, fornisce ab origine una causa solutoria all’attribuzione patrimoniale, togliendo al trasferimento la qualifica di mera liberalità.
Per garantire che l’operazione sia solida e inattaccabile in sede di legittima, è necessario che l’Atto Istitutivo espliciti con chiarezza la causa compensativa, descrivendo l’attività assistenziale svolta, la sua durata, le modalità e l’impegno economico sostenuto dal caregiver.
C’è un momento, nel mio lavoro, in cui la tecnica deve farsi da parte per lasciare spazio a una responsabilità più profonda.
Parlo di quando incontro genitori di persone con disabilità grave.
La loro domanda è sempre la stessa, sussurrata con un’ansia che toglie il respiro: “Cosa ne sarà di lui o lei quando noi non ci saremo più?”.
È qui che il Trust rivela la sua anima più nobile, sostenuto da una Legge di grande civiltà, la numero 112 del 2016, che tutti conosciamo come “Dopo di Noi”.
Questa legge agevola la costituzione di un Trust per finalità di inclusione sociale, cura e assistenza dei disabili gravi, prevendendo un favor fiscale (esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni). Spesso i clienti mi chiedono se non sia più semplice usare un normale atto di destinazione previsto dal nostro Codice Civile, la mia risposta, però, punta sempre sulla lungimiranza.
Il Trust è uno strumento vivo: permette di proteggere non solo la casa di famiglia, ma anche conti correnti o titoli che serviranno a pagare le cure negli anni.
Per beneficiare delle agevolazioni del Trust “Dopo di Noi”, l’Atto, oltre a essere pubblico, deve anche indicare l’esclusiva finalità.
Il Trust offre vantaggi competitivi rispetto ad altri strumenti, come l’atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c.:
Il Trust può avere ad oggetto qualsiasi bene, mobile o immobile, mentre il negozio di destinazione è limitato agli immobili o beni mobili registrati.
Il Trust può essere incrementato con successivi apposti, cosa esclusa per il negozio di destinazione.
La flessibilità che caratterizza il Trust è unica, poiché altri strumenti non possono garantirla.
Sia chiaro, però, che il Trust non è un territorio senza regole o un mantello dell’invisibilità per nascondere i beni.
Come professionista, il mio primo dovere è garantire che l’atto sia inattaccabile, ossia deve rispettare dei confini precisi. Il giudice, infatti, esprime sempre il “giudizio di meritevolezza”: deve essere chiaro che si usa il Trust per aggirare la legge.
Uno dei pilastri su cui non transigo è la tutela dei legittimari, ovvero il coniuge e i figli.
L’articolo 15 della Convenzione dell’Aja pone una clausola di salvaguardia, stabilendo che il Trust non deve ostacolare l’applicazione delle norme in materia di successione necessaria, con un occhio attento ai legittimari. Se un atto lede questi diritti, non è nullo, ma rischia di essere svuotato di efficacia attraverso un’azione di riduzione.
Inoltre, è importante sapere che il Trust lesivo sarà considerato inefficace in senso relativo (cioè solo nei confronti del legittimario che agisce); il giudice cercherà comunque di realizzare gli obiettivi dell’istituto giuridico anche con altri mezzi, se possibile.
Il mio compito è anche quello di equilibrare il desiderio di pianificazione con i diritti intoccabili degli eredi, cercando soluzioni che non sfocino in battaglie legali.
Allo stesso modo, il Trust non devemai diventare un mezzo per frodare i creditori.
Se il patrimonio viene segregato con l’unico scopo di non pagare i debiti, il castello cade.
In questi casi, la legge considera il Trust un atto gratuito e lo rende facilmente revocabile.
L’istituzione di un Trust familiare è spesso considerata, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, come un atto a titolo gratuito. Affinché la segregazione patrimoniale sia opponibile ai terzi, è indispensabile garantire la pubblicità legale del vincolo.
E c’è un’altra distinzione che sottolineo spesso:
Il Disponente e il Trustee coincidono, ma il Beneficiario è una terza persona. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti lo considerano valido ed efficace nel nostro ordinamento, purché abbia una causa meritevole.
Quando un soggetto crea un Trust dove comanda tutto, gestisce tutto e gode di tutto da solo, quel Trust è solo un guscio vuoto. È finto, quindi non offre alcuna protezione reale.
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Arriviamo ora a quello che definisco il “cambio di passo” necessario per chiunque voglia guardare al futuro con serenità. Spesso, quando parlo di Trust, vedo un’ombra di preoccupazione negli occhi dei miei clienti: il timore del Fisco. Per anni, la tassazione di questo strumento è stata un terreno di scontro, un labirinto di interpretazioni che rendeva difficile dare risposte certe.
La Riforma Fiscale (D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025) ha chiarito in modo netto il regime delle imposte indirette sul Trust, superando il dibattito tra tassazione in entrata e tassazione in uscita.
Il panorama è cambiato radicalmente grazie a una riforma che aspettavamo da tempo.
Quella che stiamo vivendo è una piccola rivoluzione guidata dal principio della tassazione in uscita. In parole semplici, lo Stato ha finalmente chiarito che l’imposta non deve scattare quando il patrimonio viene conferito nel Trust, ma solo nel momento in cui avviene il reale e definitivo arricchimento del Beneficiario. È un concetto di un’equità straordinario: si paga quando i beni arrivano davvero nelle mani di chi deve riceverli. Questo significa che la mera costituzione del Trust o l’iniziale dotazione di beni da parte del Disponente non sono più eventi che attivano le imposte di successione o donazione.
C’è un dettaglio, in particolare, che considero fondamentale per chi sta riflettendo sulla propria successione. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che se un soggetto decide di disporre la dotazione di un Trust attraverso il testamento, al momento dell’apertura della successione non si applica l’imposta. È una boccata d’ossigeno che permette di pianificare senza l’ansia di un carico fiscale immediato e spesso ingiustificato. Resta comunque la possibilità, per chi preferisce la certezza del “tutto e subito”, di optare per la tassazione in entrata al momento del conferimento dei beni, ma è una scelta che va soppesata con estrema attenzione, in quanto una volta pagata, quell’imposta non è rimborsabile, anche se in futuro la distribuzione ai Beneficiari non dovesse avvenire.
La validità e l’efficacia del Trust, inteso come lungimirante atto d’amore, dipende molto anche dalla competenza del professionista che lo redige. Ho approfondito l’argomento qui: Il professionista del Trust per un protezione patrimoniale senza rischi e contenziosi.
Ho scritto questo articolo per aiutarti a capire che il Trust non è un freddo congegno per grandi patrimoni, ma un vestito su misura, capace di dare dignità e protezione a chi amiamo.
Pianificare non è un atto di sfiducia verso gli altri eredi, ma un ultimo, grande gesto di responsabilità.
Il Trust è uno strumento sofisticato e versatile, capace non solo di proteggere il patrimonio da aggressioni esterne (creditori) o interne (conflitti successori), ma anche di affrontare moderne esigenze etiche, come il riconoscimento del lavoro di cura familiare.
Questo eccezionale strumento giuridico permette di garantire che il passaggio generazionale avvenga con ordine, giustizia e serenità, trasformando un patrimonio in un progetto di vita che continua. Come sempre in questi casi, la differenza la fa la cura con cui si redige l’Atto Istitutivo.
È il momento di smettere di guardare al domani con ansia e iniziare a scriverne, con gli strumenti giusti, il prossimo capitolo.
