E fin qui, tutte buone notizie.
Il Decreto, poi, ha sospeso i termini anche per impugnare davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento. Per questi avvisi, però, il termine è sospeso solo fino al 15 aprile e non fino al 31 maggio, come per le attività di accertamento degli uffici. Attenzione, perché questa distinzione fra i termini di sospensione per l’impugnazione degli atti impositivi davanti al giudice tributario e i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi con l’Agenzia delle Entrate può mettere in grande difficoltà i contribuenti. Infatti, tutti i contribuenti che hanno instaurato e hanno ancora in corso delle procedure di accertamento con adesione con l’Agenzia delle Entrate, potrebbero trovarsi a dover comunque notificare i ricorsi, perché il termine per ricorrere ha subito una sospensione di durata minore rispetto a quella accordata alle attività amministrative degli uffici (come l’accertamento con adesione).Un bel rebus, quindi!
Questo esempio è solo per dimostrare, una volta di più, l’importanza di un’attenta analisi delle norme di legge e la necessità di affidare ogni controversia con l’Agenzia delle Entrate a professionisti esperti che conoscono a fondo le regole e la procedura che governano la materia. Come visto, infatti, una valutazione rapida e non attenta di tutti gli aspetti in gioco (specie quando si parla di termini procedimentali!) può portare a grandi problemi per i contribuenti, come perdere (per sempre) la possibilità di opporsi ad un avviso dell’Agenzia Entrate.Hai bisogno di una consulenza circa un argomento trattato su questo blog?
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