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Gli Ermellini chiariscono quando non c'è il Reato di Esterovestizione

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Gli Ermellini chiariscono quando non c'è il Reato di Esterovestizione
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 14527/2019 del 28/05/2019, ha chiarito e confermato i requisiti giuridici che consentono la riqualificazione della residenza fiscale in Italia di una società costituita all'estero. In diversi articoli abbiamo ricordato agli imprenditori che costituire una società all'estero lasciando la sede amministrativa o l'oggetto principale in Italia significava ricadere nel reato di esterovestizione. Abbiamo sempre ribadito che operare la direzione della società dall'Italia equivale ad avere la sede effettiva in Italia, quindi si cadeva nel reato di esterovestizione. Dare dall'Italia gli ordini delle attività amministrative attraverso la posta elettronica, telefonate o messaggi dal proprio telefono, equivale ad avere la sede amministrativa in Italia, quindi si cadeva nel reato di esterovestizione. Infatti, negli ultimi anni, l'Agenzia delle Entrate si era concentrata sul domicilio fiscale dei dirigenti delle società, sul luogo di conservazione dei documenti amministrativi e contabili, e sul luogo di svolgimento delle attività finanziarie e bancarie. Alcuni dirigenti che dall'Italia svolgevano attività in home banking dal portatile o dal proprio smartphone, cadevano nel reato di esterovestizione. Altri dirigenti che conservavano i documenti sociali presso la loro residenza in Italia, cadevano nel reato di esterovestizione. Finalmente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con la suddetta sentenza 14527/2019 del 28/05/2019, ha chiarito quando non c'è esterovestizione con riferimento all'importanza del luogo in cui vengono svolte le delibere assembleari della società. Infatti gli Ermellini, nelle sentenza, hanno chiarito che, se gli amministratori o dirigenti sono domiciliati fiscalmente in Italia, possono regolarmente svolgere attività per società estere, senza incorrere nel reato di esterovestizione se:
  • le delibere assembleari sono prese presso la sede sociale, comunque fuori dal territorio italiano, con al seguito le prove della presenza nel luogo, all'ora e nel giorno dell'assemblea;
  • le attività bancarie e finanziarie sono svolte fuori dal territorio italiano, quindi evitando di utilizzare il servizio home banking dall'Italia;
  • la documentazione sociale sia disponibile nei locali necessari allo svolgimento dell'attività sociale, certamente non in Italia.
Questa sentenza, quindi, riscrive e chiarisce le regole che, secondo l'articolo 73 comma 3 del TUIR, dovranno essere applicate per consentire all'Agenzia delle Entrate di riqualificare la residenza fiscale delle società all'estero.
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