L'accrescimento è quel fenomeno per il quale vengono chiamati all'eredità più soggetti da parte del de cuius.
Come emerge dal dettato dell'art. 674 c.c., questo istituto opera nel caso in cui il testatore, con uno stesso testamento (c.d. coniuctio verbis), attribuisca beni ereditari in quote uguali a più soggetti (c.d. coniuctio re).
Il fenomeno si manifesta al momento dell'apertura della successione, ma lo è al contempo anche la delazione, potendo i beni essere acquisiti dai destinatari con l'accettazione.
Viceversa, nel caso in cui uno o più coeredi non voglia o non possa accettare, l'unitarietà dell'attribuzione, che deve vertere sugli stessi oggetti in forza di un'unitaria disposizione testamentaria, comporta l'espansione della quota degli altri chiamati operando l'accrescimento.
Pertanto l'accrescimento si manifesta con la rinunzia da parte di un chiamato all'eredità.
Caratteristiche che contraddistinguono l'istituto dell'accrescimento:
opera automaticamente, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, senza necessità di una manifestazione di volontà da parte dei soggetti chiamati che vedono accresciuta la propria quota in automatico con la rinunzia di un chiamato;
non è dato rinunciarvi, dato che la rinuncia si configurerebbe come rinuncia parziale all'eredità, e perciò sarebbe inammissibile;
opera retroattivamente dal momento dell'apertura della successione.
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