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L'Erede insoddisfatto, l'Azione di Riduzione e il Creditore dell'Erede

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L'Erede insoddisfatto, l'Azione di Riduzione e il Creditore dell'Erede

L’Azione di Riduzione (art. 553 e ss c.c.) è un’azione che il legislatore concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima (detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (detta quota disponibile).
L'azione di riduzione ha carattere personale, rivolgendosi contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari, rendendo inefficaci, nei confronti degli attori, le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla quota di legittima di questi.

Nella lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:

  • prima le quote legalinel caso in cui non vi sia un testamento;
  • poi le disposizioni testamentarie, senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie;
  • e per concludere le donazioni, a cominciare dalla più recente.

I presupposti dell’azione di riduzione sono:

  1. la dimostrazione della qualità di legittimario (coniuge, figli, discendenti);
  2. la lesività della disposizione testamentaria o della donazione nei confronti della quota che la legge riserva espressamente, e talvolta anche contro la volontà del de cuius, al legittimario.

Ciò premesso diviene utile per l’esamina della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul quesito in oggetto.
Orbene, i creditori del legittimario pretermesso possono surrogarsi al proprio debitore rimasto inerte, esercitando l’azione di riduzione a questi spettante.

Il fruttuoso esercizio dell’azione non comporta l’acquisto della qualifica di erede da parte del legittimario, né tanto meno da parte del creditore, ma consente a quest’ultimo di soddisfare le proprie ragioni rendendo inefficaci le disposizioni lesive della quota di riserva, pregiudizievoli anche per il terzo.

Questo è quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza n.16623 del 20 giugno 2019 opera un delicato bilanciamento tra la libertà del debitore-delato di autodeterminarsi e l’interesse dei suoi creditori a non veder vanificare le proprie ragioni.

Per le suddette motivazioni è auspicabile che il potenziale erede si rivolga ad un consulente patrimoniale per farsi aiutare a proteggere la propria eredità molto prima che l'evento inatteso trasformi la propria posizione in erede effettivo.

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