• Milano / Genova / Firenze / Roma / Napoli / Bari
  • Protezione e pianificazione del patrimonio, trust

Trust e Società Semplice di mero godimento

8 minuti di lettura
Trust e Società Semplice di mero godimento

Gli istituti giuridici previsti dall'ordinamento italiano che consentono di porre dei vincoli alla destinazione dei beni in proprietà del privato o della persona giuridica sono ormai molteplici: fondo patrimoniale, trust, vincolo ex articolo 2645 ter c.c., società semplice di mero godimento, azioni correlate, patrimoni destinati.

Date le molteplici affinità, ma anche i numerosissimi ed importantissimi profili di divergenza che caratterizzano i vincoli, cercheremo di prendere in considerazione i pro e contro di due di questi istituti, trust e società semplice di mero godimento, sempre più utilizzati in via alternativa da imprenditori in crisi o che intendono semplicemente prevenire le conseguenze di possibili future fasi di accentuata passività.

Il trust assume senza dubbio un fondamentale rilievo in relazione all'ambito familiare dell'imprenditore potenzialmente o effettivamente in stato di crisi: in tali casi, infatti, questo istituto dovrà essere effettivamente volto a soddisfare in modo più agevole e rapido le ragioni creditorie degli aventi diritto, non potendosi ritenere valido un trust falsamente diretto ad ottenere tale risultato ma, in concreto, volto piuttosto a privare i creditori della garanzia patrimoniale del debitore.

Sempre più spesso viene ultimamente accostata a questo istituto anche la possibilità di costituire una società semplice di mero godimento: due figure apparentemente molto distanti tra loro e volte ad ottenere effetti diversi ma che, quantomeno nel caso di ingenti patrimoni immobiliari, possono essere adoperate per raggiungere, con sfumature diverse, lo scoposegregativo oggetto di analisi.

Differenti tipologie di trust

Con l'istituto del trust, nella sua conformazione classica e al fine di tutelare o realizzare determinati interessi di un terzo beneficiario, un settlor (disponente) trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni ad un trustee, il cui compito è quello di amministrare e gestire detti beni affinché si concretizzi lo scopo dichiarato dal disponente.

In Italia questo istituto ha trovato parziale riconoscimento con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con Legge 16 ottobre 1989 n. 384 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992): con essa si è reso solamente possibile il riconoscimento, nel nostro Paese, di trust costituiti secondo una legge straniera che li ammetta, senza creare un vero nuovo istituto e, tanto meno, senza disciplinare con una normativa interna tale figura. Giova a tal proposito ricordare, come anche affermato più volte dalla Corte di Cassazione, che il trust mai assume personalità giuridica nel nostro ordinamento e che pertanto mai potrà configurarsi quale autonomo soggetto di diritto (cfr. Cassazione civile 27 gennaio 2017 n. 2043).

In relazione al c.d. trustauto-dichiarato”, ove le figure di settlor e di trustee coincidono in capo al medesimo soggetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno ammesso l'uso di tale istituto nel nostro ordinamento giuridico e, addirittura, hanno talvolta ritenuto che il disponente possa assumere anche la qualifica di beneficiario, purché non sia l'unico.

  • Qualora il trust sia utilizzato per evitare (o facilitare e velocizzare) una procedura concorsuale da parte dell'imprenditore in crisi, è preferibile ricorrere ad un trust c.d. “di scopo”, istituto unanimemente riconosciuto e privo di effettivi beneficiari. Non è del tutto corretto, infatti, configurare i creditori come “beneficiari”, avendo gli stessi un diritto di credito già certo, liquido ed esigibile che non discende dall'istituzione del trust ma proviene da obbligazioni preesistenti. Il trust di scopo è volto unicamente a realizzare un fine determinato che, nel caso di specie, è proprio la fuoriuscita dalla situazione passiva.

In relazione ad un trust c.d. “interno”, costituito in Italia, ove tutti gli elementi soggettivi (settlor, trustee e beneficiari) ed oggettivi (i beni) sono italiani (o situati in Italia) e, pertanto, ove l'unico elemento di internazionalità è rappresentato dalla legge straniera applicata per regolarlo e scelta dal costituente (rectius disponente), la tesi nettamente prevalente e preferibile propende per la sua ammissibilità, superando una parte (minoritaria) della dottrina e qualche rara pronuncia giurisprudenziale di merito.

Il trust “liquidatorio” e la crisi d'impresa

Prima di passare in rassegna le varie tipologie di trust liquidatorio proposte dalla dottrina, va ribadito, in via preliminare, che non sempre risulta legittimo l'utilizzo di questo istituto per prevenire una fase di crisi imprenditoriale o per uscire da essa.

Come sintetizzato efficacemente in un recente studio del C.N.N., «la legittimità dell'utilizzo del trust dipende dalla legittimità dell'intera operazione nel cui ambito si inserisce l'atto di segregazione. Se i debitori e i terzi agiscono nei limiti consentiti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie […] nulla osta a che il programma di risanamento e di liquidazione dell'impresa passi anche per il tramite del trust» (Studio n. 305-2015/I, M. Palazzo).

  • In una fase precedente alla crisi vera e propria può ipotizzarsi un trustprotettivo”, al fine di evitare azioni esecutive da parte di determinati creditori, attuato vincolando alcuni beni sociali alla soddisfazione di questi ultimi. Considerato l'effetto di costituire una sorta di prelazione atipica a favore dei creditori più significativi, è raro che tale tipo di trust possa essere impugnato - in quanto pregiudizievole - ai sensi dell'art. 2929-bis del codice civile.
  • Legittimo viene riconosciuto anche il trustdi salvataggio”, messo in atto da un imprenditore già in stato di crisi (non ancora irreversibile) e volto ad evitare un'istanza di fallimento: il disponente/imprenditore avanza una proposta di concordato preventivo basata sull'istituzione di un trust, dotato di finalità liquidatorie (il trustee dovrà vendere i beni e liquidare, con il ricavato, i creditori) o di risanamento aziendale. I vantaggi di questo procedimento sono notevoli ma, di contro, si riscontrano svantaggi di natura economico-fiscale: i notevoli costi di costituzione e la tassazione dello stesso trust.
  • Foriero di maggiori dubbi e problematicità appare, poi, il trustpuramente liquidatorio”, istituito quale alternativa alle procedure di cui agli artt. 2487 e ss. del codice civile ed il cui scopo, verosimilmente, è quello di non seguire i principi stabiliti per la liquidazione dal Codice stesso. Il maggior problema pratico cui dà luogo questo tipo di trust è rappresentato dalla possibilità di cancellare la società nonostante l'effettiva liquidazione non sia stata ancora compiuta, bensì solo “delegata” al trustee. Tale possibilità viene costantemente e categoricamente negata, ad esempio, dal Tribunale di Milano (Cfr. Trib. Milano, 12 settembre 2013; Trib. Milano, 12 marzo 2012; Trib. di Milano, 22 novembre 2013; Trib. Milano, 31 dicembre 2013). Difatti, secondo la condivisibile impostazione adottata da questi Giudici, solo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione può dar seguito alla definitiva cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
  • Infine, la sentenza della Cassazione civile del 9 maggio 2014 n. 10105 ha per la prima volta analizzato la figura del trustfalsamente liquidatorio”, il cui unico scopo sarebbe di ostacolare le pretese creditorie e di procrastinare il fallimento di imprenditori già “decotti” (il termine è di M. Palazzo, cit.). I principi cardine che si possono ricavare dalla citata pronuncia sono: la necessaria valutazione della “causa concreta” del trust (senza limitarsi all'analisi della sola “causa astratta”, esternata dal disponente nell'atto istitutivo), la necessaria estraneità all'ordinamento italiano dei trust che violino principi di ordine pubblico interno e il disconoscimento in Italia di trust che sostituiscano la procedura fallimentare laddove la situazione di crisi si sia già prodotta e sia irreversibile.

La società semplice di mero godimento

Come anticipato, anche in considerazione del favor del legislatore per la c.d. “società semplice di mero godimento” che sembra potersi desumere dai recenti interventi normativi di natura prevalentemente fiscale, sempre più viene valutata positivamente l'ipotesi dell'utilizzo di tale forma giuridica per la segregazione di ingenti patrimoni immobiliari.

Va dunque preso preliminarmente in esame l'annoso problema dell'ammissibilità, nel nostro ordinamento, di una società semplice di mero godimento.

Partendo da un raffronto tra la “società civile” prevista dal Codice del 1865 e la legislazione codicistica del 1942, una parte della dottrina tende a negare cittadinanza in Italia ad una società semplice che abbia ad oggetto il mero godimento di beni, in quanto così si violerebbe il necessario carattere non commerciale di questo tipo di società.

Con due significativi studi del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 69-2016/I e n. 73-2016/I), cui pare aver aderito anche la giurisprudenza di merito, è stata però sancita l'ammissibilità di una società siffatta, ponendo a base dell'argomentazione ragioni che difficilmente possono essere avversate.

In particolare, nel primo di tali studi citati si analizza quasi unicamente il profilo della ammissibilità (legislativamente prevista) della trasformazione di società commerciali in società semplici, le quali potranno continuare ad esercitare la propria attività di godimento immobiliare con tale nuova veste giuridica. In realtà il legislatore avrebbe ben potuto prevedere la trasformazione in comunioni di azienda, laddove avesse ritenuto che l'unica attività permessa alle società di cui agli artt. 2249 e ss. del codice civile fosse quella agricola. Da ciò si conclude che «la diversificazione di trattamento delle due vicende (sì alla trasformazione, no alla costituzione) sarebbe […] in manifesto contrasto con il principio costituzionale di parità di trattamento» (P. Spada, Studio n. 69-2016/I cit.).

L'elemento fondamentale addotto a sostegno dell'ammissibilità della società semplice di mero godimento, però, è rappresentato dalla periodica fioritura di normativa fiscale emanata in relazione a tale figura societaria (articolo 29 Legge 27 dicembre 1997, n. 449; articolo 3, comma 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; articolo 1, commi 111-117, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1 comma 129, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, recentemente, articolo 1 comma 115, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, agevolazione poi prorogata dall'articolo 1, comma 565, Legge 11 dicembre 2016 n. 232). Questo tipo di agevolazione fiscale non può essere visto, secondo gli interpreti, come una deroga temporanea al diritto civile ma, piuttosto, come un'innovazione apportata dal diritto fiscale al diritto civile, sulla scia anche di una recente giurisprudenza di legittimità che ammette la nullità civilistica per violazione di norme fiscali imperative.

Va ancora segnalato, però, che pur aderendo alla tesi che ammette tale tipologia di società semplice, devono essere assunte alcune misure precauzionali, in special modo nelle ipotesi – quali quelle oggetto di analisi – in cui tale forma giuridica venga utilizzata, in concreto, per “vincolare” determinati beni. L'oggetto sociale dovrà essere analitico, facendo però attenzione, nel caso in cui si faccia riferimento a “fattispecie dismissive” e ad attività organizzative, a non far sorgere il dubbio circa la natura commerciale della società stessa. Inoltre, deve tenersi a mente che qualora una società semplice, nata con lo scopo unico di godere di un patrimonio immobiliare, successivamente compia anche attività commerciale, la stessa diverrà “irregolare”, subendo tutte le relative conseguenza negative previste dal Codice.

Foto del profilo di Piero di Bello
Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato sul mio sito?
Unisciti ai miei Canali Telegram e WhatsApp per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo sul Blog e altre informazioni riservate solo agli iscritti.
Sono presente anche su altri social, scegli quello che preferisci per seguirmi e metterti in contatto diretto con me.
Impresa per i bambini